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Comparsa di risposta avverso citazione per revocazione – Modello

In questa pagina è disponibile un modello comparsa di risposta avverso citazione per revocazione da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio comparsa di risposta avverso citazione per revocazione
  • Modello comparsa di risposta avverso citazione per revocazione da scaricare

Riferimenti Normativi

Quando si riceve una citazione per revocazione, la prima verifica riguarda il rito speciale che governa questo mezzo d’impugnazione e il riflesso sulla difesa. La revocazione si propone davanti allo stesso ufficio che ha pronunciato la decisione impugnata e si introduce con atto di citazione che, nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c., deve indicare a pena d’inammissibilità il motivo dedotto, le prove relative e il giorno della scoperta o dell’accertamento del vizio. La cornice è fissata dall’art. 398 c.p.c., nel testo vigente, ed è essenziale perché orienta sin da subito la strategia difensiva nella comparsa: l’osservanza o meno di questi presupposti può essere fatta valere in limine litis per ottenere una pronuncia d’inammissibilità.

Sul piano dei termini, la comparsa di risposta ha una scansione peculiare: quando la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, l’attore deve depositare la citazione entro venti giorni dalla notificazione, a pena di improcedibilità; “le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni”. È il secondo comma dell’art. 399 c.p.c. a imporre espressamente questa tempistica, che va calcolata dalla notificazione dell’atto alla parte convenuta in revocazione, e che rende tempestiva la costituzione difensiva con il deposito della comparsa entro i venti giorni. L’accertamento del rispetto del termine attoreo e della produzione della copia autentica della decisione impugnata è un primo, tipico terreno di eccezione, poiché la sanzione per l’attore è l’improcedibilità; la giurisprudenza di legittimità valorizza questo controllo, specie quando manchi il deposito prescritto o la copia autentica del provvedimento revocando.

Il contenuto della comparsa segue la regola generale dell’art. 167 c.p.c.: il convenuto deve proporre tutte le sue difese, prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti allegati dall’attore ed articolare le eccezioni in senso stretto, che sono soggette a preclusione se non dedotte nella prima difesa utile. In sede di revocazione, questo onere si salda con l’obbligo, dettato dall’art. 399, di depositare una comparsa che contenga anche le conclusioni, così da cristallizzare fin da subito le richieste (inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito) e l’eventuale domanda riconvenzionale connessa, se ammissibile alla luce dell’oggetto del giudizio rescindente e dell’eventuale fase rescissoria.

Sul terreno delle eccezioni preliminari, la comparsa ben strutturata verifica se l’atto introduttivo rispetta i requisiti dell’art. 398 c.p.c. e ne deduce il difetto ove occorra: mancanza dell’indicazione del “giorno della scoperta o dell’accertamento” per i motivi dei nn. 1, 2, 3 e 6; assenza o inidoneità delle prove richieste a pena d’inammissibilità; carenza del presupposto tipico del motivo invocato (si pensi alla revocazione ex n. 2 senza un accertamento o riconoscimento della falsità già intervenuto). Parimenti, si fa valere l’eventuale improcedibilità per omesso o tardivo deposito della citazione e della copia autentica della decisione impugnata nel termine di venti giorni, indicando il dies a quo e la documentazione attestante la tardività o la mancanza. Queste difese sono coerenti con la lettera degli artt. 398 e 399 e con l’orientamento che pretende il puntuale rispetto delle forme e degli oneri probatori in un rimedio a critica vincolata come la revocazione.

La comparsa deve poi misurarsi con le richieste cautelari eventualmente inserite dall’attore. L’art. 401 c.p.c. consente, su istanza espressa nell’atto di citazione, un’ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 373 c.p.c.; la difesa replica sul difetto dei presupposti del fumus e del periculum, evidenziando l’assenza di non manifesta fondatezza della domanda revocatoria e la mancanza di un danno grave e irreparabile. La struttura camerale del subprocedimento impone argomentazioni sintetiche ma puntuali, anche documentali, sulla tenuta del titolo esecutivo e sull’insussistenza dei pericoli allegati.

Un ulteriore profilo, spesso sottovalutato, riguarda il coordinamento con l’eventuale ricorso per cassazione. La proposizione della revocazione non sospende di per sé né il termine per proporre ricorso né il relativo giudizio; la sospensione è oggi rimessa a un provvedimento del giudice della revocazione, su istanza di parte, quando la domanda non appaia manifestamente infondata. Nella comparsa è opportuno ribadire la regola di “non interferenza” e chiedere, se del caso, il rigetto dell’istanza di sospensione del termine o del giudizio di legittimità, oppure misure che evitino paralisi processuali, richiamando l’art. 398, comma 4, nel testo vigente e gli approdi applicativi che ne hanno chiarito il funzionamento.

Quanto al merito, la difesa si sviluppa su due piani coerenti con la struttura bifasica del giudizio. Nella fase rescindente si demolisce il motivo tipico dedotto, contestandone i presupposti legali e la decisività; nella fase rescissoria – da attivare solo se la revocazione fosse accolta – si ripropongono le difese sul merito della pretesa sostanziale, articolando prove e richieste compatibili con l’assetto dell’art. 402 c.p.c., che impone al giudice, una volta pronunciata la revoca, di decidere sul merito e sulle restituzioni. Inserire sin da subito, in via subordinata, le difese per l’eventuale fase rescissoria evita decadenze e consente al giudice di disporre o meno attività istruttoria con piena cognizione delle posizioni.

