In questa pagina è disponibile un modello ricorso per l’assunzione della prova delegata da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
Con prova delegata si indica l’assunzione del mezzo istruttorio davanti a un giudice diverso da quello che tratta la causa, quando l’atto probatorio deve compiersi fuori dalla circoscrizione del tribunale adito. La base normativa è l’articolo 203 del codice di procedura civile: se la prova va assunta fuori distretto, il giudice istruttore può delegare il giudice del luogo, fissando il termine entro cui compiere l’atto e l’udienza per la prosecuzione davanti a sé; il giudice delegato, poi, su istanza della parte interessata, procede all’assunzione e rimette d’ufficio i verbali al giudice delegante prima dell’udienza, anche se l’assunzione non sia interamente esaurita. In alternativa al meccanismo della delega, le parti, se concordi, possono chiedere che sia lo stesso giudice a trasferirsi, con il consenso del presidente. È un potere discrezionale: il giudice non è obbligato a delegare, ma valuta se la delega consente un più agevole reperimento della prova e un andamento più economico del processo.
L’istanza non è un autonomo giudizio: è un ricorso indirizzato al giudice istruttore del processo in corso, con cui si chiede che l’assunzione ammessa o richiesta si svolga per delega. Va depositata nel fascicolo, oggi in via telematica, e conviene collocarla nella fisiologia del nuovo calendario Cartabia: le richieste istruttorie e di ammissione della prova, compresa la modalità delegata, si articolano nelle memorie integrative ex articolo 171-ter c.p.c., depositate 40, 20 e 10 giorni prima della prima udienza fissata o confermata con il decreto ex 171-bis; se l’istanza matura dopo, può essere reiterata all’udienza o con nota, ma è prudente farla rientrare nei termini “a ritroso” per evitare preclusioni e per consentire al giudice di organizzare per tempo la delega. In questo quadro la richiesta deve spiegare perché la prova non sia ragionevolmente assumibile nel distretto e perché la delega garantisca migliore celerità o affidabilità (si pensi a testimoni residenti lontano, ispezioni su beni situati altrove, acquisizioni documentali locali), senza chiedere scorciatoie al contraddittorio. Quando la delega è concessa, l’ordinanza indica il termine per l’assunzione e l’udienza di rinvio davanti al giudice delegante; la palla passa al giudice delegato, che procede “su istanza della parte interessata”, cioè su impulso di chi la prova l’ha chiesta o deve organizzarla. È bene quindi, subito dopo la delega, attivarsi presso la cancelleria del giudice delegato per la calendarizzazione, la citazione dei testimoni o l’accesso ai luoghi, ricordando che il termine fissato dal giudice delegante è per lo più ritenuto ordinatorio e che, se occorre più tempo, la proroga va chiesta al giudice delegante, anche tramite il delegato, prima della scadenza. La Cassazione ha puntualizzato che il termine decorre dalla comunicazione dell’ordinanza e che, fino alla scadenza, il giudice delegato è investito dei poteri tipici del giudice istruttore per risolvere gli incidenti sull’assunzione; decorso il termine senza proroga, i poteri ritornano al giudice della causa.
Se la prova deve essere assunta all’estero, il meccanismo resta funzionalmente lo stesso ma si innesta nella rogatoria internazionale dell’articolo 204 c.p.c.: il giudice italiano trasmette la richiesta all’autorità straniera per via diplomatica o, quando riguarda cittadini italiani residenti all’estero, può delegare il console competente, adottando gli stessi provvedimenti sull’assunzione e sul rinvio già visti per la delega “interna”. La Corte di cassazione ha chiarito che l’audizione per rogatoria di un testimone straniero non è subordinata al preventivo tentativo di farlo comparire in Italia, perché il diritto a essere sentiti davanti al giudice del luogo di residenza vale anche per lo straniero, e perché l’articolo 203, per analogia, tutela l’economicità e l’effettività della prova a distanza. Anche qui, dunque, l’istanza va presentata al giudice della causa, motivando l’esigenza di assumere il mezzo di prova nel Paese di residenza del soggetto interessato.
Un accorgimento pratico decisivo riguarda la scansione degli adempimenti. L’ordinanza che dispone la delega fissa il termine per l’assunzione e la data della successiva udienza davanti al giudice della causa; per evitare di arrivare a quell’udienza senza verbali, è bene muovere tempestivamente l’istanza al giudice delegato e, se emergono impedimenti oggettivi, sollecitare la proroga al giudice delegante prima della scadenza. I verbali devono rientrare nel fascicolo “in tempo utile” anche se l’assunzione non si è conclusa, perché il giudice possa valutare se proseguire o modulare la prosecuzione istruttoria. Questo flusso, espresso nel testo dell’articolo 203, è ciò che consente alla delega di realizzare davvero l’obiettivo di concentrazione e speditezza senza sacrificare il contraddittorio.
Non va dimenticato che la delega resta una scelta del giudice; la Cassazione ha affermato che, specie nel rito del lavoro, i principi di immediatezza e concentrazione possono legittimare la decisione di assumere direttamente le prove, pur in presenza di richiesta di delega, senza necessità di una motivazione ad hoc quando la struttura del rito già impone la trattazione diretta. Questo significa che il ricorso per prova delegata deve essere persuasivo sui vantaggi concreti della delega rispetto alla trattazione diretta, mettendo in luce i profili di reperibilità, costi e tempi, più che limitarsi a richiamare la residenza fuori distretto.
Esempio ricorso per l’assunzione della prova delegata
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso per l’assunzione della prova delegata.
TRIBUNALE DI …
RICORSO PER L’ASSUNZIONE DI PROVA DELEGATA
NELLA CAUSA N. … / … R.G. PROMOSSA DA:
… con l’Avv. …
CONTRO
… con l’Avv. …
***
Ill.mo Sig. Giudice,
il sottoscritto Avv. …, in nome e per conto di …, nel procedimento fra le parti in epigrafe, ai soli fini della presente prova delegata domiciliato presso … (oppure domiciliato come per legge indicando per ogni comunicazione al seguente indirizzo PEC: …)
PREMESSO
che il giudice … del citato procedimento, con ordinanza in data …, che si produce in copia autentica, ha ammesso le prove richieste dalle parti e, per quanto qui rileva, delegato l’intestato Tribunale di … per l’assunzione del teste … sulla memoria articolata dallo scrivente procuratore in data …;
che è interesse della parte procedere nell’assunzione della prova così ammessa e delegata,
TANTO PREMESSO
CHIEDE
che la S.V. voglia fissare il luogo, il giorno e l’ora e le modalità di assunzione della suddetta prova delegata, nonché il termine per la notifica della presente istanza e del successivo emanando decreto alla controparte.
Si producono:
1. Copia autentica dell’ordinanza di ammissione della prova e delega ex art. 203 c.p.c.
2. Memoria ex art. 183 comma 2 in data …
Luogo e data …
Firma Avv. …
Modello ricorso per l’assunzione della prova delegata da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso per l’assunzione della prova delegata in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.