In questa pagina è disponibile un modello rinuncia agli atti esecutivi immobiliari da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
La rinuncia agli atti esecutivi immobiliari trae fondamento dall’articolo 629 del codice di procedura civile, che la qualifica come causa tipica di estinzione del processo espropriativo. Finché non intervenga l’aggiudicazione o l’assegnazione del bene, l’estinzione opera se la dichiarazione proviene dal creditore pignorante congiuntamente ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo; dopo la vendita, necessita l’adesione di tutti i creditori concorrenti, anche se privi di titolo, perché solo in tal caso l’esecuzione si chiude definitivamente. Il legislatore rinvia, per le modalità formali, all’articolo 306, ma limita l’onere dell’accettazione ai soggetti che potrebbero proseguire la procedura, non al debitore.
Il requisito soggettivo muta se nella procedura compare un altro creditore titolato: l’eventuale rinuncia del procedente non travolge la posizione dell’interventore, cui è riconosciuta la facoltà di assumere il ruolo d’impulso e condurre la vendita a termine. La Suprema Corte ha chiarito che la sequenza degli atti esecutivi ha valenza oggettiva e resta sorretta da qualunque valido titolo esecutivo presente, sicché la vicenda estintiva investe solo la posizione del rinunciante.
La manifestazione di volontà può essere resa con dichiarazione a verbale davanti al giudice dell’esecuzione oppure tramite atto scritto notificato alle parti e depositato in cancelleria. Non è prescritta l’accettazione del debitore, mentre, quando il rinunciante non è l’unico creditore titolato, occorre il consenso esplicito degli altri aventi diritto alla prosecuzione, pena la mera estinzione “parziale” limitata al solo dichiarante. La giurisprudenza evidenzia che la rinuncia estingue il processo, ma non il diritto di credito, né il titolo, salvo che la parte dichiari di volervi espressamente rinunciare. Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione prende atto della rinuncia ha natura essenzialmente dichiarativa: l’estinzione, in presenza di un unico creditore pignorante, si produce per effetto immediato del deposito della dichiarazione, e l’ordinanza successiva si limita a constatarla, impedendo l’intervento tardivo di nuovi creditori.
Dal punto di vista patrimoniale, l’ordinanza che dichiara l’estinzione ordina sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento; se l’estinzione precede l’aggiudicazione o l’assegnazione, tutti gli atti già compiuti divengono inefficaci, mentre se interviene dopo la vendita l’immobile rimane all’aggiudicatario e l’incasso è restituito al debitore. Contestualmente il giudice liquida le spese sostenute dalle parti – che di regola gravano sul rinunciante in base al rinvio all’articolo 306 – e, se richiesto, provvede ai compensi del delegato.
L’estinzione non incide sul titolo esecutivo né esaurisce l’azione di credito: il creditore può notificare un nuovo precetto e avviare una diversa esecuzione, a condizione che il diritto non sia prescritto e che si provveda a un nuovo pignoramento con le relative formalità, comprese imposta di registro e contributo unificato. In dottrina si discute se la rinuncia implichi la definitiva abdicazione all’azione esecutiva; la tesi prevalente, suffragata da Cassazione e prassi applicativa, ammette la rinnovazione dell’esecuzione, pur riconoscendo che il bene oggetto del precedente pignoramento risulta liberato a seguito della cancellazione.
Sul piano operativo la rinuncia costituisce uno strumento di chiusura negoziata della procedura: agevola transazioni rapide con l’esecutato e consente di evitare ulteriori costi di custodia, delega e vendita, ma richiede la previa verifica dell’eventuale presenza di altri creditori titolati, poiché in caso di prosecuzione da parte loro l’obiettivo transattivo verrebbe frustrato. Le spese “vive” sostenute fino al deposito dell’atto (contributo unificato, compensi dei professionisti delegati, eventuali onorari del CTU) restano, salvo diversa pattuizione, a carico di chi rinuncia.
Le recenti modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 (“riforma Cartabia”) non hanno inciso sui presupposti sostanziali dell’articolo 629, ma hanno reso integralmente telematica la dichiarazione di rinuncia, imponendone il deposito nel fascicolo informatico e la notifica via PEC alle altre parti. È dunque opportuno che il creditore procedente verifichi l’intervenuto perfezionamento della comunicazione per evitare contestazioni sulla decorrenza degli effetti estintivi.
Esempio rinuncia agli atti esecutivi immobiliari
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per rinuncia agli atti esecutivi immobiliari.
Tribunale Civile di ….
Esecuzione immobiliare n…..
Rinuncia agli atti esecutivi
…. nato a …. il …., residente in Via …. codice fiscale …. rappresentato e difeso dall’Avv. …. codice fiscale …. con studio in …. via …. in virtù di mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio,
Premesso
-che l’istante ha eseguito nei confronti di …. pignoramento immobiliare;
-che il pignoramento è stato eseguito in data …. sui beni immobili di proprietà del…. debit…. esecutat…. e precisamente:
locale facente parte del fabbricato sito in …., via …., di n….. vani catastali, interno n. …., piano …., censito nel N.C.E.U. del Comune di …., alla partita …., foglio …., particella …., confinante con ….;
-che la causa è stata assegnata al Giudice dell’esecuzione, Dr. ….;
-che l’udienza per …. è fissata per il giorno ….;
-che …. debit…., …. ha dichiarato di essere pront…. a pagare le somme dovute, gli interessi, le spese legali e le spese tutte;
-tutto ciò premesso,
Rinuncia
all’esecuzione immobiliare n. …. intentata nei confronti di …. e dichiara di aver ricevuto la complessiva somma di Euro …. per sorte, interessi e spese legali restando a carico del…. debit…. tutte le eventuali ulteriori spese.
…. li ….
….
Avv. ….
Modello rinuncia agli atti esecutivi immobiliari da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile rinuncia agli atti esecutivi immobiliari in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.