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Riferimenti normativi
Il punto di partenza è la regola codicistica: quando il giudice, nella sentenza di condanna alle spese, dispone la distrazione in favore del difensore munito di procura, si crea in capo a quest’ultimo un titolo per rivolgersi direttamente contro la parte soccombente. Finché però il difensore non abbia conseguito il rimborso attribuitogli, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca di quel provvedimento, dimostrando di aver soddisfatto il credito del proprio difensore per onorari e spese. È una previsione speciale che affianca i rimedi generali: non si tratta di un’impugnazione ordinaria del capo sulle spese, ma di un meccanismo “interno” che consente di riallineare il titolo esecutivo alla realtà dei pagamenti intervenuti tra assistito e legale.
Per capire perché il rimedio è speciale conviene ricordare cosa produca la distrazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in virtù della distrazione, nasce in favore del difensore un rapporto obbligatorio autonomo nei confronti della parte soccombente, che si affianca a quello tra il difensore e il proprio cliente; la controparte, pagando l’avvocato distrattario, si libera come se pagasse la parte vittoriosa, e l’avvocato conserva comunque la possibilità di agire contro il cliente per quanto ecceda la somma liquidata. Proprio perché la distrazione genera questo rapporto “parallelo”, la parte soccombente non ha interesse a impugnare il provvedimento di distrazione, mentre la parte vittoriosa, se intende rimuoverlo, non ricorre ai mezzi ordinari ma all’azione di revoca delineata dall’art. 93, comma 2. Le Sezioni Unite hanno riassunto il quadro in termini netti: il capo sulla distrazione non si attacca con appello da parte del vincitore, ma, se la parte ha pagato il proprio avvocato prima che questi abbia riscosso dal soccombente, si rimuove con la revoca “ex art. 93”.
La legittimazione a chiedere la revoca spetta alla parte assistita cui si riferiva la distrazione, perché è lei che prova di aver saldato il difensore e che chiede di “riacquisire” il titolo esecutivo sulle spese nei confronti del soccombente. Il presupposto oggettivo è duplice e cumulativo: da un lato, l’effettivo pagamento al difensore delle competenze e degli esborsi oggetto della distrazione; dall’altro, la mancata riscossione di quelle stesse somme da parte del difensore distrattario a carico della controparte. La finestra temporale è delimitata dal legislatore: la revoca è proponibile “finché il difensore non abbia conseguito il rimborso attribuitogli”; se invece il difensore ha già incassato dal soccombente sulla base dell’ordinanza di distrazione, il rimedio non è più attivabile, perché verrebbe a mancare la ragione stessa dell’intervento correttivo. Questo limite, così come l’onere di provare il pagamento al legale, discende testualmente dall’articolo 93.
Le forme sono quelle, snelle, del procedimento di correzione degli errori materiali: si deposita un ricorso al giudice che ha pronunciato la sentenza con la distrazione, chiedendo di fissare l’udienza in camera di consiglio e allegando la prova del pagamento al difensore; il giudice provvede con ordinanza, annotata sull’originale, e l’ordinanza di revoca “corregge” il decisum limitatamente al capo sulle spese. Le regole di notifica seguono l’art. 288 c.p.c.: se la correzione è chiesta oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, il ricorso e il decreto di fissazione vanno notificati personalmente alle altre parti; altrimenti si procede secondo l’art. 170 c.p.c., cioè ai difensori costituiti. La scelta del circuito di correzione non è casuale: è il canale espressamente richiamato dal comma 2 dell’art. 93 e valorizzato dalla Cassazione come rimedio fisiologico per adeguare il titolo di spese agli eventi sopravvenuti.
Il contenuto sostanziale della domanda deve essere lineare e circostanziato. Occorre identificare esattamente la sentenza, riprodurre il capo di distrazione, allegare la documentazione idonea a provare l’avvenuto soddisfacimento del credito del difensore—tipicamente quietanze, bonifici, fatture quietanzate—e attestare che il difensore non ha conseguito il rimborso dal soccombente. La struttura del rito non richiede formalismi eccessivi, ma il contraddittorio con il difensore distrattario e con la controparte soccombente è essenziale, perché la revoca incide sul soggetto legittimato a riscuotere le spese e, di conseguenza, sulla successiva fase esecutiva. La decisione del giudice, se accoglie l’istanza, elimina la distrazione e “riporta” in capo alla parte vittoriosa il titolo sulle spese, ristabilendo l’assetto ordinario in cui è la parte a poter agire per il recupero nei confronti del soccombente.
