In questa pagina è disponibile un modello istanza di proroga del termine per l’assunzione della prova delegata da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
Quando il giudice istruttore dispone che la prova venga assunta per delega, cioè davanti al giudice del luogo in cui l’atto deve compiersi, lo fa con ordinanza ai sensi dell’articolo 203 c.p.c. e in quello stesso provvedimento fissa due coordinate: il termine entro cui l’assunzione deve essere compiuta e l’udienza di rinvio davanti a sé per la prosecuzione della causa. La norma aggiunge che il giudice delegato rimette d’ufficio i verbali al giudice delegante prima dell’udienza, anche se l’assunzione non sia stata interamente esaurita. Ne discende che il termine segnato dal giudice della causa non è un orpello organizzativo, ma scandisce il trasferimento temporaneo dei poteri istruttori e il rientro degli atti nel fascicolo principale.
La domanda di proroga va indirizzata al giudice che ha disposto la delega, non al giudice delegato. È infatti il giudice delegante ad avere fissato il termine e a mantenere la regia del calendario istruttorio; il delegato conduce l’assunzione nel perimetro temporale assegnato e, se occorre più tempo, può segnalare l’esigenza, ma non può autonomamente estendere il termine dettato dal collega che gli ha dato l’incarico. In concreto si deposita in PCT un ricorso breve nel fascicolo della causa, si indica il provvedimento di delega, il termine in scadenza e la prova cui la proroga si riferisce, e si motivano le ragioni per cui l’assunzione non è ragionevolmente completabile entro la data fissata, chiedendo che il termine venga prorogato e che il giudice delegato ne sia informato a cura di cancelleria.
Per capire quando la proroga è ammissibile è decisivo distinguere la natura del termine. Il codice stabilisce, in via generale, che i termini stabiliti dalla legge sono perentori solo se la legge li dichiara tali, mentre i termini stabiliti dal giudice sono ordinatori salvo diversa previsione (artt. 152 e 154 c.p.c.). L’articolo 203 non qualifica come perentorio il termine per l’assunzione della prova delegata, perciò la regola è che si tratti di un termine ordinatorio, prorogabile dal giudice che lo ha fissato per giustificati motivi. Tradotto nella pratica, se ti muovi prima della scadenza ti basta dimostrare l’oggettiva necessità di più tempo, senza dover provare una causa non imputabile: bastano ragioni serie e documentate, come la temporanea irreperibilità di un teste pur regolarmente citato, l’indisponibilità di locali o documenti per causa di terzi o un vincolo amministrativo che ritardi un accesso o un’ispezione.
Se, invece, il termine è già spirato e l’assunzione non si è compiuta, non stai più chiedendo una proroga “in corso”, ma una rimessione in termini oppure un nuovo provvedimento di delega. In questo scenario la soglia probatoria si alza: l’articolo 153 c.p.c. permette la rimessione in termini solo quando la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte. In alternativa, il giudice può emettere un’ulteriore ordinanza di delega che rifissa il termine, ma lo farà solo se la mancata assunzione non sia imputabile a inerzia della parte e se la rinnovazione non contrasti con l’economia del processo. Per evitare di entrare in questo terreno più scivoloso, la regola d’oro è presentare l’istanza prima che il termine venga a scadere.
Il contenuto dell’istanza deve essere semplice e chirurgico. Si identifica la causa, si richiama testualmente l’ordinanza che ha disposto la delega e il termine attualmente in vigore, si descrive lo stato dell’assunzione davanti al giudice delegato e si indicano i fatti che impediscono il completamento entro la scadenza. È importante dimostrare di avere fatto tutto quanto era nella tua sfera di controllo: citazioni dei testimoni regolarmente notificate, solleciti al giudice delegato per la fissazione dell’udienza, richieste tempestive di accompagnamento coattivo o di acquisizione documentale se necessarie. A corredo si allegano le prove documentali dell’impedimento (certificazioni mediche dei testi, PEC della cancelleria che fissa l’udienza in data incompatibile con il termine, richieste a terzi rimaste inevase, provvedimenti amministrativi che ritardano accessi o ispezioni). Nelle conclusioni si chiede che il termine sia prorogato di un arco temporale realistico e si segnala che l’udienza di rinvio già fissata davanti al giudice delegante potrebbe, se necessario, essere differita per consentire la rimessa dei verbali.
Il rapporto tra giudice delegante e delegato durante la finestra temporale è un altro tassello da avere chiaro. Finché il termine non scade, il giudice delegato è investito dei poteri necessari per condurre l’assunzione e risolvere gli incidenti procedurali insorti in quella sede, salvo restando il perimetro dei capitoli ammessi e delle modalità ordinate dal delegante. Alla scadenza, salvo proroga o rinnovo della delega, i poteri ritornano al giudice della causa e il delegato non è più legittimato a compiere atti istruttori; ecco perché, nella richiesta di proroga, conviene chiedere espressamente che la cancellaria dia pronta comunicazione dell’accoglimento al giudice delegato, così da evitare vuoti operativi. Quando la prova deve essere assunta all’estero, si innesta l’articolo 204 c.p.c. sulla rogatoria internazionale. Qui, più che mai, conviene muoversi in anticipo: i tempi di trasmissione e cooperazione con l’autorità straniera difficilmente si comprimono e costituiscono la ragione tipica per chiedere una proroga. L’impostazione resta la stessa: il ricorso si indirizza al giudice italiano delegante, si documentano i passaggi già compiuti (trasmissione della richiesta, riscontro dell’autorità estera, eventuali ostacoli) e si chiede una dilatazione del termine compatibile con la cooperazione in corso.
La proroga del termine non consente di alterare l’oggetto dell’istruzione. Resta ferma la cornice dell’ordinanza di ammissione: nuovi capitoli di prova, nuovi testimoni o nuovi quesiti non entrano per la porta della proroga, ma richiedono una specifica istanza al giudice istruttore, soggetta alle stesse preclusioni che governano l’allegazione dei fatti e l’indicazione dei mezzi. Utilizzare l’istanza di proroga per “riaprire” il thema probandum espone a un diniego secco.
Esempio istanza di proroga del termine per l’assunzione della prova delegata
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza di proroga del termine per l’assunzione della prova delegata.
ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE PER L’ASSUNZIONE DELLA PROVA DELEGATA
nella causa portante il n. …. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
* * *
Ill.mo Sig. Giudice Istruttore,
Sig. …., codice fiscale n. …., nato a …., residente in …., via …., n. …., elettivamente domiciliato
in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., codice fiscale n. …., P.E.C……..it, fax n. ….
che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce/a margine a ….
PREMESSO
– che, con ordinanza del …. è stato delegato il Giudice Istruttore del Tribunale di…. per l’escussione dei testimoni residenti a …., entro il termine di …. dalla comunicazione della stessa ordinanza, ed è stata fissata per la prosecuzione del giudizio l’udienza del …., alle ore;
– che la prova delegata per la sua complessità e per il numero dei testimoni non può essere ultimata entro il suddetto termine.
Tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma Voglia prorogare di giorni il termine sopra indicato e fissare altra udienza per la prosecuzione del giudizio.
…, lì ….
(Avv. ….
Modello istanza di proroga del termine per l’assunzione della prova delegata da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di proroga del termine per l’assunzione della prova delegata in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.