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Domanda di concordato – Modello

In questa pagina è disponibile un modello domanda di concordato da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio domanda di concordato
  • Modello domanda di concordato da scaricare

Riferimenti Normativi

L’art. 214 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (vecchia “Legge Fallimentare”) disciplina il concordato nella liquidazione coatta amministrativa (L.C.A.): è l’esito “negoziale” alternativo alla chiusura con riparto finale. Oggi la Legge Fallimentare è stata sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022), ma continua ad applicarsi ai procedimenti incardinati prima di quella data secondo l’art. 390 CCII: quindi l’art. 214 rileva ancora nei procedimenti L.C.A. “vecchio rito” e, in generale, va letto tenendo conto delle discipline speciali settoriali.

La norma stabilisce che l’autorità che vigila sulla liquidazione (quella che ha disposto o sovrintende alla L.C.A.) può autorizzare a proporre al tribunale un concordato: lo può fare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori oppure un terzo. La proposta segue lo schema del concordato fallimentare di cui all’art. 124 L.F. — perciò si applicano forma e contenuti ivi previsti — e, se il debitore è una società, vanno rispettate le regole societarie dell’art. 152 L.F. (sottoscrizione dei legali rappresentanti, deliberazione degli organi competenti con verbale notarile e iscrizione al Registro imprese).

La proposta, corredata dal parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, si deposita in cancelleria del tribunale. Il commissario la comunica a tutti i creditori ammessi e ne cura la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il deposito presso il Registro imprese: da questi adempimenti decorrono i termini per l’eventuale contenzioso. I creditori e gli altri interessati possono proporre opposizione entro 30 giorni: per i creditori il termine decorre dalla comunicazione del commissario; per chiunque altro, dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie. Il tribunale, sentito il parere dell’autorità di vigilanza sulla liquidazione, decide in camera di consiglio sia sulle opposizioni sia sull’approvazione della proposta. La legge rinvia, “in quanto compatibili”, al micro-procedimento del concordato fallimentare: omologazione e relative scansioni (art. 129 L.F.), efficacia del decreto (art. 130 L.F.) e reclamo (art. 131 L.F.). Se il concordato è approvato, gli effetti sono quelli tipici dell’art. 135 L.F.: vincola tutti i creditori anteriori, anche se non insinuati, fermo restando che le garanzie eventualmente prestate da terzi non si estendono a loro favore; i creditori conservano l’azione per l’intero verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. L’esecuzione è sorvegliata dal commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza.
Se il proponente non costituisce le garanzie promesse o non adempie regolarmente, ogni creditore può chiedere la risoluzione; restano poi le ipotesi di annullamento nei casi previsti. In entrambi i casi interviene il tribunale e, se il concordato viene meno, la L.C.A. prosegue secondo le regole ordinarie.

Per il contenuto, l’art. 124 L.F. consente — tra l’altro — la suddivisione in classi, trattamenti differenziati motivati, operazioni straordinarie come cessioni di beni o attribuzioni ai creditori di azioni, quote o altri strumenti, e perfino il pagamento non integrale dei privilegiati a certe condizioni. Se il debitore è una società, la decisione di proporre il concordato spetta agli organi indicati dall’art. 152 L.F.; la deliberazione dev’essere verbalizzata dal notaio e iscritta nel Registro imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c.

La L.C.A. è procedura “amministrativa” e l’art. 214 L.F. interseca spesso normative speciali di settore (banche, assicurazioni, cooperative, ecc.), con regole proprie su vigilanza e pubblicità: quando l’impresa rientra in un settore regolato occorre coordinare la domanda con quelle fonti. Inoltre, dopo l’entrata in vigore del CCII, la Legge Fallimentare si applica in via transitoria ai soli procedimenti anteriori al 15 luglio 2022: prima di redigere l’atto conviene verificare la disciplina applicabile nel caso concreto e se il rinvio “in quanto compatibile” agli artt. 129-131 L.F. regge rispetto alle peculiarità della L.C.A. e ad eventuali norme speciali.

Esempio domanda di concordato

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per domanda di concordato.

RICORSO PER PROPOSTA DI CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
ex art. 214 R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare)

[denominazione impresa in L.C.A. / creditore / terzo proponente], C.F./P.IVA [•], con sede in [•], PEC [•], rappresentato e difeso dall’Avv. [•], C.F. [•], PEC [•], Fax [•], come da procura in calce/allegata, elettivamente domiciliato presso il suo studio in [•].

