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Deposito bilancio finale di liquidazione – Modello

In questa pagina è disponibile un modello deposito bilancio finale di liquidazione da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio deposito bilancio finale di liquidazione
  • Modello deposito bilancio finale di liquidazione da scaricare

Riferimenti Normativi

Il bilancio finale di liquidazione rappresenta il momento conclusivo dell’attività dei liquidatori: fotografa la situazione patrimoniale e reddituale dopo che ogni credito è stato riscosso, ogni debito pagato e, se rimangono attività, ne indica la suddivisione tra i soci nel piano di riparto. Per le società di capitali la sua disciplina ruota intorno agli articoli 2492-2495 c.c.; per le società di persone valgono gli articoli 2311-2312 c.c., con adattamenti procedurali, ma il perno resta sempre il deposito presso il Registro delle imprese, cui si collega la pubblicità richiesta dall’art. 2487-bis c.c.

Finché il liquidatore non è iscritto, il bilancio finale non può essere redatto, perché l’iscrizione ha natura costitutiva; una volta esaurite le operazioni di realizzo e pagamento, il documento – in formato PDF/A, privo di XBRL – viene firmato digitalmente dal liquidatore e trasmesso telematicamente tramite il modello S3, scegliendo il codice atto “730” (bilancio finale) oppure “730 + A14” quando, già in questa fase, si coordini anche la domanda di cancellazione. Il fascicolo deve contenere il piano di riparto e, se presenti, le relazioni dell’organo di controllo e del revisore. In caso di assegnazioni ai soci, almeno uno tra bilancio, piano o verbale di approvazione deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate.

Il deposito presso il Registro fa scattare un doppio meccanismo di tutela: i soci hanno novanta giorni per proporre reclamo avanti al tribunale; spirato tale termine senza impugnazioni, l’approvazione diventa tacita ai sensi dell’art. 2493 c.c. e libera i liquidatori nei confronti dei soci. Qualora tutti i soci approvino espressamente prima della scadenza o rilascino quietanza, l’approvazione è immediata. Per le società di persone, il termine è di due mesi e decorre dalla comunicazione del bilancio ai singoli soci a norma dell’art. 2311 c.c. Dopo l’approvazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società; l’istanza, sempre con modello S3 (codice atto “A14”), va accompagnata dall’attestazione che non sono pendenti opposizioni o, in caso di approvazione tacita, da una dichiarazione sostitutiva che richiama la decorrenza dei novanta giorni. Il Registro delle imprese iscrivendo la cancellazione rende effettiva l’estinzione; da quel momento i creditori insoddisfatti possono agire contro liquidatori e soci entro i limiti dell’attivo ricevuto, secondo il secondo comma dell’art. 2495 c.c.

Sul piano fiscale-camerale, il diritto annuale non è più dovuto dall’anno successivo a quello di approvazione del bilancio finale, purché la domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio dell’anno seguente; qualora l’impresa non abbia provveduto a cessare l’attività ai fini IVA/REA, tale adempimento può essere effettuato contestualmente al deposito, ma resta soggetto al termine di trenta giorni previsto dall’art. 35 D.P.R. 633/1972.

Il bilancio finale non confluisce nei registri contabili ordinari; i libri sociali, invece, devono essere depositati in originale ovvero dichiarato il luogo di conservazione ai sensi dell’art. 2496 c.c. nella distinta camerale. Dopo la cancellazione la PEC dell’impresa deve restare attiva per un anno, in forza dell’art. 33 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), così da consentire la ricezione di eventuali atti di terzi.

La responsabilità dei liquidatori si attenua una volta approvato il bilancio e depositata la cancellazione, ma può riemergere se, entro il termine quinquennale fissato dall’art. 2495 c.c., emergono passività occultate o irregolarità nella ripartizione; in tal caso giudici e dottrina richiedono la prova di mala gestio o violazione dei doveri di correttezza professionale. Per le società di persone, lo stesso arco temporale vale per l’azione dei creditori contro i soci, limitatamente a quanto da essi riscosso sul riparto finale.

Esempio deposito bilancio finale di liquidazione

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per deposito bilancio finale di liquidazione.

DEPOSITO BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

DELLA SOCIETA’ …. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA CON SEDE IN. ….,
VIA …., N. ….
Si comunica che con autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive del…. in data … sono
stati depositati presso la Cancelleria del Tribunale di …. il bilancio finale di liquidazione, i
rendiconti della gestione e le relazioni del Comitato di Sorveglianza della procedura di liquidazione
coatta amministrativa della Società …
…., lì ….
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
….

Modello deposito bilancio finale di liquidazione da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile deposito bilancio finale di liquidazione in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

Icona
Fac simile deposito bilancio finale di liquidazione
1 file(s)
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