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Atto citazione per risoluzione contratto compravendita – Modello

In questa pagina è disponibile un modello atto citazione per risoluzione contratto compravendita da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio atto citazione per risoluzione contratto compravendita
  • Modello atto citazione per risoluzione contratto compravendita da scaricare

Riferimenti Normativi

Quando si parla di risoluzione, il riferimento di base è la disciplina generale dell’inadempimento: la parte non inadempiente può scegliere tra esecuzione e scioglimento del contratto, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento. La risoluzione presuppone che l’inadempimento non sia di scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra parte, valutazione che il giudice compie alla luce della buona fede e dell’equilibrio sinallagmatico. Sono attivabili anche i meccanismi “di diritto” previsti dal codice civile: la diffida ad adempiere che, scaduto inutilmente il termine congruo, fa sciogliere il contratto, la clausola risolutiva espressa che consente alla parte interessata di dichiarare di volersene avvalere, e il termine essenziale, se così qualificato nell’interesse del creditore. Gli effetti della risoluzione, una volta pronunciata o verificatasi, sono retroattivi tra le parti, con restituzione delle prestazioni, salvo che si tratti di contratti a esecuzione continuata o periodica; restano salvi i diritti dei terzi, a meno che sia stata trascritta la domanda.

Nel contesto della compravendita, oltre all’inadempimento “puro” (mancato pagamento del prezzo o mancata consegna/liberazione del bene), convivono i rimedi speciali: la garanzia per vizi e la mancanza di qualità promesse o essenziali. In presenza di vizi che rendono la cosa inidonea all’uso o ne diminuiscono sensibilmente il valore, l’acquirente può chiedere la risoluzione (azione redibitoria) o, in alternativa, la riduzione del prezzo, con le restituzioni regolate dall’art. 1493 c.c.; se difettano qualità promesse o essenziali, si applica l’art. 1497 c.c., che rinvia alla risoluzione per inadempimento. Attenzione però a decadenza e prescrizione dell’azione per vizi: la denuncia dev’essere fatta entro gli otto giorni dalla scoperta, e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna, salvo eccezioni.

Se la compravendita riguarda beni di consumo tra professionista e consumatore, trova applicazione anche il Codice del Consumo, che prevede rimedi “a gradini”: prima riparazione o sostituzione, poi – se ricorrono i presupposti – riduzione del prezzo o risoluzione. La durata della garanzia legale è di due anni, con azione che si prescrive in ventisei mesi dalla consegna, e la risoluzione non spetta se il difetto è lieve secondo i criteri aggiornati dal d.lgs. 170/2021.

Dal punto di vista probatorio, l’attore deve allegare contratto e inadempimento dell’altra parte; grava invece sul debitore la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il noto criterio dell’art. 1218 c.c. In difesa, può venire opposta l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che legittima il rifiuto della propria prestazione quando l’altra parte non adempie, sempre nei limiti della buona fede.
Avvocato.it

Quanto a competenza e rito, la domanda per la risoluzione di una compravendita si introduce, di regola, con atto di citazione nel rito ordinario dinanzi al tribunale; il giudice di pace ha competenza per valore solo su beni mobili entro i 10.000 euro e non sulle azioni relative a diritti reali, mentre per i sinistri stradali il limite è più alto. È noto un innalzamento programmato a 30.000 euro, ma non ancora in vigore alla data odierna; conviene dunque verificare sempre il valore e la natura della pretesa. Per la competenza territoriale valgono le regole generali: foro del convenuto e foro facoltativo del luogo di esecuzione o di conclusione dell’obbligazione ex art. 20 c.p.c.; l’esclusivo “foro rei sitae” dell’art. 21 c.p.c. riguarda i diritti reali, non l’azione contrattuale di risoluzione, anche se inerente a un immobile.

Con la riforma Cartabia, il contenuto e i tempi dell’atto di citazione sono stati ritoccati. Nel frontespizio bisogna indicare l’udienza di prima comparizione e avvertire il convenuto che deve costituirsi almeno settanta giorni prima, con l’esplicita segnalazione delle decadenze in caso di costituzione tardiva. Tra notifica e udienza devono decorrere non meno di centoventi giorni se la notificazione avviene in Italia, centocinquanta se all’estero, senza più possibilità di abbreviazione; la riduzione la può fare solo il presidente quando fissa d’ufficio una nuova udienza. Questi termini incidono anche sul calendario delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., che hanno sostituito, a monte dell’udienza, la vecchia scansione dell’art. 183, comma 6.

Per la parte sostanziale delle domande, l’atto di citazione deve spiegare in modo ordinato le ragioni della risoluzione. Se si procede per inadempimento, conviene esporre il sinallagma contrattuale, individuare l’obbligazione rimasta ineseguita o inesattamente eseguita, motivare la non scarsa importanza della violazione e allegare eventuali comunicazioni precontenziose, come la diffida ad adempiere o la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Se si procede per vizi o mancanza di qualità, è utile collocare il fatto nel binario corretto (artt. 1492-1493 o 1497 c.c.), rispettando i termini di decadenza e prescrizione e chiarendo perché la riduzione del prezzo non sarebbe sufficiente a soddisfare l’interesse dell’attore. Nei contratti con caparra confirmatoria, l’attore può avere scelto di recedere trattenendo o pretendendo il doppio; quella scelta non preclude, se non esercitata, la domanda di risoluzione con risarcimento secondo le regole generali. Sul piano risarcitorio, l’atto dovrebbe quantificare danno emergente e lucro cessante secondo l’art. 1223 c.c., oppure spiegare perché la quantificazione sia rimessa a consulenza o a liquidazione equitativa.