Con provvedimento dell’Autorità di vigilanza [indicare amministrazione/autorità competente: es. Ministero, Banca d’Italia, IVASS, MIMIT] del [data], la [denominazione impresa] è stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa; con decreto del [data], sono stati nominati il Commissario liquidatore [nome e cognome] e costituito il Comitato di sorveglianza. La procedura è in corso presso questo Tribunale, RG [•], con stato passivo [dichiarato esecutivo in data • / in corso di accertamento], attivo inventariato e stimato in [•], passivo complessivo di Euro [•], riparto provvisorio/assenza di riparti allo stato [•]. L’Autorità di vigilanza, acquisito il parere del Commissario liquidatore e sentito il Comitato di sorveglianza, con provvedimento del [data e protocollo] ha autorizzato il ricorrente a proporre concordato al Tribunale ai sensi dell’art. 214 L.F., come da decreto/nota che si produce.

Il ricorrente agisce quale [impresa in L.C.A. / creditore ammesso / terzo proponente] in forza dell’autorizzazione dell’Autorità vigilante, ai sensi dell’art. 214, comma 1, L.F.; ove il debitore sia una società, sono state osservate le regole di cui all’art. 152 L.F., avendo gli amministratori deliberato la proposta, con verbale notarile depositato e iscritto nel Registro delle imprese ex art. 2436 c.c., come da documentazione che si produce.

Il ricorrente sottopone alla valutazione del Tribunale la seguente proposta, strutturata su classi e trattamenti coerenti con la posizione giuridica e gli interessi economici dei creditori, prevedendo la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante [descrivere sinteticamente: cessione di beni/rami, conferimento ad assuntore, attribuzione di azioni/quote/strumenti finanziari, pagamento in denaro in percentuale e tempi, eventuali operazioni straordinarie e garanzie]. Sono altresì indicati i trattamenti dei creditori muniti di prelazione e l’eventuale pagamento non integrale dei privilegiati alle condizioni di legge, con deposito della relazione giurata sul valore dei beni oggetto di garanzia, ove occorra. È nominato, quale eventuale assuntore, il soggetto [•], che si obbliga nei confronti dei creditori ammessi al passivo [anche provvisoriamente] con i limiti e le condizioni indicate nella proposta.

La proposta è corredata dal parere del Commissario liquidatore e dal parere del Comitato di sorveglianza; si chiede che il Tribunale, preso atto del deposito, disponga gli adempimenti di legge, ferma la competenza del Commissario a comunicare la proposta a tutti i creditori ammessi con le modalità di cui all’art. 207, quarto comma, e a curarne la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nonché il deposito presso l’ufficio del Registro delle imprese, ai fini della decorrenza dei termini di opposizione.

Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede che il Tribunale, ai sensi dell’art. 214 L.F.:
– prenda atto dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di vigilanza e del deposito della proposta con i pareri;
– disponga che il Commissario liquidatore provveda alle comunicazioni e pubblicazioni di rito;
– fissi il termine per l’eventuale proposizione delle opposizioni da parte dei creditori e degli altri interessati;
– decorsi i termini e sentito il parere dell’Autorità di vigilanza, decida in camera di consiglio sulla proposta, pronunciando decreto di approvazione/omologazione del concordato, con ogni provvedimento consequenziale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 129, 130 e 131 L.F.;
– disponga che l’esecuzione del concordato sia sorvegliata dal Commissario liquidatore con l’assistenza del Comitato di sorveglianza, sino alla chiusura.

In caso di approvazione, il ricorrente si impegna a porre in essere gli adempimenti previsti nella proposta e nel decreto, a versare le somme e a perfezionare gli atti necessari all’esecuzione (ivi inclusi eventuali trasferimenti, atti societari, erogazione di garanzie o attivazione dell’assuntore), con monitoraggio periodico al Commissario liquidatore e relazioni di avanzamento secondo le cadenze che verranno indicate.

Si allegano in copia conforme l’atto di autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, i pareri del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, la proposta e il piano con gli allegati tecnici, la relazione giurata ove richiesta dall’art. 124 L.F., lo stato passivo e i prospetti di stima dell’attivo, l’eventuale delibera societaria ex art. 152 L.F. con verbale notarile e ricevuta di iscrizione al Registro delle imprese, la procura alle liti, nonché ogni ulteriore documento utile alla valutazione del Tribunale.

Qualora ricorrano esigenze cautelari connesse alla conservazione dei valori oggetto di proposta, si chiede sin d’ora, ove ritenuto, di valutare idonee misure a tutela dell’integrità dell’attivo sino alla decisione.

Ai fini delle comunicazioni di cancelleria il ricorrente indica l’indirizzo PEC di cui in epigrafe e dichiara di accettare comunicazioni e notificazioni al difensore costituito.

[Luogo], [data]
[Firma digitale del difensore]
[Firma del proponente / legale rappresentante]

Modello domanda di concordato da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile domanda di concordato in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile domanda di concordato
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