Questo stesso circuito di correzione, per affinità di ratio e per espresso richiamo sistematico, è utilizzato anche quando si debba porre rimedio a una mera omissione di pronuncia sulla richiesta di distrazione o ad altre incongruenze tra dispositivo e motivazione sulla regolazione delle spese, senza scomodare i mezzi ordinari di impugnazione. Su questo punto la Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha stabilizzato l’orientamento: la richiesta di distrazione non dà luogo a un capo autonomo in senso tecnico e rientra tra gli interventi emendabili con la correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., persino quando la pronuncia da “correggere” sia della Corte di cassazione, con l’innesto dell’art. 391-bis c.p.c. La logica è identica: utilizzo di un binario agile per allineare il titolo di condanna alle spese alle risultanze o agli eventi rilevanti, evitando inutili allungamenti dei tempi processuali.
Sul piano pratico, la domanda di revoca si muove in un perimetro ben definito di interessi e legittimazioni. La parte soccombente, di regola, non ha uno specifico interesse a contrastare l’istanza, perché il pagamento al difensore distrattario o quello alla parte vittoriosa dopo la revoca hanno il medesimo effetto liberatorio; è invece centrale la posizione del difensore distrattario, che potrà interloquire sull’an e sul quantum del pagamento ricevuto dal cliente e sull’eventuale riscossione già effettuata a danno della controparte. Le Sezioni Unite lo hanno spiegato a chiare lettere nel 2021, collegando questa ripartizione di interessi al fatto che la distrazione crea un rapporto autonomo a favore del difensore senza cancellare quello, ordinario, tra parte vittoriosa e soccombente, e che la “via” della revoca è lo strumento previsto dal legislatore per riassegnare il titolo di spese alla parte quando il legale sia già stato soddisfatto.
In termini di tempistica, conviene attivarsi con prontezza non appena si perfezioni il pagamento al difensore, per evitare che, nelle more, il legale proceda a precetto o ad esecuzione nei confronti del soccombente. La stessa prassi operativa ricorda che, se il cliente paga l’avvocato antistatario e intende poi agire contro il soccombente, è opportuno chiedere subito la revoca della distrazione in modo da evitare sovrapposizioni di titoli e chiarire chi è il legittimato attivo alla riscossione. Questa scansione applica in concreto il limite posto dall’art. 93 e riduce i rischi di duplicazioni o contestazioni successive
Esempio domanda di revoca del provvedimento di distrazione delle spese a favore del difensore
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per domanda di revoca del provvedimento di distrazione delle spese a favore del difensore.
DOMANDA DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DISTRAZIONE DELLE SPESE A FAVORE DEL DIFENSORE NELLA CAUSA N. …. R.G.
promossa da:
….
CONTRO
….
* * *
Ill.mo Sig. Giudice di pace (oppure) Presidente,
il Sig. ., nato a, il e residente a …., via, n. ,
PREMESSO
– che, con sentenza del …. di …., n…., emessa in data …., il convenuto (oppure) l’attore è stato condannato a rimborsare le spese, i diritti e gli onorari del giudizio, ammontanti a € …., all’attore
(oppure) al convenuto);
– che con la stessa sentenza è stata disposta la distrazione di tale somma a favore del procuratore avendo questi dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
– che in data …. l’attore (oppure) il convenuto ha provveduto a saldare il proprio procuratore di ogni suo credito, come da fattura che si allega.
Tutto ciò premesso
CHIEDE
all’Ill.mo di voler, ai sensi degli art. 93 comma 2, 287 e 288 c.p.c., revocare il provvedimento di distrazione.
….
Modello domanda di revoca del provvedimento di distrazione delle spese a favore del difensore da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile domanda di revoca del provvedimento di distrazione delle spese a favore del difensore in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.