In questa pagina è disponibile un modello ricorso ex art 499 c.p.c da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
L’intervento del creditore nella procedura esecutiva trova la sua disciplina nell’articolo 499 del codice di procedura civile, norma che permette a chi vanti un credito nei confronti del medesimo debitore di partecipare all’espropriazione intrapresa da un altro creditore. Tale rimedio trae fondamento dal principio di par condicio creditorum, sancito dall’art. 2741 c.c., secondo cui tutti i creditori, salvo i casi di prelazione espressamente previsti dalla legge, godono di pari diritto a soddisfarsi sui beni del debitore.
La prima formulazione dell’art. 499 c.p.c. limitava l’intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo, ma la riforma operata dalla legge 80/2005 ha esteso la facoltà anche a quei creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, godevano di un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o vantavano un pegno o un privilegio fondato su scritture contabili. In questo modo il legislatore ha inteso evitare che l’originario creditore procedente potesse agire in via esclusiva sui beni del debitore, precludendo ogni margine di recupero agli altri portatori di crediti, e ha introdotto una possibilità di intervento tendenzialmente aperta, pur nei limiti fissati dagli specifici titoli nei confronti dei quali è ammessa.
Per esercitare l’intervento, il creditore deve depositare al giudice dell’esecuzione un ricorso che, necessariamente, sia introdotto prima che sia tenuta l’udienza in cui venga disposta la vendita o l’assegnazione dei beni — udienza prevista dagli artt. 530, 552 o 569 c.p.c. a seconda della tipologia di espropriazione — e deve notificare tale ricorso al creditore pignorante, al debitore esecutato ed eventuale custode. La tempestività è essenziale: il deposito tardivo espone il creditore interveniente al rischio di veder compensata la sua eventuale utilità, ma non preclude categoricamente l’intervento se si tratta di crediti privilegiati il cui titolo consenta procedure successive, come nel caso dell’esecuzione mobiliare presso il debitore o dell’espropriazione immobiliare.
Il contenuto minimo del ricorso è fissato dallo stesso art. 499, comma 2: il creditore deve indicare chiaramente l’entità del proprio credito, il titolo su cui fonda la pretesa — anche se non costituisce titolo esecutivo — e formulare la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati. Ugualmente indispensabile è la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell’esecuzione, requisito che garantisce la correttezza della comunicazione degli atti successivi. L’interpretazione estensiva della Cassazione ha precisato che, pur non essendo necessario allegare il titolo, il ricorso deve menzionarne tipologia e data, nonché ogni elemento utile ad individuare l’atto che documenta il credito (Cass. n. 23145/2014).
Depositato il ricorso, il giudice dell’esecuzione valuta preliminarmente la fumus e la tempestività dell’istanza. Se non ritiene la domanda manifestamente infondata o tardiva, fissa l’udienza in cui decide sulle modalità di partecipazione alla distribuzione. In tale sede può assumere provvedimenti urgenti come la sospensione della vendita o dell’assegnazione, purché compensando a favore del creditore procedente il danno cui egli andrebbe incontro per l’impossibilità di procedere all’esecuzione . L’intervento, infatti, non consente di paralizzare indefinitamente l’espropriazione: il giudice deve bilanciare l’interesse del terzo a preservare il proprio diritto con quello del creditore originario a una realizzazione rapida dei suoi crediti.
Se l’opposizione di intervento è accolta, il terzo ottiene formalmente di essere ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato nella proporzione corrispondente al proprio credito, potendo persino richiedere l’esecuzione di ulteriori pignoramenti sui beni del debitore se necessario ed in possesso di titolo esecutivo o, in mancanza, previo deposito delle spese previste per l’azione esecutiva. La pronuncia del giudice, condensata in un decreto, produce effetti anche nei confronti dei terzi acquirenti di buona fede, che subentrano nella posizione procedurale del creditore originario. Qualora i beni fossero già stati venduti all’asta, l’accoglimento dell’intervento comporta la restituzione all’interveniente delle somme che a lui sarebbero spettate, con la possibilità di rivalersi sul creditore procedente per il risarcimento del danno.
Nel caso di rigetto dell’intervento, il terzo può proporre appello al tribunale competente entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, mentre le spese del giudizio sono generalmente a carico del terzo intervenuto, salvo diversa determinazione giudiziale in cui motivi di particolare complessità o condotte delle parti consiglino la compensazione . In ogni caso, la tempestività dell’azione e la completezza della documentazione allegata restano elementi chiave: la mancata dimostrazione, con idonei titoli o atti pignoratici, della legittimazione all’intervento può costare al creditore l’impossibilità di ottenere la partecipazione al soddisfacimento del proprio credito.
Esempio ricorso ex art 499 c.p.c
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso ex art 499 c.p.c.
Atto d’intervento nell’esecuzione
Tribunale di __________________________________
Al Giudice dell’esecuzione
Atto d’intervento nel processo esecutivo ai sensi dell’art. 499 c.p.c.
Il sottoscritto __________________________________ rappresentato e difeso dall’Avv. __________________________________ presso il cui studio, posto in __________________________________ via __________________________________ elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto,
premesso che
– è venuto a conoscenza che contro __________________________________ residente a __________________________________ via __________________________________ pende procedimento esecutivo iniziato a istanza del creditore Sig. __________________________________ rappresentato e difeso dall’Avv. __________________________________
– è creditore del Sig. __________________________________ in virtù del titolo esecutivo rappresentato da __________________________________
– pertanto, ha interesse a intervenire nell’esecuzione in corso, tutto ciò premesso,
fa istanza
d’intervento nella procedura esecutiva per partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
__________________________________ lì __________________________________
Avv. __________________________________
Delego a rappresentarmi e assistermi in questo procedimento l’Avv. __________________________________ presso lo studio del quale in __________________________________, via __________________________________ eleggo domicilio.
Sig. __________________________________
È autentica
Avv. __________________________________
Modello ricorso ex art 499 c.p.c da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso ex art 499 c.p.c in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.