In questa pagina è disponibile un modello istanza di accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti normativi
L’accesso alle banche dati dell’Anagrafe tributaria – l’archivio istituito dal d.P.R. 605/1973 che raccoglie per via informatica le informazioni fiscali dei contribuenti – può avvenire soltanto attraverso i canali e le garanzie procedurali fissati dalla legge, poiché la natura particolarmente sensibile dei dati impone un equilibrio fra trasparenza, tutela della difesa e riservatezza. La cornice primaria di riferimento è costituita dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, come letti alla luce del Regolamento UE 2016/679 e dello Statuto del contribuente: da tali fonti discende il diritto di chiunque vi abbia un interesse qualificato – per esempio il contribuente stesso, un suo erede, un difensore munito di procura o un creditore che agisca in sede esecutiva – a ottenere copia dei documenti amministrativi che l’Agenzia delle Entrate detiene. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in modo definitivo, con le decisioni gemelle dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 25 settembre 2020, che le dichiarazioni fiscali, i rapporti finanziari e le altre risultanze dell’Anagrafe rientrano nel concetto di “documento amministrativo” e sono quindi ostensibili ai fini difensivi, indipendentemente dall’esercizio di poteri istruttori in sede processuale.
In concreto, l’istanza deve essere redatta in forma libera, firmata digitalmente e trasmessa via PEC all’Ufficio Servizi fiscali della Direzione regionale nel cui ambito ricade il domicilio fiscale dell’interessato; dall’agosto 2023, dopo la convenzione stipulata fra Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia, le richieste legate all’art. 492-bis c.p.c. – quelle cioè finalizzate alla ricerca telematica dei beni da pignorare – non passano più dall’Agenzia ma sono lavorate direttamente dagli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, cosicché eventuali domande pervenute all’Agenzia vengono archiviate senza istruttoria. Per gli accessi difensivi previsti dalla legge 241, invece, l’amministrazione resta competente: occorre indicare con precisione i dati anagrafici del soggetto cui l’istanza si riferisce, l’interesse concreto e attuale, il procedimento o la controversia in cui i documenti saranno utilizzati, allegare copia di un documento d’identità e, se del caso, la procura alle liti. In tema di ricerche ex art. 492-bis la modulistica elaborata dalla stessa Agenzia delle Entrate – un fac-simile scaricabile in PDF – richiede anche il provvedimento giudiziale di autorizzazione e la prova dell’infruttuoso tentativo di pignoramento tradizionale.
Una volta ricevuta la PEC l’Ufficio verifica la completezza della domanda e, se necessario, può richiedere una sola integrazione, sospendendo il termine di trenta giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. 184/2006 per la conclusione del procedimento; il silenzio dopo tale scadenza equivale a diniego e può essere impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale competente. Nei casi in cui l’istanza riguardi dati personali del richiedente, trova applicazione diretta l’art. 15 del GDPR, che obbliga l’amministrazione a rispondere entro un mese prorogabile di altri sessanta giorni in presenza di richieste complesse.
Il contenuto dei dati rilasciati resta vincolato allo scopo dichiarato: la decisione del Consiglio di Stato ha ribadito che l’ostensione difensiva non trasforma il richiedente in titolare illimitato di quelle informazioni, le quali continuano a essere soggette alle cautele del codice privacy e non possono essere diffuse o archiviate oltre quanto strettamente necessario alla tutela giurisdizionale. In ambito esecutivo, l’ufficiale giudiziario che accede alle banche dati redige verbale sigillato agli atti del fascicolo; per le istanze ai sensi della legge 241, invece, l’Agenzia consegna copie conformi digitali, di regola mediante il proprio sistema di file transfer protetto, e ne registra il rilascio nel registro interno degli accessi.
L’istanza va tenuta distinta dalla richiesta di rettifica di dati inesatti o incompleti, che segue il diverso procedimento previsto dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli 16-17 del GDPR, nonché dal diritto di “portabilità” dei dati fiscali disponibile sul cassetto fiscale personale accessibile con SPID o CIE. Nel caso in cui l’accesso sia finalizzato a comprovare la capacità patrimoniale di un coniuge o l’esistenza di disponibilità per l’assegno di mantenimento, il giudice civile può sempre effettuare d’ufficio, ai sensi dell’art. 155-sexies disp. att. c.p.c., le ricerche nelle banche dati, ma ciò non priva il difensore della possibilità di formulare una propria istanza amministrativa, che resta un rimedio autonomo.
Esempio istanza di accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza di accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria.
OGGETTO: istanza di accesso alle banche dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei Rapporti Finanziari ex artt. 492 bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. – soggetto [cognome, nome e codice fiscale del soggetto da interrogare]
Spett.le Agenzia delle Entrate,
in forza dell’attestazione resa dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di [località] in data [data] nel procedimento iscritto al R.G. n. [numero]/[anno], il sottoscritto avvocato [cognome, nome, codice fiscale, telefono e P.E.C. del professionista], in nome e per conto di [cognome, nome e codice fiscale del soggetto autorizzato dal Tribunale], avanza formale
ISTANZA
affinché Codesta Spett.le Agenzia, in qualità di gestore delle banche dati comprese nell’Anagrafe Tributaria, ivi incluso l’Archivio dei Rapporti Finanziari, comunichi all’indirizzo P.E.C. dello scrivente tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione nei confronti di [cognome, nome e codice fiscale del soggetto da interrogare];
A tal fine indico le seguenti aree di interesse:
-Dichiarazioni dei redditi;
-Atti del registro;
-Redditi percepiti;
-Anagrafe dei rapporti finanziari;
-Dichiarazioni IVA.
-[indicare le aree di interesse]
ALLEGA
-copia dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c. presentata all’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di ______;
-originale dell’attestazione di regolarità dell’istanza rilasciata dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di ________, ovvero copia conforme, ovvero copia corredata da attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
*Si resta in attesa della comunicazione dell’importo dovuto per il pagamento dei Tributi Speciali.
*Si precisa che la presente istanza rientra nei casi di esenzione dal pagamento dei Tributi Speciali previsti [indicare la voce fra quelle presenti nel seguente elenco]
[dall’art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74 (procedimenti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni)];
[dall’art. 10 legge 11 agosto 1973, n. 533 (controversie in materia di lavoro)];
[32 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d’ufficio)].
A tal proposito si allega: [elenco dei documenti utili a dimostrare la ricorrenza della fattispecie di esenzione].
[* cancellare la voce che non interessa]
Cordiali saluti.
[cognome e nome del professionista]
firmato digitalmente
Modello istanza di accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.