In questa pagina è disponibile un modello nota spese nella procedura esecutiva immobiliare da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti Normativi
La “nota spese” non è un documento a sé stante e isolato, ma di regola confluisce nella nota di precisazione del credito che il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato richiedono ai creditori in vista della formazione del progetto di distribuzione. Serve a far emergere, con prova documentale, le somme effettivamente anticipate e i compensi liquidabili, così che possano essere collocati e pagati in sede di riparto nel rispetto delle regole sulla graduazione e delle cause di prelazione. La base normativa è nell’articolo 95 del codice di procedura civile: le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono poste a carico del debitore esecutato; il recupero, però, avviene “dalla massa”, non con una condanna autonoma, secondo il principio della “tara sul ricavato” tipico del processo esecutivo. Questo significa che le spese, salvo i casi particolari indicati dalla legge o dalla giurisprudenza, trovano soddisfazione nel riparto solo se l’esecuzione produce capienza.
Il primo discrimine, ai fini della nota spese, è tra le voci che hanno natura di spese di giustizia fatte nell’interesse comune dei creditori e quindi sono assistite dal privilegio immobiliare previsto dall’articolo 2770 del codice civile, e le altre voci, che seguono la sorte e il grado del credito cui accedono. Rientrano nel primo gruppo, in via tipica, i costi e i compensi degli ausiliari del giudice (esperto stimatore, custode giudiziario, professionista delegato), le spese vive necessarie per la pubblicità legale, le formalità ipotecarie e catastali e, in generale, tutto ciò che sia stato necessario a portare avanti utilmente l’espropriazione nell’interesse della massa. Per queste uscite opera la prelazione ex art. 2770 c.c. e la relativa “prededuzione di fatto” sul ricavato; non esiste però una preferenza interna tra i diversi crediti privilegiati ex art. 2770: custode, delegato ed esperto concorrono sul medesimo grado. Le altre spese del singolo creditore (ad esempio parte dei compensi difensivi) sono invece collocate nello stesso grado del suo credito o, se non strettamente inerenti all’interesse comune, rimangono chirografarie.
Il perimetro delle voci ammissibili e le basi di calcolo sono regolate da fonti puntuali. I compensi del professionista delegato alla vendita sono determinati dal D.M. 15 ottobre 2015 n. 227, come modificato, che prevede criteri per fasi (preparatoria, pubblicità, vendita, trasferimento) e, soprattutto, stabilisce che una quota del compenso della fase di trasferimento, di regola il cinquanta per cento, oltre alle spese generali e alle formalità connesse, è posta direttamente a carico dell’aggiudicatario, con ciò alleggerendo la massa prima del riparto. Il dato va recepito dal delegato nella bozza di riparto e riverberato sulla nota spese, perché quella porzione non grava sul ricavato destinato ai creditori.
Il compenso del custode giudiziario è liquidato secondo la disciplina speciale in materia di spese di giustizia, mentre quello dell’esperto stimatore segue le tabelle del D.M. 30 maggio 2002 adottato in attuazione del D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia): la liquidazione è in via ordinaria a percentuale sul valore del bene oggetto di stima, con scaglioni tabellari e possibili adeguamenti motivati; la giurisprudenza e le prassi ribadiscono che la misura è omnicomprensiva e che eventuali maggiorazioni richiedono specifica motivazione. In nota spese occorre quindi riportare sia la voce principale sia eventuali aumenti con la relativa giustificazione, allegando l’istanza di liquidazione e il decreto.
Per i compensi del difensore del creditore trovano applicazione i parametri forensi del D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022: la nota deve indicare il valore di riferimento, le fasi effettivamente svolte nell’esecuzione e gli accessori di legge, ricordando che la concreta collocazione nel riparto dipende dalla natura di “spese successive necessarie” all’espropriazione o, altrimenti, segue il grado del credito. Non è una condanna per soccombenza, perché nel processo esecutivo non c’è un “vincitore”, ma un costo necessario da prelevare dal ricavato nei limiti della capienza.
Tra le anticipazioni tipiche da inserire con i relativi giustificativi rientrano il contributo unificato per l’esecuzione immobiliare, che allo stato risulta pari a 278 euro, le spese UNEP per le notifiche del titolo e del precetto e del pignoramento, gli oneri per le pubblicità ex art. 490 c.p.c., le visure e i certificati ipocatastali ex art. 567 c.p.c., le imposte e tasse ipotecarie sulle formalità, oltre alle spese di copia e diritti di cancelleria quando dovuti. L’importo del contributo unificato per i processi di esecuzione immobiliare è indicato, in via costante, nelle tabelle diffuse dagli uffici giudiziari e dagli ordini professionali e va esposto in nota con quietanza.
