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Diffida Per Merce Non Consegnata – Fac Simile

In questa pagina è disponibile un modello diffida per merce non consegnata da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio diffida per merce non consegnata
  • Modello diffida per merce non consegnata da scaricare

Riferimenti normativi

La diffida per merce non consegnata è la chiave per trasformare un disservizio in un percorso giuridico ordinato: con una sola comunicazione, chi acquista impone al venditore un termine preciso per adempiere, lo costituisce formalmente in mora e preannuncia, in mancanza, la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo e risarcimento dei danni. Dal punto di vista tecnico la diffida è una dichiarazione unilaterale recettizia, quindi produce effetti quando giunge all’indirizzo del destinatario secondo gli articoli 1334 e 1335 del Codice civile, e se contiene un’intimazione chiara integra la messa in mora ai sensi dell’articolo 1219. Per questo deve viaggiare su un canale tracciabile, tipicamente PEC o raccomandata, e va conservata insieme alla documentazione che prova l’ordine, il pagamento e le comunicazioni intercorse.

Il centro della vicenda è l’obbligazione del venditore di consegnare la cosa. Se il contratto non individua luogo e tempi, intervengono le regole suppletive codicistiche: la consegna avviene, in via generale, presso la sede o il domicilio del venditore e, nella vendita con spedizione, la rimessa al vettore può valere come consegna nei confronti del compratore ai sensi dell’articolo 1510 del Codice civile. Questo meccanismo, però, subisce una deroga decisiva quando l’acquirente è un consumatore. Il Codice del Consumo fissa infatti la regola per cui il rischio di perdita o danneggiamento non si trasferisce con la sola consegna al corriere, ma solo quando il bene entra nella materiale disponibilità del consumatore o del terzo da lui designato e diverso dal vettore, salvo il caso in cui sia proprio il consumatore a scegliere un vettore non proposto dal professionista. Ne deriva che, se il pacco si perde o non arriva, nel rapporto con il consumatore la merce è giuridicamente “non consegnata” e il venditore resta obbligato a consegnare o a rimborsare, a prescindere dalle sue rivalse interne verso il trasportatore.

Le tempistiche altrettanto importante. Nei contratti con i consumatori la legge impone, in assenza di diverso accordo, la consegna senza ingiustificato ritardo e comunque entro trenta giorni dalla conclusione del contratto. Se questo termine scade, il consumatore deve assegnare un termine supplementare appropriato per l’adempimento e, se anche quello decorre inutilmente, può sciogliere il contratto e pretendere il rimborso integrale del prezzo pagato. La disciplina precisa poi che in due ipotesi non serve nemmeno fissare il termine aggiuntivo: quando il professionista ha rifiutato di consegnare oppure quando la data era essenziale per l’acquirente ed è stata resa nota in modo espresso all’atto dell’ordine. La diffida, in questo scenario, serve tanto a bloccare l’inerzia quanto a mettere nero su bianco il “termine supplementare appropriato” o, se ricorrono le eccezioni, la volontà di risolvere senza ulteriori dilazioni.

Fuori dall’orbita consumeristica, nelle relazioni tra professionisti o tra imprese, la bussola torna alle regole generali del Codice civile. Qui la strada maestra è la diffida ad adempiere dell’articolo 1454, che consente al creditore di fissare per iscritto un termine finale, decorso il quale il contratto si intenderà risolto di diritto. È bene ricordare una soglia spesso dimenticata: salvo diversa pattuizione, natura del contratto o usi, il termine concesso non può essere, in linea di massima, inferiore a quindici giorni. Se invece le parti avevano pattuito un termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457, la tardiva esecuzione non giova al debitore salvo espressa accettazione del creditore; in pratica, se la data era davvero la ragione del contratto, la risoluzione può essere dichiarata subito. Anche nella vendita tra professionisti la messa in mora sposta sul venditore la responsabilità per il ritardo e apre la porta al risarcimento dei danni secondo la catena degli articoli 1218 e 1223, inclusi gli oneri accessori e il maggior costo per un acquisto sostitutivo, sempre nel rispetto del dovere di mitigazione del danno di cui all’articolo 1227.

La diffida funziona quando è precisa nei fatti e rigorosa nelle richieste. Nel testo vanno collocati il numero d’ordine, la data di conclusione del contratto, l’indicazione del bene acquistato, il corrispettivo pagato e la modalità di pagamento, gli estremi della spedizione annunciata, gli esiti del tracciamento e, soprattutto, la constatazione della mancata consegna. Poi si deve scegliere l’obiettivo: o si pretende l’adempimento entro un termine ragionevole, oppure si dichiara la volontà di sciogliere il vincolo con restituzione del prezzo e risarcimento. Quando si invoca l’adempimento, è utile fissare una data certa e proporzionata alla natura della prestazione; quando si opta per la risoluzione, conviene affermare in modo chiaro che lo scioglimento discende dalla scadenza del termine supplementare o dalla ricorrenza di un termine essenziale noto al venditore. In entrambi i casi è opportuno aggiungere che la comunicazione, oltre a costituire messa in mora, interrompe la prescrizione ai sensi dell’articolo 2943, consolidando le decorrenze.

