In questa pagina è disponibile un modello istanza di sostituzione del giudice istruttore da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
La sostituzione del giudice istruttore è regolata dall’art. 174 c.p.c. (che disciplina il principio di “immutabilità” e le sue eccezioni) e dall’art. 79 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. che detta forma e competenza del provvedimento sostitutivo.
Il punto di partenza è il principio di immutabilità: il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio; in deroga, la sostituzione è possibile solo in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio e viene disposta con decreto del presidente. La stessa norma ammette una sostituzione “mirata” quando sia indispensabile compiere singoli atti istruttori. L’impianto è lineare e finalizzato a salvaguardare immediatezza e concentrazione della trattazione, evitando avvicendamenti gratuiti. La disposizione di attuazione spiega il “come”. La sostituzione può essere disposta d’ufficio o su istanza di parte; l’istanza si propone con ricorso al presidente del tribunale, che provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione; sia l’istanza sia il decreto vanno inseriti nel fascicolo d’ufficio. È una micro-procedura rapida, di tipo organizzatorio, che tiene insieme l’interesse alla regolare conduzione del processo e quello al rispetto dell’immutabilità salvo cause tipiche.
Concretamente, il ricorso della parte è uno scritto snello indirizzato al presidente del tribunale che ha in carico la causa; va spiegato perché, nel caso concreto, ricorrano i presupposti legali della sostituzione. “Assoluto impedimento” rinvia a situazioni in cui il magistrato non può di fatto trattare la causa (malattia protratta, trasferimento, cessazione, incarichi incompatibili in concreto); “gravi esigenze di servizio” copre gli assetti organizzativi dell’ufficio che impediscono al giudice designato di seguire l’intera istruttoria o richiedono la sua sostituzione per singoli adempimenti. L’allegazione deve essere puntuale, perché la sostituzione non è un rimedio contro decisioni sgradite e un surrogato della ricusazione: è uno strumento di regolarità e funzionalità del ruolo, che il presidente può attivare anche d’ufficio quando ne ricorrano i requisiti. Il controllo rimane organizzativo, non “meritale”.
È utile sgombrare il campo da due equivoci pratici. Il primo è immaginare la sostituzione come un rimedio “automatico” ogni volta che muti la composizione del collegio o si alternino magistrati di pari funzioni: la Corte di cassazione è ferma nel ritenere che l’inosservanza del principio di immutabilità, fuori dai casi tipizzati, integri una mera irregolarità interna e non determini la nullità della sentenza o degli atti, salvo che ad emettere l’atto sia persona estranea all’ufficio e non investita della funzione. È, in altre parole, un tema di organizzazione tabellare che non di per sé travolge gli atti processuali. Il secondo equivoco è confondere la sostituzione ex art. 174 con l’istituto della ricusazione del giudice: la ricusazione ha presupposti e tempi propri e si fa valere con gli strumenti dell’art. 52 c.p.c.; la sostituzione si muove invece nel perimetro dell’impedimento e delle esigenze di servizio, con decisione del presidente.
Quanto alla formula da chiedere, il ricorso può sollecitare una sostituzione “piena”, cioè per tutta l’istruttoria e la relazione, oppure limitata a singoli atti quando l’impedimento o l’esigenza di servizio siano circoscritti; questo è proprio ciò che contempla il terzo periodo dell’art. 174, che consente la sostituzione “anche per il compimento di singoli atti” se indispensabile. In entrambi i casi, il decreto del presidente indicherà il nominativo del nuovo giudice e, di regola, resterà efficace per il tempo strettamente necessario, salvaguardando l’assetto tabellare dell’ufficio.
