In questa pagina è disponibile un modello dichiarazione di nomina di consulente tecnico di parte da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti Normativi
La dichiarazione di nomina del consulente tecnico di parte (CTP) è l’atto con cui una parte comunica ufficialmente al giudice e agli altri soggetti del processo chi, tra i propri ausiliari tecnici, la assisterà nelle operazioni peritali disposte dal tribunale. La cornice è dettata dall’art. 201 c.p.c., che riconosce alle parti la facoltà di nominare un proprio consulente quando il giudice dispone la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e, con la stessa ordinanza di nomina del CTU, assegna un termine entro il quale la dichiarazione di nomina del CTP va resa “con dichiarazione ricevuta dal cancelliere”. La norma aggiunge che il CTP può partecipare alle udienze e alle camere di consiglio ogni volta in cui interviene il CTU, a supporto tecnico del difensore.
Il momento della nomina si innesta esattamente sul provvedimento che designa il CTU e formula i quesiti. Nella prassi, la dichiarazione può essere resa a verbale in udienza nel giorno del conferimento dell’incarico oppure, più spesso, depositata telematicamente nel termine fissato nell’ordinanza di nomina; alcune prassi ammettono anche la dichiarazione in occasione del primo sopralluogo, purché il giudice l’abbia consentito o non ne derivino pregiudizi al contraddittorio. Ciò che rileva è che la nomina risulti tempestiva rispetto all’avvio delle operazioni peritali. La giurisprudenza di merito ha chiarito che il termine fissato ai sensi dell’art. 201 ha natura ordinatoria: non determina automaticamente decadenze irreparabili, purché la tardività non incida sul regolare contraddittorio e non impedisca la corretta conduzione delle operazioni peritali.
Il contenuto minimo della dichiarazione è essenziale e non formale: va identificata la causa con numero di ruolo e giudice, indicata la parte che nomina e i dati identificativi del consulente prescelto, inclusi il domicilio o recapito per le comunicazioni. Questo ultimo profilo è espressamente imposto dall’art. 91 disp. att. c.p.c., che, proprio perché la dichiarazione è il perno delle comunicazioni, pretende che vi sia un indirizzo “agganciato” al consulente di parte. La stessa norma precisa che, una volta regolarmente nominato il CTP, è il cancelliere a dover dare comunicazione al consulente di parte delle indagini predisposte dal CTU affinché vi possa assistere; nella prassi, la comunicazione avviene spesso direttamente a cura del CTU via PEC, ma il riferimento testuale resta quello dell’articolo 91.
La dichiarazione non si esaurisce nella “targa” del nominato: serve anche a far scattare i diritti e i limiti del CTP durante la consulenza. La partecipazione alle operazioni peritali è disciplinata, oltre che dall’art. 201, dagli artt. 194 e 195 c.p.c., che regolano lo svolgimento delle indagini del CTU e il flusso delle osservazioni e istanze di parte. Se le indagini si svolgono senza l’intervento del giudice, il CTU deve redigere relazione e “inserire” in essa le osservazioni e le istanze delle parti: questo è il canale fisiologico attraverso cui il CTP fa valere, in modo tracciabile, rilievi tecnici e domande di chiarimento, poi destinati a pervenire al giudice con la relazione del CTU.
Accanto ai diritti, la legge disegna confini chiari. L’art. 90 disp. att. c.p.c. stabilisce che il consulente non può ricevere “altri scritti defensionali” oltre quelli che contengono le osservazioni e le istanze consentite dall’art. 194; e, in ogni caso, copia di tali scritti deve essere comunicata alle controparti. Questo doppio binario — osservazioni tecniche tracciate e rispetto del contraddittorio — impedisce scorciatoie e interlocuzioni “private” con il CTU e incardina l’attività del CTP nel corretto circuito processuale. Vale tanto per ciò che il CTP invia al CTU quanto per eventuali documenti che la parte vorrebbe immettere nel perimetro peritale: fuori dai canali e dai tempi fissati dal giudice, le iniziative rischiano l’inutilizzabilità o, peggio, possono inficiare la regolarità della consulenza.
Un punto su cui spesso si fanno confusione e affermazioni apodittiche riguarda il giuramento. Il giuramento è un atto che riguarda il consulente d’ufficio ai sensi dell’art. 193 c.p.c., anche nelle forme “a distanza” introdotte dalla riforma recente; il consulente tecnico di parte non presta giuramento, perché non è un ausiliario del giudice ma un ausiliario della parte. Ciò non significa che il CTP possa muoversi senza regole: il suo apporto ha natura di allegazione tecnica difensiva e, come tale, è valutato dal giudice alla stregua delle norme sul contraddittorio e sulla prova, senza che gli si applichino gli obblighi e le incompatibilità proprie del CTU.
Quanto alla “forza” della relazione del consulente di parte, è utile tenere a mente la sua natura processuale: non è una prova in senso tecnico, ma un’elaborazione che rafforza e illustra le allegazioni della parte. Proprio per questo il giudice, nel valutare la CTU, deve misurarsi con le osservazioni dei CTP e, se intende discostarsene o non recepirle, deve motivare in modo coerente; specularmente, una critica tecnica del CTP priva di fondamento o fuori tempo non sostituisce la prova che la parte avrebbe dovuto offrire.
Sul piano operativo, chi redige la dichiarazione deve bilanciare norma e prassi. La legge chiede che la nomina sia formalizzata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere e che indichi domicilio o recapito del CTP; le prassi PCT richiedono un deposito telematico nel fascicolo della causa, spesso con tipologia “dichiarazione di nomina del consulente di parte” o “memoria/atto generico”, e l’allegazione di un semplice atto in cui l’avvocato dichiara la nomina in nome e per conto della parte, identificando con precisione il professionista e i suoi recapiti. Non è necessario alcun “giuramento” né sono richieste formule sacramentali: è però buona prassi far constare che il nominato ha accettato l’incarico e specificare l’indirizzo PEC che sarà usato per il carteggio peritale, così da evitare dispersioni comunicative quando il CTU programmi le operazioni.
Esempio dichiarazione di nomina di consulente tecnico di parte
In questa sezione è possibile trovare un esempio di dichiarazione di formula per nomina di consulente tecnico di parte.
DICHIARAZIONE DI NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE
nella causa portante il n. …. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
* * *
L’anno …., il giorno …. del mese …., innanzi al sottoscritto Cancelliere del ….di …. è comparso l’Avv. …. codice fiscale n…. con studio …., via, n., il quale, nella qualità di procuratore di ….
DICHIARA
di nominare come consulente tecnico di parte il Sig…. con studio a …., via, n.
Avv. …
IL CANCELLIERE
….
Modello dichiarazione di nomina di consulente tecnico di parte da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile dichiarazione di nomina di consulente tecnico di parte in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.