Spesso il venditore giustifica l’inerzia con disservizi del corriere, condizioni meteo avverse o carenze di magazzino. Queste spiegazioni rilevano sul piano giuridico solo se integrano una vera impossibilità sopravvenuta non imputabile, come definita dall’articolo 1256: un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile che renda impossibile la prestazione. La semplice difficoltà logistica, l’errore organizzativo o la scelta di un vettore inaffidabile non sono sufficienti a liberare il debitore; e anche quando l’impossibilità non è definitiva, il venditore deve adempiere appena l’impedimento cessa, informando il cliente con tempestività e correttezza.

Nei contratti in cui siano previste penali per il ritardo, la diffida può richiamarle come leva negoziale, sapendo che la loro validità trova il limite della riduzione equitativa giudiziale se l’importo è manifestamente eccessivo o in caso di adempimento parziale, secondo gli articoli 1382 e 1384. In presenza di caparra confirmatoria, la parte adempiente può invece scegliere se recedere trattenendo la caparra o chiedendone il doppio, oppure agire per l’adempimento o per la risoluzione con risarcimento, come stabilisce l’articolo 1385. Nelle transazioni commerciali tra imprese, oltre a queste leve, è bene ricordare la disciplina speciale del ritardo nei pagamenti: il decreto legislativo 231 del 2002 riconosce interessi moratori legali di mora e il ristoro dei costi di recupero in caso di ritardo ingiustificato, e la diffida può richiamare anche questo profilo quando si chiede la restituzione del prezzo a seguito di risoluzione.

Se la controparte resta silente o nega l’evidenza, la tutela giudiziaria ha due piste naturali. Quando l’interesse residuo è ottenere proprio quel bene e il ritardo produce un pregiudizio non altrimenti riparabile, si può vagliare un ricorso d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile per ottenere un’ordinanza inibitoria o di consegna, cui può affiancarsi la misura coercitiva indiretta dell’articolo 614-bis, che commina una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine. Quando invece l’obiettivo è recuperare quanto pagato, il decreto ingiuntivo è lo strumento più rapido se si dispone di prova scritta del credito, come la conferma d’ordine, la fattura o la ricevuta e gli scambi documentali con il venditore. Nelle cause del consumatore occorre anche vigilare sul foro competente: l’articolo 66-bis del Codice del Consumo rende inderogabile la competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, e segnalarlo già nella diffida spesso disinnesca clausole di foro contrattuale squilibrate.

Sul piano pratico, la diffida non è solo il preludio a una causa, ma può essere la sede per una soluzione ragionevole. Se l’acquirente ha ancora interesse all’adempimento, può offrire una breve proroga a fronte di impegni chiari sulla nuova data di consegna e sulla tracciabilità; se l’interesse è ormai svanito, la risoluzione con rimborso diventa la traiettoria più lineare. In entrambi gli scenari la quantificazione del danno deve restare ancorata a voci dimostrabili: costi vivi generati dal ritardo, differenza di prezzo per un acquisto sostitutivo, perdita di ricavi se il bene era destinato a una rivendita o a una prestazione a terzi. Il dovere di non aggravare il danno impone di scegliere, quando è ragionevole, soluzioni sostitutive che contengano il pregiudizio, perché un comportamento diligente è sempre richiesto anche alla parte fedele.

Esempio diffida per merce non consegnata

 

Modello 1 — GENERICO

Oggetto: Diffida per merce non consegnata – messa in mora e termine

Con riferimento all’ordine n. [numero ordine] del [data] relativo a [descrizione beni], del valore di € [importo] pagato in data [data pagamento] con [mezzo], rilevo che, nonostante le Vostre comunicazioni di spedizione [eventuale codice tracking], la merce non è stata consegnata.
Con la presente Vi intimo di eseguire la consegna entro e non oltre [x] giorni dal ricevimento, presso [indirizzo di consegna], avvertendo che, in difetto, riterrò risolto di diritto il contratto e richiederò immediato rimborso del prezzo oltre interessi e risarcimento dei danni.
La presente costituisce messa in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c., è atto recettizio ex artt. 1334–1335 c.c. e interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. Resto in attesa di Vostro riscontro scritto entro il termine assegnato.

Distinti saluti.
[Firma]

Allegati: conferma ordine; prova pagamento; eventuali comunicazioni/tracking.