Nei trasferimenti immobiliari, c’è un accorgimento essenziale per la tutela verso i terzi: la trascrizione della domanda di risoluzione presso la conservatoria. La risoluzione, infatti, non pregiudica i diritti dei terzi acquisiti in buona fede, a meno che la domanda sia stata trascritta; la trascrizione ha efficacia prenotativa e dura vent’anni, rinnovabile, così da far arretrare gli effetti della futura sentenza al momento della formalità.

Quanto ai presupposti deflattivi, la risoluzione di compravendita non rientra di regola nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, salvo che la controversia trasmodi in diritti reali o in ambiti per cui la mediazione è prevista dalla legge; in ogni caso resta ovviamente possibile attivarla in via volontaria. È diverso il discorso per la negoziazione assistita obbligatoria per il solo recupero di somme entro certe soglie, che non si applica automaticamente a una domanda di risoluzione se non vi è una pretesa pecuniaria autonoma che rientri nei suoi limiti.

Nella parte conclusiva, le “precisazioni” vanno pensate in modo coerente con gli effetti della risoluzione. Se l’attore è il compratore e procede per vizi o mancanza di qualità, la sentenza dovrà dichiarare la risoluzione e condannare il venditore alla restituzione del prezzo con rimborso delle spese legittimamente fatte per la vendita, e il compratore alla restituzione della cosa se non perita per i vizi, oltre al risarcimento dei danni se allegato e provato. Se l’attore è il venditore e lamenta il mancato pagamento, la domanda tipica cumula risoluzione, condanna alla restituzione del bene (o al rilascio se immobile) e risarcimento, eventualmente con utilizzo della caparra secondo gli accordi contrattuali.

Sul piano operativo, la redazione dell’atto deve rispettare i requisiti dell’art. 163 c.p.c., inclusi gli avvertimenti sulla costituzione del convenuto a 70 giorni dall’udienza e sulle decadenze, e la fissazione dell’udienza nel rispetto dei 120 o 150 giorni dell’art. 163-bis. Occorre inoltre curare la corretta indicazione del valore della causa, la PEC delle parti e degli eventuali rappresentanti, e l’esplicita elezione di domicilio digitale, in linea con la prassi post-Cartabia. Nelle controversie immobiliari, subito dopo la notifica conviene attivarsi per la trascrizione della domanda; se la causa riguarda beni mobili, l’attenzione va posta soprattutto sulla sede dell’adempimento ai fini della competenza territoriale, oltre che sull’eventuale perizia per la prova dei vizi o delle qualità mancanti.

Esempio atto citazione per risoluzione contratto compravendita

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per atto citazione per risoluzione contratto compravendita.

ATTO DI CITAZIONE

Nell’interesse di:
Sig. …., codice fiscale n. …., nato a …., residente in …., via …., n. …., elettivamente domiciliato in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., codice fiscale n. …., P.E.C. (indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine) ……..it, fax n. …., che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce/a margine al presente atto
PREMESSO
– che l’attore in data ha stipulato con il Sig. …., titolare dell’impresa …., corrente in …., un contratto di compravendita per la fornitura di …. al prezzo di € …., che doveva essere effettuata entro la data del ….;
– che alla suddetta scadenza il Sig. …. non ha adempiuto la propria obbligazione, adducendo che ….;
– che il ricorrente è stato costretto ad acquistare la predetta merce dal Sig…. titolare dell’impresa …., corrente in …., con sede a…., via …., n. …., ad un prezzo maggiore, pari a € ….
– che intende, pertanto, agire nei confronti di …. per ottenere la risoluzione del contratto per sua colpa ed il risarcimento dei danni.
Tutto ciò premesso
CITA
il Sig. …., titolare dell’impresa …. con sede in …., via …., n. …., a comparire innanzi al Tribunale di …. nell’udienza del …., ora di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato, ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. e che, in
difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale di …., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione dichiarare risolto il suddetto contratto per colpa del convenuto e, per l’effetto, condannarlo al pagamento della somma di € …. a titolo di risarcimento danni nonché alle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: …. Indica quali testi i seguenti nominativi, con riserva di nominarne altri.
Offre in comunicazione e deposita in cancelleria: contratto di compravendita stipulato in data … fattura datata …. emessa dall’impresa …. lettera del convenuto in data e copia della lettera spedita al convenuto in data ….
Al fine del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della causa è di € ….
… lì ….

Modello atto citazione per risoluzione contratto compravendita da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile atto citazione per risoluzione contratto compravendita in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile atto citazione per risoluzione contratto compravendita
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