In questa pagina è disponibile un modello comparsa conclusionale risoluzione contratto da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
Oggi la comparsa conclusionale non è più regolata dall’art. 190 c.p.c. nel testo ante riforma: i termini e il perimetro degli scritti conclusivi sono collocati nell’art. 189 c.p.c. per le cause collegiali e, per le cause dinanzi al giudice monocratico, nell’art. 281-quinquies c.p.c. La scansione è a ritroso rispetto all’udienza di rimessione in decisione: note di precisazione delle conclusioni fino a sessanta giorni prima, comparsa conclusionale fino a trenta giorni prima, memoria di replica fino a quindici giorni prima. La scelta di trattazione scritta o mista/orale nelle cause monocratiche segue gli artt. 281-quinquies e 281-sexies. La dottrina e i formulari aggiornati confermano lo spostamento della disciplina dall’art. 190 abrogato all’art. 189, con i nuovi termini a ritroso.
Nel merito, una comparsa conclusionale che chiede la risoluzione del contratto deve perfezionare, senza introdurre novità, il percorso logico-giuridico già impostato negli atti di trattazione. La base normativa è negli artt. 1453 e seguenti c.c.: la parte non inadempiente può domandare la risoluzione in alternativa all’adempimento, con il vincolo di irreversibilità della scelta una volta chiesta la risoluzione; l’inadempimento deve essere “non di scarsa importanza”, valutato alla luce dell’interesse dell’altra parte; l’ordinamento prevede forme di risoluzione “di diritto” per diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa o scadenza di termine essenziale. Nella conclusionale vanno dunque raccordati fatti storici, clausole contrattuali e prove già acquisite con i parametri degli artt. 1453, 1455, 1454, 1456 e 1457 c.c., chiarendo perché l’inadempimento sia grave e riferibile alla controparte. A sostegno del quadro eziologico e dell’imputazione soggettiva si richiamano gli artt. 1218, 1375, 1362 c.c., oltre alla regola dell’onere probatorio dell’art. 2697 c.c.; se la difesa avversaria oppone l’eccezione di inadempimento, la replica si misura con l’art. 1460 c.c. alla luce del sinallagma e della buona fede.
La funzione della comparsa conclusionale resta illustrativa: serve a spiegare e sistemare le domande e le eccezioni già proposte, non a introdurne di nuove né a dilatare il thema decidendum. La giurisprudenza di legittimità lo ripete da tempo; è invece ammesso, in quanto “mere difese”, sviluppare anche in sede di conclusionale critiche alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, fermo il divieto di nuovi fatti o nuove eccezioni in senso stretto. Questo significa che, in una causa di risoluzione, puoi confutare nella conclusionale la CTU contabile o tecnica sui profili di adempimento/inesatto adempimento, purché la critica resti nei binari difensivi e non trasformi il tema della controversia.
Quanto agli effetti, la domanda va collegata all’art. 1458 c.c.: la risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, con la particolarità dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, per i quali le prestazioni già eseguite restano ferme. Nella conclusionale conviene quindi chiarire, in rapporto al tipo di contratto, quali restituzioni spettano e come si coordinano con l’eventuale richiesta risarcitoria ex artt. 1223 e 1225 c.c. Quanto al danno, la linea argomentativa deve coprire nesso di causalità giuridicamente rilevante e prevedibilità, indicando le voci documentate e quelle equitativamente liquidabili. Se nel contratto esistono penali o caparre, ricorda che la clausola penale limita, salvo patto contrario, il risarcimento alla prestazione pattuita e che la caparra confirmatoria consente alla parte adempiente di recedere trattenendola o esigere il doppio; in entrambi i casi la conclusionale deve raccordare le richieste al testo pattizio e alle circostanze di inadempimento.
Sul piano redazionale, la comparsa va costruita rispettando chiarezza e sintesi, oggi ribadite anche dal regolamento ministeriale sui criteri di redazione degli atti del processo civile. In concreto, l’atto dovrebbe aprire con la ricostruzione sintetica dei fatti provati e delle clausole rilevanti, proseguire con il test giuridico dell’inadempimento “qualificato”, sciogliere eventuali obiezioni avversarie sul nesso causale o sulla gravità, e chiudere raccordando le conclusioni già precisate alle richieste consequenziali di risoluzione, restituzioni, penali o danni. L’atto si deposita telematicamente nei termini perentori fissati dal giudice ex art. 189 c.p.c. oppure, nelle cause monocratiche, secondo l’assetto di cui agli artt. 281-quinquies e 281-sexies, ricordando che il mancato rispetto dei termini preclusivi incide sulla possibilità di replica e sulla completezza del contraddittorio.
Esempio comparsa conclusionale risoluzione contratto
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per comparsa conclusionale risoluzione contratto.
TRIBUNALE DI …
COMPARSA CONCLUSIONALE
Proc. n. … / … R.G. – sez. … – Giudice dott. … ud. …
PER
il Sig. …, rappresentato e difeso dall’Avv. …;
-convenuto-
CONTRO
il Sig. …, rappresentato e difeso dall’Avv. …
-attore-
***
1. FATTI DI CAUSA DEL PROCESSO
– Con atto di citazione notificato in data …, l’attore evocava in giudizio il convenuto chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … ”.
– A sostegno delle sue domande l’attore asseriva che …
– Si costituiva in giudizio il convenuto, depositando il proprio fascicolo contenente la comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l’accoglimento delle proprie conclusioni: “ … ”.
– A sostegno delle sue ragioni, il convenuto argomentava che …
– La causa veniva istruita mediante l’escussione dei testimoni …, … e …
– Terminata la fase istruttoria, all’udienza del …, il giudice rinviava all’udienza del … concedendo i tre termini di cui all’art. 189, comma 1, c.p.c.
2. RISULTANZE ISTRUTTORIE
L’istruttoria ha principalmente messo in evidenza quanto segue:
a) … (cfr. verbale del …, doc. … );
b) … (cfr. verbale del …, doc. … ).
***
Alla luce delle suddette inequivocabili risultanze istruttorie, è possibile esporre le seguenti considerazioni
IN DIRITTO
Sull’infondatezza della domanda dell’attore.
…
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Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, il convenuto, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto di citazione, così come modificate nella memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c., e già precisate nelle note ex art. 189, comma 1, n. 1 c.p.c. e che, per comodità, vengono qui di seguito trascritte:
….
***
Luogo e data …
Modello comparsa conclusionale risoluzione contratto da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile comparsa conclusionale risoluzione contratto in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.