Modello 2 — CONSUMATORE ACQUISTO A DISTANZA (artt. 61 e 63 Codice del Consumo)

Oggetto: Diffida per mancata consegna in contratto a distanza – termine supplementare e risoluzione

In data [data contratto] ho concluso a distanza l’ordine n. [numero] per [beni] al prezzo di € [importo], già pagato il [data] con [mezzo]. Alla data odierna non ho ricevuto la merce.
Ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 206/2005 Vi assegno un termine supplementare di [x] giorni per consegnare. Decorso inutilmente, risolverò il contratto con richiesta di rimborso integrale entro i termini di legge e di risarcimento dei danni. Rilevo inoltre che, ai sensi dell’art. 63 Cod. consumo, il rischio non si trasferisce al consumatore prima della materiale consegna, sicché l’eventuale smarrimento in trasporto non mi è opponibile.
La presente vale quale messa in mora, atto recettizio e interruzione della prescrizione (artt. 1219, 1334–1335, 2943 c.c.).

Cordiali saluti.
[Firma]

Allegati: conferma ordine; prova pagamento; estratti tracciamento; scambi e-mail.

Modello 3 — DIFFIDA AD ADEMPIERE TRA IMPRESE (art. 1454 c.c.; d.lgs. 231/2002)

Oggetto: Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. per merce non consegnata

In relazione al contratto/ordine n. [numero] del [data] avente ad oggetto [beni] per € [importo], integralmente pagato/da pagare a consegna come da condizioni, contesto l’inadempimento per mancata consegna entro il [termine pattuito].
Ai sensi dell’art. 1454 c.c. Vi diffido ad adempiere entro e non oltre [almeno 15 giorni] dal ricevimento, con consegna presso [indirizzo]. Decorsi inutilmente, il contratto si intenderà risolto di diritto con Vostro carico per danni ex artt. 1218 e 1223 c.c. Richiamo inoltre la disciplina dei ritardi di pagamento (d.lgs. 231/2002) per l’applicazione degli interessi moratori e dei costi di recupero sulle somme da restituire in caso di risoluzione.
La presente è messa in mora, atto recettizio e interruzione della prescrizione.

Distinti saluti.
[Firma del legale rappresentante]

Allegati: ordine/contratto; eventuale conferma; corrispondenza.

Modello 4 — PACCO SMARRITO / CONSEGNA MAI AVVENUTA (richiamo a rischio trasporto)

Oggetto: Diffida per mancata consegna – richiesta adempimento o rimborso

L’ordine n. [numero] del [data] per [beni] è stato dichiarato “spedito” il [data] con tracking [codice]; ad oggi la consegna non è avvenuta. In qualità di consumatore, ricordo che, ai sensi dell’art. 63 Cod. consumo, il rischio del trasporto si trasferisce a me solo alla consegna materiale; pertanto lo smarrimento non elide la Vostra obbligazione di consegna/rimborso.
Vi intimo di consegnare entro [x] giorni oppure, in alternativa, di rimborsare integralmente € [importo] entro [x] giorni, oltre interessi. In difetto, agirò per risoluzione, inibitoria d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e risarcimento (artt. 2043, 1218, 1223 c.c.).
La presente costituisce messa in mora, è atto recettizio e interrompe la prescrizione (artt. 1219, 1334–1335, 2943 c.c.).

Cordiali saluti.
[Firma]

Allegati: conferma ordine; prova pagamento; tracking; recapito del punto di consegna.

Modello 5 — TERMINE ESSENZIALE (evento/data improrogabile) e rimborso immediato

Oggetto: Diffida per mancata consegna oltre termine essenziale – risoluzione e rimborso

Con ordine n. [numero] del [data] ho acquistato [beni] per € [importo], specificando che la consegna entro [data essenziale] era condizione essenziale per [evento/motivo], come da Vostre conferme [riferimenti]. Alla data odierna la merce non è stata consegnata.
Ai sensi dell’art. 1457 c.c. e, trattandosi di consumatore, dell’art. 61, co. 3, Cod. consumo, dichiaro risolto il contratto per inutile decorso del termine essenziale e Vi intimo di rimborsare immediatamente € [importo] oltre interessi dalla data del pagamento, con risarcimento dei danni ulteriori documentati. La presente costituisce messa in mora, è atto recettizio e interrompe la prescrizione. In mancanza di accredito entro [x] giorni, agirò giudizialmente, anche in via monitoria e d’urgenza.

Distinti saluti.
[Firma]

Allegati: ordine; prova pagamento; prova comunicazione del termine essenziale; eventuali danni documentati.

Modello diffida per merce non consegnata da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile diffida per merce non consegnata in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Diffida per merce non consegnata
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