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Ricorso Ex Art. 615 C.p.c. – Modello

In questa pagina è disponibile un modello ricorso ex art. 615 c.p.c. da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio ricorso ex art. 615 c.p.c.
  • Modello ricorso ex art. 615 c.p.c. da scaricare

Riferimenti normativi

Il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. serve a far accertare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè che manca (in tutto o in parte) il presupposto sostanziale dell’azione esecutiva. È tipico il caso in cui, dopo la notifica del titolo e del precetto, il debitore deduca fatti o situazioni che eliminano o limitano il diritto a procedere, come pagamento, prescrizione, inefficacia o inesistenza del titolo nei suoi confronti, inesigibilità del credito o difetto dei requisiti del credito azionato.

La forma e il giudice competente dipendono dal momento in cui si propone l’opposizione. Quando l’esecuzione non è ancora iniziata (opposizione “preventiva”), l’art. 615, comma 1, prevede che l’opposizione si proponga contro il precetto e si introduca davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio secondo l’art. 27 c.p.c. (foro dell’esecuzione). In questa fase il giudice, se ricorrono gravi motivi e su istanza di parte, può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, impedendo che il creditore proceda nel frattempo.

Quando invece l’esecuzione è già iniziata (ad esempio dopo pignoramento), l’opposizione ex art. 615 si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione e segue la scansione propria delle opposizioni esecutive “in corso di esecuzione”; in questo contesto si può chiedere la sospensione del processo esecutivo secondo i poteri e le regole della fase sommaria delle opposizioni esecutive. È essenziale distinguere l’art. 615 dall’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: la prima riguarda il “se” si possa procedere (questione di diritto sostanziale all’esecuzione), la seconda riguarda il “come” si è proceduto (vizi formali del precetto, della notifica, del pignoramento, ecc.). Un errore di qualificazione può esporre a decadenze o inammissibilità perché l’art. 617 ha termini perentori, mentre l’art. 615, specie dopo l’inizio dell’esecuzione, ha una diversa logica.

Quanto alla “forma” dell’atto, il testo dell’art. 615, comma 1, parla di citazione; nella prassi, però, quando la competenza ricade sul Giudice di Pace (che oggi vede molte cause introdotte con ricorso), alcuni uffici utilizzano modelli in forma di “ricorso” coerenti con le regole organizzative locali. In termini di rischio processuale, ciò che conta è rispettare la disciplina applicabile davanti a quel giudice (deposito, notifica, termini di costituzione) e impostare l’atto in modo completo su fatti, eccezioni sostanziali e richiesta di sospensione, verificando anche le prassi del foro. La regola di fondo, comunque, resta quella dell’art. 615: opposizione preventiva davanti al giudice competente ex art. 27, con possibile sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi.

Infine, se il titolo esecutivo deriva da controversie di lavoro, previdenza o assistenza, si applica l’art. 618-bis c.p.c., che assoggetta le opposizioni esecutive (anche ex art. 615) alle regole del rito lavoro “in quanto applicabili”, con ricadute pratiche sulla gestione del procedimento e sull’atto introduttivo nella fase di merito.

Esempio ricorso ex art. 615 c.p.c.

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso ex art. 615 c.p.c..

GIUDICE DI PACE DI ____________________________

Ricorso ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Oggetto / parole chiave: _________________________________________________

PER
il Sig./la Sig.ra ______________________________________,
nato/a a ____________________________ il ___ / ___ / ____, residente in ____________________________,
C.F. ____________________________, elettivamente domiciliato/a in ____________________________,
presso lo studio dell’Avv. ______________________________________ (C.F. ____________________________), PEC ________________@, fax __________________, che lo/la rappresenta e difende come da procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunta al presente atto,

PREMESSO

che in data ___ / ___ / ______, ad istanza di ______________________________________, venivano notificati all’opponente il titolo esecutivo costituito da ______________________________________ e l’atto di precetto per l’importo di € ____________________________;

che l’esecuzione forzata non è ancora iniziata;

che ______________________________________ non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, in quanto ____________________________________________________________________________________________;

che ricorrono gravi motivi per i quali può essere sospesa l’efficacia esecutiva del titolo, atteso che ____________________________________________________________________________________________ e, inoltre, ____________________________________________________________________________________________;

Tutto ciò premesso, l’opponente, come in epigrafe rappresentato/a e difeso/a,

RICORRE

a Codesto Ecc.mo Giudice di Pace di ____________________________, affinché voglia accogliere nei confronti di ______________________________________ le seguenti domande e

CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito:

disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo, per i gravi motivi esposti;

dichiarare che ______________________________________ non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi indicati in premessa;

condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge.

L’opponente invita il convenuto a costituirsi ai sensi, nelle forme e nei termini stabiliti dagli artt. 281-undecies e 319 c.p.c., e a comparire dinanzi al Giudice designato all’udienza fissata ai sensi degli artt. 281-undecies e 318 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine previsto dall’art. 281-undecies c.p.c. implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 281-undecies c.p.c.; che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria nei giudizi davanti al Giudice di Pace, fatta eccezione per i casi previsti dagli artt. 82 e 86 c.p.c. o da leggi speciali; e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad € ____________________________.

Documenti offerti in comunicazione
____________________________________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________________________.

Mezzi di prova
A) ____________________________________________________________________________________________;
B) ____________________________________________________________________________________________;
C) ____________________________________________________________________________________________.

______________________, lì ___ / ___ / ______

Firma __________________________________
Avv. ___________________________________

Modello ricorso ex art. 615 c.p.c. da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso ex art. 615 c.p.c. in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

Icona
ricorso ex art. 615 c.p.c.
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