In questa pagina è disponibile un modello nomina nuovo difensore in aggiunta al precedente da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
Nel processo civile è pienamente ammessa la difesa con più procuratori; la legge non la vieta e la prassi la considera fisiologica. La base resta l’art. 83 c.p.c. sulla procura alle liti e, per gli effetti sul rapporto con le controparti e la cancelleria, l’art. 170 c.p.c. sulle notifiche al procuratore costituito. La giurisprudenza da tempo chiarisce che la nomina di un secondo avvocato, se non è espressamente qualificata “in sostituzione”, si presume aggiuntiva al primo.
Quando la procura è conferita a una pluralità di difensori, in mancanza di un’espressa clausola “congiunta”, il mandato si presume disgiuntivo: ciascun avvocato può compiere e ricevere tutti gli atti processuali nell’interesse della parte, senza necessità di firma congiunta. Questo principio, ancorato all’art. 84 c.p.c., è consolidato in Cassazione (tra le altre, Cass. 13252/2006) ed è ribadito nei più recenti commenti: la (eventuale) congiuntività deve risultare in modo chiaro dal testo della procura, altrimenti vale la regola disgiuntiva. Restano esclusi gli atti dispositivi del diritto (ad esempio transigere o rinunciare alla domanda) se non espressamente autorizzati dalla parte nella procura speciale.
Operativamente la parte rilascia una nuova procura alle liti dichiarando che è rilasciata “in aggiunta e disgiuntamente” rispetto al difensore già nominato; la procura può essere apposta in calce/a margine di un atto (per esempio una memoria o una comparsa di mera nomina) oppure su documento separato, anche informatico, congiunto telematicamente all’atto depositato. Nel PCT si procede con il deposito dell’atto di nomina e della procura del nuovo difensore; non occorre revocare la precedente, perché la nuova è aggiuntiva e non sostitutiva salvo diversa volontà espressa. Protocolli PCT e repertori pratici richiamano proprio la distinzione “in aggiunta o in sostituzione” nella modulistica.
Dal momento della costituzione, tutte le notifiche e comunicazioni si fanno al “procuratore costituito” e, se i procuratori sono più d’uno, è valida (ed efficace ai fini dei termini) la notificazione a uno solo di essi, anche via PEC risultante dall’albo. Questo vale anche per far decorrere il termine breve d’impugnazione: notificare la sentenza a uno dei co-difensori è sufficiente. L’elezione di domicilio presso uno dei due non impedisce la notifica all’altro. Questi esiti discendono dall’art. 170 c.p.c. e sono stati più volte riaffermati dalla Cassazione in decisioni recenti.
La nomina “in aggiunta” non incide sulla posizione del primo difensore, che resta pienamente legittimato ad agire per la parte. Se invece si intende sostituirlo, operano le regole dell’art. 85 c.p.c.: revoca e rinuncia non hanno effetto verso l’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione, con la conseguenza che gli atti notificati al precedente procuratore restano efficaci sino alla formale “presa in carico” del nuovo. Anche sul piano deontologico, il difensore uscente deve curare la transizione sino alla sostituzione effettiva, evitando pregiudizi alla parte
Esempio nomina nuovo difensore in aggiunta al precedente
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per nomina nuovo difensore in aggiunta al precedente.
NOMINA DI NUOVO DIFENSORE IN AGGIUNTA (oppure) IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ORIGINARIAMENTE DESIGNATO
Io sottoscritto Sig. …., nato a …., il …. e residente a …., via …., n. …., delego l’Avv. …. con
studio a …., via …., n. …., delego l’Avv. …. con studio a …., via …., n. …., presso il quale eleggo
domicilio, per essere rappresentato e difeso nella presente causa (oppure) procedimento, in ogni
fase e grado, in aggiunta (oppure) in sostituzione dell’Avv. …., originariamente designato
nell’atto …., conferendo allo stesso ogni più ampio potere compreso quello di transigere e
conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del D.lgs. 30 giungo 2003, n. 196 art
13 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro
altresì, di essere stato informato ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 art. 4 comma 3 della
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui al
D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 art. 17 e 20, come da specifico atto separato.
….
Visto per autentica
(Avv. ….
Modello nomina nuovo difensore in aggiunta al precedente da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile nomina nuovo difensore in aggiunta al precedente in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.