In questa pagina è disponibile un modello rinuncia alla procura alle liti da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
Di atto di rinuncia alla procura alle liti si parla quando il difensore comunica di non voler più assistere la parte in un determinato giudizio civile. È un atto unilaterale del professionista che scioglie il rapporto con il cliente sul piano interno, ma non spegne di colpo gli effetti processuali verso gli altri: il codice di procedura civile stabilisce infatti che la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Tradotto: fino a quando non si costituisce un nuovo avvocato, il precedente resta, per la controparte e per il processo, ancora il “domicilio” cui notificare e comunicare gli atti, con piena validità delle notifiche eseguite a lui (così da evitare che il processo si paralizzi o che si creino “zone d’ombra” nelle comunicazioni). La base testuale è l’articolo 85 c.p.c., nella formulazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale e costantemente ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità, che parla espressamente di permanenza degli effetti fino alla sostituzione del difensore; ne discende che, per esempio, la notifica di un’impugnazione va fatta al legale non ancora sostituito e non alla parte personalmente.
La rinuncia non comporta, di per sé, l’interruzione del processo. L’interruzione opera per eventi tipizzati che colpiscono la parte o, quanto al procuratore, solo in caso di morte, sospensione o radiazione/cancellazione dall’albo; se il difensore semplicemente rinuncia al mandato, il processo continua e le decadenze maturano regolarmente, con la conseguenza che gli adempimenti e le udienze restano attivi. La Cassazione lo ha affermato espressamente, distinguendo la rinuncia dalla cancellazione dall’albo (che invece interrompe), e i repertori dottrinali e i commentari all’art. 301 c.p.c. confermano la stessa lettura sistematica.
Sul piano deontologico la rinuncia è ammessa, ma deve essere gestita con cautele stringenti a tutela dell’assistito. Il Codice Deontologico Forense (art. 32) impone al professionista un congruo preavviso, l’obbligo di informare la parte di tutto ciò che è necessario per non pregiudicarne la difesa, e la permanenza del dovere di inoltrare all’ex cliente le comunicazioni e notificazioni che continuassero a pervenirgli fino alla sostituzione del difensore. Lo stesso articolo precisa le modalità di comunicazione in caso di irreperibilità (raccomandata all’indirizzo anagrafico o ultimo domicilio conosciuto, oppure PEC) e chiarisce che, adempiute le formalità e rispettati gli obblighi di legge, l’avvocato non è responsabile della mancata assistenza successiva se in tempi ragionevoli non viene nominato un nuovo difensore. La giurisprudenza disciplinare del CNF ha più volte ribadito la centralità del “preavviso congruo”, da valutarsi caso per caso, e il dovere di inoltrare le comunicazioni, sanzionando rinunce “a ridosso” di udienze senza cautele.
Quanto al contenuto dell’atto, nella prassi la rinuncia si sostanzia in una dichiarazione semplice e non condizionata in cui il difensore individua il procedimento (numero di R.G., giudice, parti), dichiara di rinunciare alla procura alle liti per quella causa e attesta di avere informato il cliente con congruo preavviso, indicando il canale utilizzato. La dichiarazione può essere resa in udienza a verbale, con immediata conoscenza del giudice e delle controparti, oppure depositata fuori udienza con una “nota di deposito” nel fascicolo telematico del procedimento, allegando la comunicazione inviata al cliente; le prassi PCT degli Ordini forensi suggeriscono, quando non esiste una voce dedicata, di utilizzare la tipologia di “memoria/atto generico”. In ogni caso, l’effetto processuale verso gli altri resta quello dettato dall’art. 85: fino alla sostituzione del difensore, notifiche e comunicazioni restano efficacemente indirizzabili al rinunciante.
È importante distinguere la rinuncia alla procura alle liti dalla ben diversa rinuncia agli atti del giudizio. La prima è il recesso del difensore dal rapporto professionale e non incide sul rapporto sostanziale né estingue il processo; la seconda è un atto di parte (o del procuratore munito di speciale mandato) che, se accettato dalle altre parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio con gli effetti propri dell’art. 306 c.p.c., inclusa la regola sulle spese a carico del rinunciante salvo diverso accordo. Confondere i due istituti genera errori seri: il deposito di una rinuncia alla procura non chiude il processo, non sospende termini e non fa automaticamente venir meno oneri e scadenze. Per chi scrive l’atto, chiarire in epigrafe che si tratta di “rinuncia alla procura alle liti” evita equivoci e impedisce letture fuorvianti.
