In questa pagina è disponibile un modello ricorso ex art. 614-bis c.p.c. da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti normativi
Il ricorso ex art. 614-bis, comma 2, c.p.c. è lo strumento con cui l’avente diritto chiede al giudice dell’esecuzione di applicare (o “irrogare”) una misura di coercizione indiretta a carico dell’obbligato, cioè la determinazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione/inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione di un provvedimento che impone un obbligo diverso dal pagamento di somme di denaro (tipicamente: obblighi di fare o non fare, consegna/rimozione, cessazione di condotte, adempimenti contrattuali infungibili). La misura, spesso definita “astreinte”, non ha funzione risarcitoria in senso stretto, ma mira a rendere effettiva la tutela, incentivando l’adempimento spontaneo mediante una pressione economica predeterminata.
Il comma 2 rileva quando la coercizione indiretta non è stata richiesta (o disposta) nel giudizio di cognizione: in tal caso la domanda può essere proposta in sede esecutiva, con ricorso al giudice dell’esecuzione, così da evitare che l’effettività del titolo resti priva di un presidio coercitivo. Dopo la riforma (d.lgs. 149/2022) la dottrina e la prassi hanno valorizzato proprio questo “canale” davanti al G.E., anche per non penalizzare i casi in cui la misura non sia stata domandata tempestivamente in cognizione o quando si agisca su titoli che non nascono da una sentenza di condanna in senso stretto.
Operativamente, il ricorso presuppone un titolo esecutivo che imponga l’obbligo e un inadempimento o ritardo (o comunque un serio rischio di reiterate violazioni) tale da rendere utile la coercizione. Spesso, nella prassi, il creditore documenta anche la previa notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto relativo all’obbligo, perché rafforza la dimostrazione della persistente non collaborazione dell’obbligato e dell’attualità del bisogno di tutela, pur restando centrale il dato sostanziale dell’inosservanza dell’obbligo.
Quanto alla quantificazione, l’art. 614-bis impone al giudice di determinare la somma “per ogni violazione o per ogni ritardo”, fissandone la decorrenza, e consente anche di stabilire un termine di durata della misura, tenendo conto della sua finalità e delle circostanze del caso. In pratica, la proposta del ricorrente dovrebbe essere “calibrata” sull’effettiva idoneità coercitiva (non simbolica, ma neppure manifestamente iniqua), motivando in base alla natura dell’obbligo, al valore della controversia, all’intensità del pregiudizio prevedibile e alla condotta dell’obbligato.
Il giudice dell’esecuzione decide con provvedimento che, di regola, individua l’obbligo, la condotta che integra violazione/ritardo, l’importo della misura, la decorrenza e l’eventuale durata. Se poi l’obbligato persiste nell’inadempimento, le somme maturano secondo i criteri fissati e possono costituire la base per il recupero coattivo, nei limiti e con gli strumenti del processo esecutivo.
Esempio ricorso ex art. 614-bis c.p.c.
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso ex art. 614-bis c.p.c..
TRIBUNALE ORDINARIO DI ____________________________
Giudice dell’esecuzione ______________________________________
Ricorso ex art. 614-bis, comma 2, c.p.c.
Oggetto / parole chiave: _________________________________________________
PER
______________________________________,
(C.F./P. IVA ____________________________), residente/con sede in ____________________________, via/piazza ____________________________ n. ________,
rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. ______________________________________, giusta procura speciale,
PREMESSO
che con sentenza n. ____/__, pronunciata in data ___ / ___ / ______ e munita di efficacia esecutiva, il Tribunale di ____________________________ ha condannato ______________________________________ a ______________________________________;
che in data ___ / ___ / ______ la suddetta sentenza è stata notificata quale titolo esecutivo, nelle forme di cui all’art. 475 c.p.c.;
che in data ___ / ___ / ______ è stato notificato atto di precetto per l’adempimento dell’obbligo imposto dal titolo;
che, nonostante ciò, ______________________________________ non ha adempiuto all’obbligo di cui sopra;
che nel dettaglio si è verificato quanto segue:
____________________________________________________________________________________________;
che nel processo di cognizione non è stata richiesta né disposta alcuna misura di coercizione indiretta ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
______________________________________, come in epigrafe rappresentato/a e difeso/a,
RICORRE
all’Ill.mo Tribunale di ____________________________, in funzione di Giudice dell’esecuzione, affinché, ai sensi dell’art. 614-bis, comma 2, c.p.c., voglia:
determinare la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del provvedimento giudiziale;
stabilire che tale somma decorra a partire dal ___ / ___ / ______.
Ai fini della quantificazione, si osserva che:
__________________________________________________________________________________________.
Si ritiene pertanto congrua l’imposizione di una somma non inferiore a € ____________________________ per ogni giorno / per ogni violazione / per ogni inadempimento.
Ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a € ____________________________.
Documenti allegati
Copia del titolo esecutivo munito di formula esecutiva e notificato in data ___ / ___ / ______;
Copia dell’atto di precetto notificato in data ___ / ___ / ______;
Procura speciale;
Ulteriore documentazione comprovante l’inadempimento: ______________________________________.
______________________, lì ___ / ___ / ______
Firma __________________________________
Avv. ___________________________________
Modello ricorso ex art. 614-bis c.p.c. da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso ex art. 614-bis c.p.c. in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.