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Note Di Precisazione Delle Conclusioni Ex Art. 189 – Modello

In questa pagina è disponibile un modello note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio note di precisazione delle conclusioni ex art. 189
  • Modello note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 da scaricare

Riferimenti normativi

Le note di precisazione delle conclusioni sono lo scritto con cui, nella fase finale del giudizio ordinario, la parte “cristallizza” le conclusioni (petitum immediato e mediato, domande principali/subordinate, eccezioni, richieste accessorie come interessi, rivalutazione, condanne alle spese e distrazione) nei limiti di quanto già introdotto con gli atti iniziali e con le memorie integrative ammesse dal rito. Dopo la riforma Cartabia, l’art. 189 c.p.c. ha sostituito l’udienza “tradizionale” di precisazione con un calendario di scambi scritti scandito da termini perentori fissati dal giudice istruttore, funzionali alla rimessione della causa in decisione davanti al collegio.

In concreto, quando il giudice istruttore ritiene la causa matura per la decisione e procede ai sensi degli artt. 187 (commi 1–3) o 188 c.p.c., fissa l’udienza di rimessione al collegio e assegna (salvo rinuncia) tre termini perentori “a ritroso” rispetto a quell’udienza: entro un termine non superiore a 60 giorni prima si depositano le note contenenti la sola precisazione delle conclusioni; entro un termine non superiore a 30 giorni prima si depositano le comparse conclusionali; entro un termine non superiore a 15 giorni prima si depositano le memorie di replica. La logica è netta: nelle note ex n. 1 si definisce che cosa si chiede; nelle comparse e repliche si sviluppa perché lo si chiede e si risponde alle difese finali avversarie.

Il contenuto delle note ex art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c. è volutamente “compresso”: devono limitarsi alla precisazione delle conclusioni, senza trasformarsi in una comparsa conclusionale mascherata. Proprio perché la norma impone che la precisazione avvenga “nei limiti” di quanto già formulato negli atti introduttivi o a norma dell’art. 171-ter c.p.c., le note non sono la sede per introdurre domande nuove, mutamenti della causa petendi o richieste istruttorie tardive; al massimo possono servire a rendere coerente e ordinata una domanda già proposta (ad esempio esplicitando meglio una subordinata già contenuta nell’atto introduttivo, o coordinando le richieste economiche con l’eventuale esito istruttorio), ma sempre senza oltrepassare il perimetro già tracciato.

Un profilo pratico molto utilizzato è l’istanza di discussione orale davanti al collegio: l’art. 275, comma 2, c.p.c. consente a ciascuna parte di chiederla con la nota di precisazione delle conclusioni. Se la discussione orale viene chiesta, resta comunque fermo il rispetto dei termini dell’art. 189 per il deposito almeno delle comparse conclusionali (la norma lo chiarisce espressamente), con l’effetto che la parte deve organizzare la strategia finale senza confidare in “recuperi” in udienza.

Quanto alle conseguenze processuali, la riforma non trasforma le note in un adempimento “creativo”: la loro funzione è ordinare e fissare le richieste finali. Se una parte non deposita le note, il rischio tipico non è tanto una nullità automatica dell’intera fase, quanto la perdita di un’occasione per chiarire e coordinare le conclusioni; in caso di ambiguità, il giudice tenderà a leggere le conclusioni alla luce degli atti precedenti, ma una formulazione imprecisa può incidere sulla decisione (ad esempio su capi accessori, interessi, rivalutazione, o su una subordinata che non risulti più chiaramente coltivata). Proprio per questo, nella pratica forense, le note dovrebbero essere brevi, formalmente pulite, e soprattutto coerenti con l’impostazione già data alla domanda, così da evitare contestazioni su ultrapetizione o su richieste non più coltivate.

Esempio note di precisazione delle conclusioni ex art. 189

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per note di precisazione delle conclusioni ex art. 189.

 

TRIBUNALE DI ___________
SEZIONE CIVILE _________

Giudice _______________
R.G.N. _______________

Processo tra ____________________________

Udienza ex art. 189 c.p.c. del ________.

Note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c. con istanza di discussione orale ex art. 275, comma 2, c.p.c.

PER
il Sig./la Sig.ra ________ come già generalizzato/a, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _______,

CONTRO
il Sig./la Sig.ra ________ come già generalizzato/a, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _______.

Con provvedimento depositato in data ________, ai sensi dell’art. 350-bis c.p.c., è stata fissata l’udienza del ________ per la discussione orale della causa ed è stato assegnato termine fino al _________ per il deposito delle note conclusionali.

Si precisa che _____________.
E poi che ________________.

Tutto ciò in conformità alle conclusioni già formulate nell’atto introduttivo e/o nei termini ex art. 171-ter c.p.c.

Con le presenti note, si

CHIEDE

ai sensi dell’art. 275, comma 2, c.p.c., che la causa sia discussa oralmente;

ai sensi dell’art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c., si precisano come segue le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito:

_________________________________;
_________________________________;
_________________________________.

Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.

________, lì __________

Avv. ___________

Modello note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

Icona
note di precisazione delle conclusioni ex art. 189
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