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Comparsa in riassunzione – Modello

In questa pagina è disponibile un modello comparsa in riassunzione da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio comparsa in riassunzione
  • Modello comparsa in riassunzione da scaricare

Riferimenti Normativi

La comparsa in riassunzione è l’atto con cui si riattiva un processo sospeso o trasferito dopo un evento tipico del rito, quando la legge non prescrive una forma diversa. La base di riferimento è l’art. 125 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che indica espressamente la “comparsa” come forma ordinaria della riassunzione e ne precisa il contenuto minimo; fa eccezione, tra le principali ipotesi, il giudizio di rinvio dopo cassazione, nel quale la riassunzione non si fa con comparsa ma con citazione personale da notificare entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di legittimità.

Le situazioni tipiche in cui la comparsa di riassunzione è lo strumento corretto sono la prosecuzione della causa davanti al giudice dichiarato competente dopo declinatoria (translatio iudicii ex art. 50 c.p.c.) e la rimessa in moto del processo “quiescente” o cancellato dal ruolo, pena l’estinzione per inattività ai sensi dell’art. 307 c.p.c. La funzione è meramente propulsiva: il processo continua dinanzi al giudice che deve conoscerlo, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal primo atto introduttivo, purché la riassunzione avvenga nei termini di legge.

Quanto al contenuto, la comparsa deve identificare con precisione il processo che si riassume e l’autorità giudiziaria davanti alla quale proseguire, riportare le parti e i rispettivi difensori, richiamare l’atto introduttivo e il provvedimento che giustifica la riassunzione, indicare l’udienza di comparizione rispettando i termini a comparire e invitare la controparte a costituirsi. Questi elementi discendono testualmente dall’art. 125 disp. att. c.p.c. e la giurisprudenza li utilizza come canone di sufficienza redazionale, fermo restando che lo scopo è consentire l’effettiva prosecuzione del giudizio.

La notificazione dell’atto segue la regola generale dell’art. 170 c.p.c.: alle parti già costituite si notifica presso il procuratore, mentre alle parti non costituite si notifica personalmente. È una scansione che vale tanto per la riassunzione dopo declinatoria quanto per quella dopo quiescenza o cancellazione, e trova fondamento nel dato testuale del codice e nelle ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali più recenti.

I termini sono perentori e variano in base alla fattispecie. Nel caso di declinatoria di competenza, il giudice indica un termine compreso tra un minimo e un massimo fissati dalla legge; se il provvedimento viola tali limiti, non produce effetti e si applica il termine legale, oggi pacificamente ricondotto alla cornice dei tre mesi dalla comunicazione della decisione. Per la riattivazione dopo cancellazione o quiescenza opera l’art. 307 c.p.c., che ancora l’estinzione alla mancata riassunzione entro tre mesi dal momento previsto dalla norma. Queste scansioni e i relativi correttivi sono stati puntualizzati dalla Cassazione e dalla migliore prassi.

Nel capitolo dell’interruzione per eventi soggettivi, la riattivazione si muove tra l’art. 303 c.p.c., che consente la richiesta di fissazione di udienza e la notificazione della costituzione, e l’art. 305 c.p.c., che impone la riassunzione entro tre mesi a pena di estinzione; la prassi ammette forme funzionali allo scopo, purché rispettino i termini e la corretta vocatio della controparte. Anche qui l’onere di notificazione segue l’art. 170 c.p.c. e le regole speciali dell’art. 303 per i casi di notificazione agli eredi.

Una cautela pratica riguarda la forma nei diversi scenari: quando la legge prevede la citazione ad udienza fissa (come nel rinvio ex art. 392 c.p.c.) non va usata la comparsa in riassunzione, mentre nelle ipotesi presidiate dall’art. 125 disp. att. c.p.c. è proprio la comparsa l’atto idoneo a rimettere la causa sul ruolo dinanzi al giudice competente o nuovamente investito. La distinzione evita vizi formali che potrebbero tradursi in estinzione del processo.

Esempio comparsa in riassunzione

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per comparsa in riassunzione.

TRIBUNALE DI ____________
R.G.N.R. _______
Comparsa di riassunzioneex artt. 354, comma 2, c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.
Oggetto/parole chiave ____________.
PER
il Sig. ____________, rappresentato e difeso dall’Avv. _______, in virtù di procura ______
CONTRO
il Sig. ________, rappresentato e difeso dall’Avv. ____________
PREMESSO CHE
il Sig. ________ aveva adito innanzi a codesto Tribunale il Sig. _______, con atto di citazione notificato in data __________, il cui contenuto si richiama integralmente di seguito:
“____________________________”.
All’esito del giudizio R.G.N. ____, il Tribunale di ______, sez. _____, Giudice ________, emetteva la sentenza n. ____ pubblicata il __________, avverso la quale aveva proposto appello innanzi alla Corte d’Appello di ______________, chiedendo: _____________________________.
La Corte d’Appello, all’esito del giudizio R.G.N. _____ con sentenza n. _____ pubblicata il __________, Giudice Dott. __________, notificata in data ___________, ha rimesso la causa innanzi a codesto Tribunale, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., in quanto ____________________________.
Tutto ciò premesso __________, la parte come sopra generalizzata, con la presente comparsa riassume il processo innanzi al primo Giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 2, c.p.c., e a tal fine
CITA
il Sig. __________, a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di _______, all’udienza del _________, ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può
presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere le seguenti domande e
CONCLUSIONI
voglia il Tribunale adito:
– __________________________________________________;
– con vittoria di spese e compensi di lite.
Ai sensi dell’art. 14 d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è pari a € ________.
Si depositano:
1. copia autentica della sentenza della Corte d’Appello di ______, n. pubblicata il _______.
2. ________________.
______________, lì _____________
Avv. _______________

Modello comparsa in riassunzione da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile comparsa in riassunzione in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Modello comparsa in riassunzione
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