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Atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. avverso ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione – Modello

In questa pagina è disponibile un modello atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. avverso ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. avverso ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione
  • Modello atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. avverso ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione da scaricare

Riferimenti normativi

L’appello ex art. 702-quater c.p.c. è un ordinario gravame di merito contro l’ordinanza conclusiva resa ai sensi dell’art. 702-ter, comma 6. La norma stabilisce che, se non viene proposto appello entro trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione eseguita da una parte, l’ordinanza acquista gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.; in appello sono ammessi nuovi documenti e mezzi di prova quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, oppure quando la parte dimostri di non aver potuto proporli prima per causa a sé non imputabile. Il presidente può delegare a un componente l’assunzione dei mezzi istruttori.

Il termine è “breve” di trenta giorni e decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento a cura della cancelleria o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte; non basta la sola lettura in udienza. In difetto di comunicazione o notificazione, opera il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c.; per la parte contumace il termine breve decorre comunque dalla notificazione e, se manca, resta applicabile il termine lungo. Questi approdi, consolidati in giurisprudenza, sono stati ripetutamente ribaditi dalla Cassazione; in particolare si è precisato che la comunicazione utile a far decorrere il termine deve contenere il testo integrale della decisione, dispositivo e motivazione.

Quanto alla forma, l’impugnazione si introduce con atto di citazione e si conclude con sentenza, poiché in difetto di una diversa previsione vige il regime ordinario dell’appello. L’orientamento di legittimità è pacifico nell’escludere il “ricorso” salvo che una legge speciale lo imponga; si è anche chiarito che, se l’appello è stato erroneamente introdotto con ricorso, la salvezza degli effetti è possibile solo quando l’atto sia non soltanto depositato ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio, altrimenti l’impugnazione è tardiva.

Il giudice competente si individua con la regola funzionale dell’art. 341 c.p.c.: contro le decisioni del tribunale si va alla corte d’appello nel cui distretto ha sede il giudice a quo; contro le decisioni del giudice di pace si va al tribunale del medesimo distretto. L’estensione della competenza del giudice di pace operata dalla riforma ha riflessi corrispondenti sulla platea di appelli di competenza del tribunale; il criterio resta comunque quello funzionale e inderogabile.

Il contenuto dell’atto è governato dall’art. 342 c.p.c. riformato: l’appello dev’essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico; per ciascun motivo occorre individuare le parti del provvedimento impugnate e le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la richiesta di riforma. Nell’atto è opportuno riportare gli estremi dell’ordinanza appellata, la sua comunicazione o notificazione, le censure articolate in motivi e le conclusioni di merito, oltre all’eventuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva proposta ai sensi dell’art. 283 c.p.c., che la legge richiede di inserire con l’impugnazione principale o incidentale.

Per la sequenza processuale valgono le forme dell’appello ordinario. L’appellante notifica la citazione entro il termine breve o lungo applicabile e si costituisce nei termini e con le forme dei procedimenti davanti al tribunale, depositando, tra l’altro, copia dell’ordinanza appellata; l’appellato si costituisce almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nella citazione o di quella eventualmente fissata ex art. 349-bis c.p.c. La mancata costituzione tempestiva dell’appellante comporta l’improcedibilità del gravame.

In pendenza del giudizio di secondo grado si applicano i poteri filtranti e le regole del rito d’appello riformato: restano in particolare la possibilità di una declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., con le conseguenze proprie della disciplina del “filtro”.

Sul piano dei vizi ricorrenti, la Cassazione ha precisato che l’errato “nomen iuris” di “sentenza” attribuito all’ordinanza conclusiva resa ex artt. 702-bis ss. non muta il regime di impugnazione e non converte i termini, che restano quelli dell’art. 702-quater. È stato altresì ribadito che, in assenza di una norma espressa di ultrattività del rito sommario nel grado d’appello, la forma corretta resta la citazione; l’eventuale proposizione mediante ricorso non è sanabile se non ricorrendo le condizioni già ricordate.

Un’attenzione finale va riservata alla riforma “Cartabia”: dal 28 febbraio 2023 il procedimento sommario di cognizione è stato sostituito, per i giudizi nuovi, dal procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-decies e ss.). Per i procedimenti introdotti prima della riforma resta però operante l’apparato degli artt. 702-bis/ter/quater, con le relative regole sull’appello qui descritte; per le cause introdotte con il nuovo rito, invece, si impugna secondo le ordinarie regole del giudizio d’appello avverso sentenza.

Esempio atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. avverso ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. avverso ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione.

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO ex art. 702-quater c.p.c. AVVERSO ORDINANZA EMESSA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

avverso l’ordinanza del …. emessa dal Tribunale di …. in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n. …. RAC proposto da:
…. con Avv. ….
APPELLANTE
CONTRO
…. con Avv. ….
APPELLATO
* * *
La società …., codice fiscale n. …., con sede in …., via …., n. …., in persona dell’Amministratore unico …., codice fiscale …., nato a …., il …., e residente in ….,
elettivamente domiciliata in …, nella via …. presso lo studio dell’avv. …. (codice fiscale….) che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale …. e che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria a numero telefax …. o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ….
PREMESSO
– che con ricorso in data …., il Sig. …. l’ha convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di …., in composizione monocratica, per far dichiarare la risoluzione del
contratto stipulato in data …. per vizi della cosa compravenduta ed ottenere la restituzione del prezzo pagato oltre agli interessi e al risarcimento dei danni con
condanna della convenuta alle spese, diritti ed onorari di causa;
– che l’esponente si costituiva ritualmente eccependo …. e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
– che il Tribunale di …., in composizione monocratica, definiva il giudizio di primo grado con ordinanza del …. che si produce con la quale dichiarava la
risoluzione del contratto in questione, disponendo la restituzione del prezzo di € …. e degli interessi legali dalla domanda al saldo e al risarcimento dei danni
quantificati in € ….;
– che tale ordinanza oltre ad essere errata è ingiusta per i seguenti motivi: ….;
– che non sono trascorsi i trenta giorni previsti dall’art. 702-quater c.p.c. dalla comunicazione (oppure) notificazione della predetta ordinanza avvenuta il …..
Tutto ciò premesso, propone appello avverso la predetta ordinanza e
CITA
il Sig. …. a comparire innanzi alla Corte d’Appello di …. nell’udienza del …., ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della
suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui
agli art. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir respingere, in riforma della predetta ordinanza, la …..
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si produce copia dell’ ordinanza del …. notificata il ….
Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della causa è di € …..
…. lì ….
Avv. …

Modello atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. avverso ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. avverso ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. avverso ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione
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