In questa pagina è disponibile un modello ricorso per conversione del sequestro conservativo convertito in pignoramento nella procedura esecutiva da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
L’art. 686 c.p.c. stabilisce che il sequestro conservativo “si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva”; da quell’istante il vincolo cautelare diventa vincolo esecutivo e l’esecuzione forzata è considerata iniziata, poiché nel nostro sistema l’espropriazione comincia con il pignoramento. Se i beni già sequestrati sono contemporaneamente oggetto di un’esecuzione promossa da altri, il sequestrante partecipa alla distribuzione del ricavato secondo il suo rango. Non è dunque necessario un “provvedimento di conversione”: la legge fa scattare l’effetto ipso iure con la pronuncia esecutiva, e la giurisprudenza di legittimità lo ribadisce da tempo.
Ciò che il creditore deve fare, dopo che la conversione si è prodotta automaticamente, è dare impulso alla fase esecutiva compiendo gli adempimenti previsti dall’art. 156 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. La norma, nel testo vigente, impone al sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva di depositarne copia presso il giudice competente per l’esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento e, quindi, di procedere alle notificazioni ai creditori muniti di diritti di prelazione risultanti da pubblici registri ai sensi dell’art. 498 c.p.c. Se si tratta di beni immobili, nello stesso termine perentorio va chiesta l’annotazione della sentenza a margine della trascrizione del sequestro. Questo pacchetto di attività non “crea” la conversione, che è già avvenuta, ma rende procedibile l’espropriazione sui beni vincolati, assicurando trasparenza verso i creditori iscritti e la pubblicità immobiliare. Il correttivo “Cartabia” ha inoltre precisato il riferimento al giudice dell’esecuzione nel deposito, recepito nelle ricostruzioni più aggiornate.
La Cassazione ha inquadrato questi adempimenti come atti di impulso da compiere nel termine perentorio di sessanta giorni che decorre dalla comunicazione della sentenza esecutiva. La conversione opera comunque al momento della condanna esecutiva, ma l’omesso o tardivo deposito e le successive notifiche determinano l’inefficacia del pignoramento “da conversione” e possono condurre all’estinzione del processo esecutivo per inattività, con le conseguenze di cui agli artt. 630 e 632 c.p.c. In altri termini: l’ordinamento non pretende un ricorso per “ottenere” la conversione, bensì pretende che il creditore, divenuto pignorante, metta in moto la procedura entro tempi certi; se non lo fa, il vincolo esecutivo si spegne e la procedura si chiude. Le massime più recenti confermano questo coordinamento tra art. 686 c.p.c. e art. 156 disp. att., mentre prassi di merito individuano nel deposito della sentenza e nell’iscrizione a ruolo il dies a quo per i successivi termini interni della procedura immobiliare.
Il contenuto dell’istanza operativa che spesso si chiama, impropriamente, “ricorso per conversione” è allora diverso: è un atto di impulso al giudice dell’esecuzione con cui si deposita la sentenza esecutiva entro sessanta giorni, si chiede di procedere all’esecuzione sui beni già sequestrati e si dà atto dell’avvenuta o imminente esecuzione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge. Nelle esecuzioni immobiliari, oltre al deposito del titolo e all’annotazione della sentenza accanto alla trascrizione del sequestro, il creditore cura l’avviso ai creditori iscritti, indispensabile per poter poi passare alla fase di vendita e di graduazione, giacché l’avviso condiziona la procedibilità della procedura. La regola resta che la conversione è automatica e la domanda al giudice serve a far proseguire correttamente l’espropriazione sul prezzo, nel rispetto del contraddittorio con i creditori privilegiati o ipotecari.
Due precisazioni sostanziali sono decisive per impostare bene la pratica. La prima riguarda l’estensione dell’effetto: la conversione copre soltanto l’importo per il quale è intervenuta la condanna esecutiva, non l’eventuale maggiore somma per cui il sequestro era stato autorizzato. La seconda riguarda la posizione del sequestrante quando altri abbiano già intrapreso l’esecuzione: in quel caso egli concorre alla distribuzione della somma ricavata secondo il suo grado, senza bisogno di promuovere una procedura autonoma, perché l’art. 686, comma 2, c.p.c. lo ammette espressamente al riparto. Entrambi i profili sono pacifici nella dottrina e nella giurisprudenza applicativa.
Esempio ricorso per conversione del sequestro conservativo convertito in pignoramento nella procedura esecutiva
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso per conversione del sequestro conservativo convertito in pignoramento nella procedura esecutiva.
RICORSO PER CONVERSIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO CONVERTITO IN PIGNORAMENTO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
(oppure) IMMOBILIARE
Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., residente in …. via …. n. …., domiciliato in …., via …., n. …. presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a margine del presente atto, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al Fax n. …. o all’indirizzo di P.E.C. ….
PREMESSO CHE
– nel procedimento di esecuzione iscritto al n. …. R. ES. instaurato davanti al Tribunale di …, Giudice Dott. …., promosso da …., il ricorrente in data …. ha subito il sequestro sopra indicato, successivamente convertito in pignoramento;
– il ricorrente intende avvalersi della facoltà di sostituire i beni sequestrati con la somma che il Giudice adito vorrà stabilire, mediante pagamento dilazionato.
tutto ciò premesso, il Sig. …., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
RICORRE
alla S.V. Ill.ma di poter sostituire alle cose sequestrate la somma di denaro pari all’importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti che la S.V., previa comparizione delle parti, vorrà stabilire. Chiede, inoltre, la sospensione della vendita. Allega alla presente istanza la somma di € …. corrispondente ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il sequestro dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di
intervento.
Luogo, data
Modello ricorso per conversione del sequestro conservativo convertito in pignoramento nella procedura esecutiva da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso per conversione del sequestro conservativo convertito in pignoramento nella procedura esecutiva in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.