In questa pagina è disponibile un modello atto di revoca della procura alle liti da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
La revoca della procura alle liti è l’atto con cui la parte sostituisce o “scioglie” il rapporto processuale con il proprio difensore. Nel codice di rito la regola cardine è semplice: la procura può sempre essere revocata e l’avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non avvenga la sostituzione del difensore. La funzione della norma è evitare “vuoti” di rappresentanza: il difensore uscente resta, verso l’esterno, il referente processuale fino a quando il nuovo procuratore non si costituisce regolarmente.
Sul piano pratico, la via più efficace per revocare è costituire un nuovo difensore con procura valida e deposito dell’atto in cui si dichiara la nomina “in sostituzione” del precedente. La nuova procura può essere speciale in calce o a margine di un atto, oppure su documento separato, anche informatico, purché correttamente “congiunto” all’atto depositato secondo le forme del processo telematico; la base resta l’art. 83 c.p.c. Nel momento in cui il nuovo difensore si costituisce, la sostituzione diventa opponibile e cessa l’efficacia esterna della precedente procura.
È importante distinguere la revoca “interna” del mandato difensivo dalle regole sulla sua efficacia verso i terzi. Nel diritto comune la revoca della procura sostanziale deve essere resa conoscibile con mezzi idonei e, in mancanza, non è opponibile; nel processo civile, però, prevale la disciplina speciale dell’art. 85 c.p.c., che cristallizza gli effetti verso la controparte fino alla sostituzione del procuratore in giudizio. In altre parole, la comunicazione privata tra parte e avvocato non basta a spostare verso l’esterno il baricentro della rappresentanza: conta la sostituzione perfezionata in causa.
Fino a quando la sostituzione non sia avvenuta, tutte le notifiche e le comunicazioni continuano a farsi validamente al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., e la giurisprudenza da tempo riconosce l’“ultrattività” del mandato alle liti: il difensore revocato, sino alla sostituzione, resta legittimato a ricevere e, se del caso, a compiere atti processuali nell’interesse della parte. Ciò ha ricadute concrete sui termini, perché una sentenza notificata al difensore revocato ma non sostituito fa decorrere il termine breve d’impugnazione, salvo specifiche patologie della notificazione che la rendano nulla o inesistente nel caso concreto.
Se la revoca lascia la parte momentaneamente priva di difensore in un processo in cui l’assistenza tecnica è necessaria, oggi opera il meccanismo di regolarizzazione: quando il giudice rileva la mancanza della procura o un difetto di rappresentanza, assegna un termine perentorio per rilasciare o rinnovare la procura, con effetti sananti nei limiti fissati dalla norma riformata. È uno dei punti incisi dalla riforma Cartabia, che ha positivizzato anche l’ipotesi di “mancanza della procura” tra i casi da sanare con assegnazione del termine.
Nella redazione degli atti conviene essere espliciti: se l’intento è sostituire il precedente difensore, la nuova comparsa va formulata come “nomina in sostituzione”, allegando la nuova procura e indicando gli indirizzi PEC e i domicili necessari; se invece si desidera affiancare un co-difensore, basta la nomina “in aggiunta”, sapendo però che, ai fini delle notifiche e dei termini, è sufficiente notificare a uno qualunque dei procuratori costituiti. Questa tecnica evita equivoci sulla decorrenza dei termini e sulla validità delle comunicazioni.
Un’attenzione finale va alle impugnazioni: la giurisprudenza di legittimità ribadisce che, finché la sostituzione non è perfezionata e resa conoscibile nel fascicolo, la notificazione della sentenza al difensore revocato resta idonea a far decorrere il termine breve. È quindi prudente perfezionare la sostituzione senza ritardo e, ove si ricevano notifiche al precedente difensore, verificare immediatamente se vi siano vizi tali da escluderne l’idoneità acceleratoria.
Esempio atto di revoca della procura alle liti
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per atto di revoca della procura alle liti.
REVOCA DELLA PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto …. (in qualità di ….) residente (oppure con sede legale in) …. C.F. …., con il presente atto dichiaro di revocare la nomina a mio difensore e procuratore dell’Avv./Dott. Comm./altro …., effettuata con atto in data …. a mezzo del quale veniva conferita procura alle liti al suddetto professionista affinché si costituisse nel giudizio …. innanzi a …..
Revoco pertanto tutte le facoltà già concesse, tra le quali transigere, conciliare, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti,
Revoco altresì l’elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv./Dott. Comm./altro in …. alla via …..
Luogo e data ….
Firm
Modello atto di revoca della procura alle liti da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile atto di revoca della procura alle liti in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.