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Atto di opposizione allo stato passivo – Modello

In questa pagina è disponibile un modello atto di opposizione allo stato passivo da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio atto di opposizione allo stato passivo
  • Modello atto di opposizione allo stato passivo da scaricare

Riferimenti Normativi

Nel diritto concorsuale riformato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza l’atto di opposizione allo stato passivo costituisce lo strumento attraverso cui il creditore, il titolare di un diritto reale o lo stesso curatore censurano il decreto con cui il giudice delegato ha reso esecutivo l’elenco dei crediti ammessi ed esclusi. La fonte diretta è l’art. 206 CCII, che ha sostituito gli artt. 98-99 della vecchia legge fallimentare, mantenendo il modello impugnatorio ma innestandovi le esigenze di celerità e di digitalizzazione che attraversano l’intero codice.

La legittimazione spetta a chiunque risulti inciso dal decreto: il creditore escluso o collocato in grado o importo differente, il curatore che contesti l’ammissione di un credito, e perfino il creditore ammesso che intenda impugnare la posizione di un concorrente, purché dimostri un interesse concreto. Il termine è perentorio: trenta giorni decorrenti dalla PEC con cui il curatore comunica l’esecutività dello stato passivo ai sensi dell’art. 205 CCII; se la comunicazione manca o è invalida, il termine lungo si individua in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c.

L’opposizione si propone con ricorso da depositare nel fascicolo telematico del tribunale che ha dichiarato la liquidazione giudiziale. Il deposito dev’essere firmato digitalmente, corredato di procura, indicazione del domicilio digitale e prova del pagamento del contributo unificato calcolato sul valore della domanda secondo i chiarimenti ministeriali 2025; il versamento segue l’art. 13, comma 3-bis, T.U. spese di giustizia, con importo ridotto della metà rispetto ai giudizi ordinari di pari valore. Nel ricorso vanno esposti i fatti, le ragioni di diritto, l’elenco dei mezzi di prova e le eventuali domande istruttorie, perché nel rito camerale successivo non è consentita la mutatio libelli. La Cassazione ha ribadito che titoli prodotti solo dopo il deposito, se non riservati in sede di insinuazione, sono inammissibili (sent. 15911/2025).

Entro cinque giorni il presidente del tribunale designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione entro sessanta giorni; il ricorrente deve notificare ricorso e decreto entro dieci giorni dalla comunicazione, assicurando comunque al resistente un termine minimo di trenta giorni per costituirsi. La violazione di questo secondo termine determina nullità insanabile, mentre l’inosservanza del termine di dieci giorni rileva solo se incide sulla difesa della controparte. La costituzione avviene esclusivamente via PEC; incombe sull’opponente l’onere di vigilare sull’esito dei depositi telematici, come puntualizzato dalla Cassazione n. 15801/2025, che ha sanzionato l’inerzia del difensore dopo il mancato buon fine della quarta PEC.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio, con facoltà delle parti di chiedere la trattazione da remoto ai sensi degli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c. Il tribunale decide con decreto motivato; l’accoglimento comporta la modifica dello stato passivo ed eventualmente l’accantonamento delle somme dovute al creditore vittorioso, mentre il rigetto lascia integro il decreto del giudice delegato. Il provvedimento è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione: il doppio grado di merito, abolito già nel 2006 per il fallimento, non è stato reintrodotto dal CCII e la Corte di legittimità vigila in via nomofilattica (v. sent. 16628/2025).

La revocazione resta esperibile come rimedio straordinario soltanto decorso il termine per le impugnazioni ordinarie e nei limiti dell’art. 395 c.p.c., mentre la correzione degli errori materiali è disciplinata dal comma 6 dell’art. 206 CCII e può essere attivata d’ufficio dal giudice delegato o su istanza di parte senza termini di decadenza.

Nel merito, la giurisprudenza 2025 ha precisato che l’opposizione non è un giudizio di mero riesame formale: il tribunale può scrutinare d’ufficio ogni elemento di fatto e di diritto, compresa la titolarità sostanziale del credito non contestata in sede di verifica, perché la decisione realizza un accertamento che, pur privo di efficacia di giudicato esterno, incide sulla distribuzione dell’attivo concorsuale. È stato inoltre confermato che l’ammissione al passivo produce l’effetto permanente d’interruzione della prescrizione, mentre il solo deposito dell’opposizione vale come atto interruttivo istantaneo, con necessario completamento attraverso l’accoglimento del ricorso.

Quando la procedura è una liquidazione coatta amministrativa, l’opposizione segue il medesimo schema camerale, ma la legittimazione passiva spetta al commissario liquidatore; il termine resta di trenta giorni dalla comunicazione del progetto di stato passivo, come stabilito dall’art. 310 CCII e richiamato dalle più recenti linee guida ministeriali. La sentenza che conclude l’opposizione non è appellabile: anche qui il legislatore ha scelto il ricorso immediato in cassazione quale unico mezzo di controllo di legittimità (Cass. 8883/2025).

Sul piano pratico la difesa efficace richiede la verifica tempestiva della PEC di comunicazione, la scansione informatica di ogni documento con data certa anteriore all’apertura della procedura, la corretta indicazione del valore ai fini del contributo unificato e l’osservanza scrupolosa dei termini telematici, perché l’ordinamento considera improcedibile l’impugnazione tardiva o irregolarmente notificata. La transazione giudiziale resta possibile ex art. 132 CCII: qualunque accordo intervenuto in pendenza di opposizione deve essere recepito dal tribunale con decreto che adegua lo stato passivo, garantendo così la coerenza del riparto.

Esempio atto di opposizione allo stato passivo

In questa sezione è possibile trovare un esempio di atto di opposizione allo stato passivo.

TRIBUNALE DI ….

RICORSO

per la Società …., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. …., con sede in …., alla via …., P.I. …., rappresentata e difesa dall’Avv. …., C.F. …., PEC (indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine) …. @ …., fax …., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in …., come da procura in calce al presente atto (oppure a margine del presente atto)

CONTRO

la Società …. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, Dott. …., con sede in …., alla via …., P.I. ….

PREMESSO CHE

l’esponente …. in data …. ha depositato istanza di riconoscimento di un proprio credito chirografario di Euro …. derivante da …. nei confronti della Società …. in liquidazione coatta amministrativa;

nell’elenco formato dal commissario liquidatore e depositato in cancelleria il …., il predetto credito è stato escluso sul presupposto per cui ….;

il credito sarebbe, invece, dovuto essere ammesso in chirografo per i seguenti motivi ….

Tutto ciò premesso, la Società …., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l’Ill.mo Tribunale di …., ogni contraria eccezione e difesa respinta, fissata l’udienza di comparizione delle parti, ammetta il predetto credito chirografario di Euro …. al passivo della procedura della Società …. in liquidazione coatta amministrativa e, in subordine, lo ammetta per la minor somma di Euro …., con vittoria di spese e compensi professionali.

Si offrono in comunicazione e depositano in cancelleria i seguenti documenti come da indice del fascicolo di parte:

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a Euro …..

Luogo e data ….

Firma Avv. ….

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Sig. …., nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società …., C.F. …., P.I. …., con sede in …., delego a rappresentare e difendere la predetta Società ai fini della redazione del presente atto l’Avv. …., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in …., via …., n. …., e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

 

Modello atto di opposizione allo stato passivo da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile atto di opposizione allo stato passivo in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile atto di opposizione allo stato passivo
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