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Comunicazione del deposito in cancelleria del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del riparto – Modello

In questa pagina è disponibile un modello comunicazione del deposito in cancelleria del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del riparto da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio comunicazione del deposito in cancelleria del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del riparto
  • Modello comunicazione del deposito in cancelleria del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del riparto da scaricare

Riferimenti Normativi

Nel sistema delineato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la fase conclusiva di ogni procedura concorsuale passa per il deposito in cancelleria del bilancio finale, del conto della gestione e del piano di riparto: quell’adempimento è il presupposto giuridico perché i creditori possano controllare l’operato dell’organo di liquidazione e, se occorre, sollevare contestazioni prima che i documenti divengano definitivi.

Nella liquidazione giudiziale il compito spetta al curatore. Quando l’attivo è stato integralmente realizzato egli presenta al giudice delegato un rendiconto che descrive operazioni contabili, strategie di vendita e risultati ottenuti. Il giudice ne ordina il deposito e fissa l’udienza di verifica; quest’ultima non può celebrarsi se non sono trascorsi almeno quindici giorni dalla comunicazione del deposito ai creditori, al debitore, agli opponenti e ai prededucibili insoddisfatti. La comunicazione – oggi effettuata esclusivamente via PEC e con allegazione del rendiconto in formato PDF/A – avverte che le osservazioni possono essere depositate fino a cinque giorni prima dell’udienza. Se non sorgono contestazioni, o se vengono composte, il giudice approva il conto con decreto; in caso contrario rimette la decisione al collegio in camera di consiglio. Solo dopo l’approvazione il giudice delegato ordina il riparto finale e apre la via alla chiusura ex art. 233 CCII. Le scansioni temporali appena indicate emergono dal testo vigente dell’art. 231 CCII, che dettaglia l’obbligo di «immediata comunicazione» del deposito e l’intervallo minimo di quindici giorni prima dell’udienza.

Nella liquidazione coatta amministrativa la regia spetta invece al commissario liquidatore, ma il controllo preliminare è esercitato dall’autorità di vigilanza: bilancio finale, conto della gestione e riparto, corredati dalla relazione del comitato di sorveglianza, vengono prima inviati all’autorità, la quale – se li ritiene completi – ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente e liquida il compenso al commissario. Del deposito il commissario dà notizia ai creditori ammessi e ai prededucibili con le stesse modalità di cui all’articolo 308 (quindi, in via principale, tramite PEC) e provvede alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: da quel momento decorre un termine perentorio di venti giorni nel quale gli interessati possono proporre ricorso al tribunale per sollevare contestazioni. Mancando impugnazioni, bilancio, conto e riparto si intendono approvati e il commissario procede ai pagamenti conclusivi. Questa scansione è codificata nei commi 2-4 dell’art. 313 CCII.

Le modalità tecniche della comunicazione sono uniformate per entrambe le procedure dall’art. 308 CCII: la PEC è il canale ordinario, mentre la raccomandata sopravvive solo se il creditore non possiede un domicilio digitale reperibile nei registri pubblici. La comunicazione deve indicare l’indirizzo PEC della procedura e contenere l’avvertimento sul termine per proporre osservazioni o contestazioni. L’obbligo di usare formati informatici conformi alle specifiche ministeriali (PDF/A firmato digitalmente e meta-dati XSD per il SICID) è stato ribadito dalle linee guida del Ministero della giustizia e dalle circolari degli uffici fallimentari dopo l’entrata in vigore, nel 2024, dell’aggiornamento dei modelli telematici; un deposito privo di tali requisiti può essere rifiutato dalla cancelleria con avviso di scarto.

La comunicazione non è un passaggio meramente formale: fa decorrere il termine di quindici o di venti giorni per le opposizioni, produce l’interruzione della prescrizione contro il commissario o il curatore e costituisce titolo per la cancellazione della società dal registro delle imprese, una volta approvato il bilancio. Chi riceve l’avviso deve quindi verificare tempestivamente il fascicolo telematico e, se ritiene di aver subito un pregiudizio, articolare fin da subito le proprie contestazioni documentate, poiché un’eventuale impugnazione tardiva sarebbe irricevibile. Al curatore o al commissario, invece, incombe l’onere di conservare prova certa dell’invio PEC e della consegna telematica, giacché la validità del riparto finale può essere rimessa in discussione se le comunicazioni risultano incomplete o inesatte.

Esempio comunicazione del deposito in cancelleria del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del riparto

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per comunicazione del deposito in cancelleria del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del riparto.

COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL BILANCIO FINALE DELLA LIQUIDAZIONE, DEL CONTO DELLA GESTIONE E DEL RIPARTO
FINALE

OGGETTO: Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa …. disposta con D.M. …. Pubblicato in
G.U. n. ….del ….
Comunicazione del deposito in Cancelleria del bilancio finale della liquidazione, del conto della
gestione e del piano di riparto finale.

Con riferimento alla liquidazione della Società in oggetto indicata, comunico che in data …. ho
depositato presso la Cancelleria del Tribunale di …. il bilancio finale della liquidazione con il conto
della gestione e il riparto finale tra i creditori.

Avverso i suddetti atti, gli interessati, possono proporre le loro contestazioni con ricorso al
Tribunale nel termine di 20 giorni dall’inserzione dell’avviso del predetto deposito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

…., lì ….
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Modello comunicazione del deposito in cancelleria del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del riparto da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile comunicazione del deposito in cancelleria del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del riparto in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

Icona
Fac simile comunicazione del deposito in cancelleria del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del riparto
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