Dal punto di vista probatorio, non occorrono formalismi, ma la credibilità dell’istanza sta nelle carte. Se il presupposto è un impedimento oggettivo, la produzione della comunicazione organizzativa dell’ufficio, del provvedimento di applicazione ad altre funzioni, del certificato di astensione o del decreto di trasferimento rendono agevole la valutazione; se la ragione è una grave esigenza di servizio, ha senso richiamare gli atti organizzativi che hanno determinato la necessità di riassegnare il ruolo o di frazionare l’attività istruttoria. Non è, invece, legittima una domanda che celi una finalità “sostitutiva” nel merito, ossia la ricerca di un giudice percepito come più favorevole: questo non è lo scopo dell’istituto e il presidente non può usarlo per manipolare la tabella a vantaggio di una parte. La ricaduta sugli atti già compiuti è un altro profilo che spesso preoccupa. La regola è rassicurante: gli atti del giudice che ha istruito fino alla sostituzione restano validi e non vanno ripetuti, a meno che il nuovo giudice, nell’esercizio dei suoi poteri, ritenga necessario rinnovare in tutto o in parte l’istruttoria. La giurisprudenza di legittimità ha continuamente escluso che il semplice avvicendamento, anche in appello, produca nullità, e ha circoscritto i casi patologici alle ipotesi in cui l’atto sia posto da soggetto privo di investitura.
Sul “quando” presentare il ricorso, l’esperienza insegna che il momento fisiologico è quello in cui emerge oggettivamente l’impedimento o l’esigenza di servizio, preferibilmente prima che l’adempimento istruttorio a rischio debba essere compiuto. La possibilità stessa che il presidente disponga la sostituzione per singoli atti consente di evitare rinvii e sospensioni, mantenendo la causa sul binario della concentrazione. Va ricordato, inoltre, che il presidente può provvedere d’ufficio senza istanza, ma l’iniziativa di parte resta uno strumento utile per portare all’attenzione dell’ufficio una criticità che rischi di riflettersi sui tempi del processo.
Un’ultima nota riguarda l’estensione pratica dell’istituto. Il principio di immutabilità e la regola di sostituzione non sono confinati al primo grado: si applicano anche al giudizio collegiale d’appello, in cui l’istruttoria può essere riaperta o integrata e il consigliere istruttore svolge funzioni analoghe a quelle del giudice di prime cure. Anche qui, però, l’inosservanza delle condizioni di legge per la sostituzione, in difetto di una specifica sanzione di nullità, viene di regola trattata come irregolarità interna, non idonea a travolgere il processo.
Esempio istanza di sostituzione del giudice istruttore
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza di sostituzione del giudice istruttore.
TRIBUNALE CIVILE DI _____________
ILL.MO SIG. PRESIDENTE R.G. n. ____
RICORSO PER LA SOSTITUZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE EX ART. 174, CO. II, C.P.C. E 74 DISP. ATT. C.C.
Per il Sig. _____________, C.F. _____________, nato in _____________ il _____________ e residente in _____________ alla Via _____________ n. ____, rappresentato e difeso, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, dall’Avv. _____________, C.F. _____________, casella PEC: _____________, numero di telefax: _____________, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in _____________ alla Via _____________ n. ____, in virtù di procura apposta in calce al presente ricorso Contro il Sig. _____________, C.F. _____________, nato in _____________ il _____________ e residente in _____________ alla Via _____________ n. ____, rappresentato e difeso, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, dall’Avv. _____________, C.F. _____________, casella PEC: _____________, numero di telefax: _____________, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in _____________ alla Via _____________ n. ____.
FATTO E DIRITTO
(Indicare le ragioni per le quali si ritiene nel caso di specie il Presidente del Tribunale civile di _____________ debba procedere alla sostituzione del giudice istruttore dott. _____________, in ordine alla causa iscritta al numero di R.G. n. ____, per assoluto impedimento o gravi esigenze di servizio). Tutto ciò premesso e considerato in fatto ed in diritto, il Sig. _____________, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, propone il presente ricorso insistendo nell’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill. mo Presidente del Tribunale civile di _____________, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così giudicare:
– emanare il decreto mediante il quale sostituisce il giudice istruttore dott. _____________ della causa iscritta al numero di R.G. _____________ con altro giudice istruttore della medesima sezione per le ragioni al meglio spiegate in narrativa.
Si depositano i seguenti documenti: _____________ ____________________
Luogo e data Avv. ______________
Modello istanza di sostituzione del giudice istruttore da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di sostituzione del giudice istruttore in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.