Dopo la rinuncia, restano doveri residui che non vanno sottovalutati. In forza dell’art. 170 c.p.c. le notifiche e comunicazioni continuano a farsi al procuratore costituito, sicché il rinunciante, fino alla sostituzione, deve farsi ponte verso l’ex assistito inoltrando quanto riceve; questo obbligo deontologico è testualmente sancito e spesso richiamato in sede disciplinare. Analogamente, la restituzione degli atti e dei documenti del fascicolo del cliente non può essere condizionata alla corresponsione del compenso: l’art. 33 del Codice Deontologico impone la restituzione senza ritardo, fermo restando il diritto del professionista a conservare copia e a far valere le proprie pretese economiche nelle forme di legge. Chi redige l’atto di rinuncia farebbe bene a dare atto dell’avvenuta o imminente restituzione della documentazione e a indicare le modalità scelte, proprio per cristallizzare il rispetto di questi obblighi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito gli effetti della rinuncia anche sul tema delle notifiche e delle impugnazioni. Si leggono decisioni della Cassazione secondo cui, per espressa applicazione dell’art. 85 c.p.c., la revoca o la rinuncia non fanno venir meno lo ius postulandi del procuratore verso i terzi fino alla sua sostituzione, con la conseguenza che la notifica dell’impugnazione o di altri atti deve essere indirizzata al difensore non ancora sostituito e, se così eseguita, è pienamente valida. La regola è stata ribadita in più arresti e riecheggia nelle raccolte di massime e nei contributi diffusamente utilizzati in pratica. L’effetto “ponte” del vecchio difensore è dunque una costante del sistema: tutela l’affidamento della controparte e impone al rinunciante di mantenere una condotta attiva e leale fino all’arrivo del subentrante.
Sul “quando” rinunciare, il Codice deontologico non stabilisce un termine fisso ma pretende un preavviso concretamente congruo. La congruità si calibra sul calendario del processo: più l’udienza o la scadenza è vicina, più il professionista dovrà muoversi tempestivamente o adottare cautele per evitare pregiudizi (per esempio segnalando all’assistito le imminenti scadenze, fornendo riepiloghi di ciò che resta da fare, mettendo a disposizione i file utili per il passaggio di consegne). Il CNF ha ribadito che la valutazione è caso per caso e che, pur non potendo dettare un “numero di giorni” valido per tutti, rinunce a ridosso dell’udienza senza cautele rischiano la censura disciplinare; all’opposto sono stati ritenuti sufficienti preavvisi di pochi giorni quando il contesto lo consentiva e l’avvocato aveva agito con correttezza.
Dal punto di vista operativo, la sequenza più lineare prevede che il difensore comunichi la rinuncia al cliente con PEC o raccomandata, indicando con chiarezza il procedimento e le imminenti scadenze, e contestualmente depositi nel fascicolo un atto di rinuncia, così da rendere edotto il giudice e formare traccia ufficiale. Se la rinuncia avviene in udienza, è preferibile farla mettere a verbale, eventualmente richiedendo un breve rinvio per consentire la sostituzione, ma sapendo che il giudice non è tenuto a rinviare in automatico: la norma tutela la continuità del processo e addossa al difensore uscente il dovere di non creare pregiudizio all’ex cliente, non quello di congelare i tempi del giudizio. In ogni caso, fino alla nuova costituzione il vecchio difensore resta il referente processuale verso i terzi, ai sensi degli artt. 85 e 170 c.p.c.
Vale la pena, in chiusura, di sgombrare il campo da due fraintendimenti ricorrenti. La rinuncia alla procura non è una “rinuncia all’azione” e non è neppure una “rinuncia agli atti del giudizio”: solo la seconda, se accettata, estingue il processo ex art. 306 c.p.c., con regolazione delle spese secondo la regola legale, mentre la rinuncia del difensore è un fatto del rapporto professionale che lascia in vita il processo e impone alle parti di gestire il passaggio di consegne senza pregiudizio. D’altra parte, la rinuncia non mette il difensore al riparo da ogni responsabilità: fino alla sostituzione restano in capo a lui i doveri minimi di lealtà e diligenza, che includono l’inoltro delle comunicazioni ricevute, la restituzione dei documenti e, più in generale, tutto quanto sia necessario a non compromettere la difesa. È questo l’equilibrio disegnato dal combinato disposto delle norme processuali e deontologiche e dalla giurisprudenza: libertà di rinunciare, continuità del processo, protezione dell’assistito, responsabilità professionale fino al subentro del nuovo difensore.
Esempio rinuncia alla procura alle liti
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per rinuncia alla procura alle liti.
ATTO DI RINUNCIA ALLA PROCURA ALLE LITI
L’anno …., il giorno …. del mese …., nel mio studio sito a …., via …., n. …., innanzi a me Notaio
in …., iscritto al Collegio Notarile di …., è comparso il Sig. …., nato a …., il …. e residente a ….
via …., n. …., di professione avvocato, della cui identità personale io sono certo, il quale, dopo
aver rinunciato con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, ha dichiarato di voler rinunciare
con decorrenza dalla data del …., salvi gli effetti di cui all’art. 85 c.p.c., alla procura generale
(oppure) speciale alle liti, conferitagli dal Sig. …., nato a …., il …. e residente a …., via …., n. ….
con atto in data …. dando allo stesso preavviso di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione de
presente atto.
Tale atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su un foglio di cui occupa circa una pagina, è
stato da me Notaio letto davanti al comparente che ha dichiarato di approvarlo e insieme a me lo
ha sottoscritto.
….
Notaio
Modello rinuncia alla procura alle liti da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile rinuncia alla procura alle liti in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.