Sul “quando” e “come” depositare, valgono le regole dell’ufficio e le statuizioni del giudice dell’esecuzione: di prassi il professionista delegato, dopo l’aggiudicazione e incassato il prezzo, invita i creditori a depositare telematicamente la nota di precisazione del credito recante anche la nota spese, assegnando un termine; in difetto, per non rallentare il riparto, egli può determinare d’ufficio le poste sulla base degli atti, applicando valori medi e vincolando l’eventuale liquidazione alla successiva verifica giudiziale. È quindi importante che la nota sia depositata via PCT come “Nota di precisazione del credito”, in PDF nativo firmato digitalmente, con allegazione delle fatture degli ausiliari e delle ricevute delle anticipazioni; molti tribunali pubblicano istruzioni operative e fissano termini standard (ad esempio 20, 30 o 60 giorni a seconda della fase), che conviene rispettare perché il ritardo può comportare l’esclusione dal primo riparto o una quantificazione officiosa meno favorevole.
La nota spese deve essere costruita con attenzione alla “necessità” e all’“utilità” per la procedura: il giudice liquida e ammette al riparto ciò che risulta inerente all’interesse comune dei creditori e funzionale alla fruttuosa conclusione dell’esecuzione; viceversa, se l’esecuzione viene chiusa per improseguibilità legata al titolo o perché risulta illegittima all’esito di opposizione, i costi restano, in linea generale, a carico del procedente e non gravano sulla massa. È dunque buona prassi motivare in nota l’inerenza delle singole voci più rilevanti, specie quando si domandano aumenti o rimborsi non immediatamente “automatici”.
Un’ultima cautela riguarda le poste “a carico aggiudicatario” per legge o decreto: la quota del compenso della fase di trasferimento in favore del delegato, le spese generali e le formalità connesse al decreto di trasferimento sono prelevate dall’aggiudicatario e non vanno duplicate a carico della massa; la nota spese deve tenerne conto, per evitare erronee duplicazioni e contestazioni. Analogamente, quando un credito è assistito da prelazione ipotecaria o da altro privilegio speciale, la nota di precisazione deve chiarire con quali voci si chiede la collocazione privilegiata ex art. 2770 c.c. e con quali si segue il grado del credito, a beneficio della chiarezza del progetto di distribuzione.
Esempio nota spese nella procedura esecutiva immobiliare
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per nota spese nella procedura esecutiva immobiliare.
NOTA SPESE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. …. R.ES. PROMOSSA DA:
Sig. …., difeso dall’Avv. …., con studio in …. via …. n. ….;
– creditore procedente
E
Sig. …., difeso dall’Avv. …., con studio in …. via …. n. ….;
– creditore intervenuto
CONTRO
Sig. c, difeso dall’Avv. …., con studio in …. via …. n. ….;
– debitore esecutato
***************
PRECISAZIONE DEL CREDITO E NOTA SPESE PER IL CREDITORE INTERVENUTO
Il sottoscritto Avv. …….., del Foro di …., con studio in …. via …. n. …., procuratore costituito del Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., residente in …. via…. n.
…., creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.ES. n. …./…. precisa il credito del proprio rappresentato nei confronti del Sig. …., debitore esecutato, in complessivi €…., come da conteggio e nota spese che seguono.
A) Spese, diritti ed onorario dell’intervento nella presente esecuzione immobiliare (in privilegio o in chirografo a seconda della natura del credito), per i quali si
redige la seguente:
NOTA SPESE
– Spese anticipate: € ….;
– Diritti: € ….;
– Onorari: € ….;
– Spese generali (12,5%): € ….;
TOTALE: € ….
RIEPILOGO SPESE E COMPETENZE DELL’ESECUZIONE
Diritti e onorari: € ….;
Spese generali (12,5%): € ….;
C.P.A (2%): € ….;
I.V.A. (22%): € ….;
TOTALE SPESE E COMPETENZE DELL’ESECUZIONE: € ….
Luogo, data
(Avv. ….
Modello nota spese nella procedura esecutiva immobiliare da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile nota spese nella procedura esecutiva immobiliare in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.