Se la revocazione colpisce un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, la comparsa richiama anche il perimetro speciale dell’art. 656 c.p.c., che ammette il rimedio solo nei casi tassativi dei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395 c.p.c. e nega quindi “reviviscenze” di motivi diversi o l’uso surrogatorio dell’azione rispetto all’opposizione ordinaria o tardiva. È difesa pertinente eccepire l’estraneità del motivo dedotto all’alveo dell’art. 656, o l’assenza dei presupposti specifici (come l’accertamento definitivo della falsità per il n. 2 o del dolo del giudice per il n. 6), con richiesta conclusiva di inammissibilità o rigetto.

Nelle conclusioni la comparsa chiede, in coerenza con quanto dedotto, che la domanda sia dichiarata inammissibile o improcedibile, ovvero rigettata; formula l’istanza di condanna alle spese e, quando l’abuso del rimedio sia evidente, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., indicando i tratti della mala fede o colpa grave avversaria e l’eventuale danno ulteriore. La domanda ex art. 96 può essere utilmente veicolata nel medesimo giudizio in cui si è prodotti i comportamenti temerari, secondo la regola espressa e la prassi applicativa.

Esempio comparsa di risposta avverso citazione per revocazione

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per comparsa di risposta avverso citazione per revocazione.

TRIBUNALE DI …

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

(indicare eventualmente se con domanda riconvenzionale o con chiamata di terzo)

Proc. n. … / … R.G.- sez. … – Giudice dott. …

Per la Sig.ra … , nata a … il … (C.F. …  ), residente in …, via/piazza … n. …, elettivamente domiciliata in …, via …, n. …, presso lo studio dell’Avv. …, C.F. … , che la rappresenta e difende giusta procura alle liti … allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. Per le notificazioni e comunicazioni riguardanti il presente giudizio l’Avvocato … indica l’indirizzo PEC ….

-convenuta-

CONTRO

La Società …, C.F. e/o P.I. …, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. …, con sede in …, via/p.zza … n. …, rappresentata e difesa dall’Avv. …

-attrice-

NONCHÉ CONTRO

Il sig. …, nato a … il … (C.F.: … ), residente in …, via/piazza … n. …,

-altro convenuto-

PREMESSO CHE

– Con atto di citazione ritualmente notificato in data … la Società … conveniva dinanzi all’Intestato Tribunale i coniugi … e …, in regime di separazione dei beni, per ivi sentir dichiarare l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto in essere dal solo … con rogito del … ed avente ad oggetto l’unico immobile di sua proprietà.

– A sostegno della sua domanda della Società … premetteva: i) di essere creditrice nei confronti di … per la fideiussione dallo stesso assunta a garanzia delle obbligazioni non adempiute della Società …; ii) che il credito garantito era sorto anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale; iii) di aver richiesto e ottenuto nei confronti di …, quale fideiussore della Società …, un’ingiunzione di pagamento non opposta per complessivi … Euro.

– Con il presente atto si costituisce nel presente giudizio la Sig.ra …, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, contestando integralmente quanto sostenuto da controparte, in quanto infondato, per le seguenti ragioni in

FATTO

(ESPORRE – IN MODO CHIARO, SPECIFICO E SINTETICO  – I FATTI)

A. …;

B. …;

C. …

DIRITTO

1) Difetto di legittimazione passiva.

Si eccepisce che la Sig.ra … non è legittimata passiva dell’azione revocatoria intentata dalla Società … nei suoi confronti relativamente all’immobile di proprietà del solo Sig. … costituito in fondo patrimoniale. Giova evidenziare come l’azione di cui all’art. 2901 c.c. abbia la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, consentendo al creditore di ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia relativa (perché giova al solo creditore che ha esercitato la revocatoria) e parziale (perché riguarda solo taluno degli effetti) dell’atto dispositivo lesivo delle proprie pretese. Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria sono: i) l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, ii) l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto pregiudizievole del credito. L’eventus damni sussiste qualora l’atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell’esazione coattiva del credito, potendo il danno consistere anche in una mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore.

Questa ipotesi ricorre con la costituzione del fondo patrimoniale, che, sebbene atto a titolo gratuito, determina, in presenza di una già prestata fideiussione, il pericolo, ex art. 170 c.c., di danno costituito dall’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Incombe sul convenuto l’onere di provare l’insussistenza di tale pregiudizio. Sotto il profilo soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito (nel caso, l’obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

Nel caso di specie l’elemento soggettivo in questione non riguarda la posizione di …, in quanto estranea alla costituzione del fondo patrimoniale e non debitrice della Società … A tal proposito la Suprema Corte, in una recente pronuncia, ha affermato che l’azione revocatoria diretta a far valere l’inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l’altro coniuge estraneo all’azione, ancorché egli sia stato uno dei contraenti nell’atto di costituzione del fondo” (Cass. III, n. 10052/2009). Non viene neanche in rilievo la previsione di cui al n. 2 dell’art. 2901 c.c. secondo cui l’azione revocatoria non può essere accolta se non si dimostra che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato con l’atto dispositivo, ma ciò solo nel caso in cui l’atto sia a titolo oneroso.

***

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, la Sig.ra …, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.mo Tribunale di … adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:

in via preliminare:

A. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di … e, per l’effetto, estromettere la stessa dal presente giudizio;

nel merito:

B. rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;

in ogni caso:

C. con vittoria di spese.

In via istruttoria :

Si depositano in copia i seguenti documenti:

1. atto di citazione notificato;

2. …;

3. …

Con riserva di meglio articolare idonei mezzi istruttori, entro i termini di cui all’art. 171-ter c.p.c. nonché con richiesta di ammissione a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente richiesti da parte attrice.

(Eventuale dichiarazione di valore della causa in caso di domanda riconvenzionale o di chiamata di terzo che importino un aumento del valore della causa [10] ).

Luogo e data …

Firma Avv. …

Modello comparsa di risposta avverso citazione per revocazione da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile comparsa di risposta avverso citazione per revocazione in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile comparsa di risposta avverso citazione per revocazione
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