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Istanza di assegnazione beni a seguito di incanto andato deserto – Modello

In questa pagina è disponibile un modello istanza di assegnazione beni a seguito di incanto andato deserto da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio istanza di assegnazione beni a seguito di incanto andato deserto
  • Modello istanza di assegnazione beni a seguito di incanto andato deserto da scaricare

Riferimenti Normativi

Una corretta istanza di assegnazione dopo un incanto andato deserto si costruisce partendo dal dato normativo oggi vigente: l’assegnazione nell’espropriazione immobiliare è disciplinata dagli articoli 588, 589 e 590 c.p.c., con il raccordo dell’articolo 506 sul valore minimo dell’assegnazione e con la possibilità, introdotta dal 2016, di chiedere l’assegnazione a favore di un terzo ai sensi dell’articolo 590-bis. La domanda non si presenta “dopo” l’esperimento di vendita deserto, ma prima: la legge vuole che ogni creditore la depositi entro il termine che scade dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, per il caso in cui questa non abbia luogo. È un termine funzionale a consentire al giudice dell’esecuzione di provvedere immediatamente, se all’udienza risulta che l’incanto o – più spesso, oggi – la vendita senza incanto non hanno avuto esito. Il testo dell’articolo 588, nel formale aggiornamento in Gazzetta Ufficiale, ha abbandonato il riferimento esclusivo all’“incanto” proprio perché l’istanza può operare tanto nel modello con incanto quanto nel senza incanto. La giurisprudenza e la prassi più recenti trattano quel termine come perentorio: l’istanza presentata oltre la soglia dei dieci giorni è dichiarata inammissibile e, se non vi sono domande utilmente proposte, il giudice non può far luogo all’assegnazione.

Il contenuto della domanda è tipico e non disponibile: l’articolo 589 impone che l’istanza contenga un’offerta di pagamento pari almeno alla somma determinata dall’articolo 506 (spese di esecuzione e crediti di grado anteriore rispetto all’offerente) e, insieme, non inferiore al prezzo base fissato per l’esperimento di vendita cui l’istanza si riferisce. Ciò significa che il minimo giuridico è il maggiore fra i due valori, e nulla vieta al creditore di offrire un importo più elevato. Se l’istanza è stata depositata nei tempi e la vendita non ha luogo per mancanza di offerte pari almeno al prezzo base, il giudice provvede sull’assegnazione, fissa il termine per il versamento dell’importo offerto ed emette poi il decreto di trasferimento ex articolo 586. Nel caso in cui siano pervenute più istanze, la regola ricavata da testi e prassi è che prevale l’offerta economicamente più conveniente, non essendo prevista una “gara” tra istanze ma una valutazione comparativa a tutela del miglior soddisfacimento della massa. Se invece in vendita è stata presentata un’offerta almeno pari al prezzo base, l’immobile dev’essere aggiudicato e non può disporsi l’assegnazione.

Quando non vi siano domande di assegnazione, oppure il giudice ritenga di non accoglierle, la legge gli affida alternative precise: può disporre l’amministrazione giudiziaria ex articoli 592 e seguenti, oppure fissare un nuovo esperimento di vendita e, solo se ritiene realistico ottenere con l’incanto un prezzo superiore alla metà del valore ex articolo 568, tornare al modello con incanto. Questa funzione di “snodo” è demandata all’articolo 591 c.p.c. ed è centrale anche nelle procedure attuali, nelle quali – per effetto delle riforme – la vendita telematica senza incanto è la regola e l’incanto è divenuto eventuale. Di qui la ragione per cui, se si vuole davvero che l’assegnazione sia una strada percorribile dopo un tentativo deserto, la domanda dev’essere già agli atti prima dell’udienza di vendita.

Sul piano operativo, l’istanza efficace identifica la procedura per numero di R.G.E., richiama l’ordinanza di vendita e l’esperimento cui si riferisce, dichiara espressamente l’importo offerto nel rispetto della doppia soglia legale, indica se l’assegnazione è chiesta per il creditore o per un terzo e, in questo secondo caso, si coordina con l’articolo 590-bis: se l’assegnazione viene disposta a favore di terzo, il creditore deve depositare in cancelleria, entro cinque giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del provvedimento, il nome del terzo e la sua dichiarazione di volerne profittare; se manca questa dichiarazione, il trasferimento è fatto a favore del creditore istante. Il provvedimento di assegnazione è reso con ordinanza e si colloca nel percorso che conduce al decreto di trasferimento, una volta eseguito il versamento nei termini stabiliti.

Due precisazioni aiutano a evitare errori frequenti. La prima riguarda il rapporto con la vendita: l’istanza è “per il caso in cui la vendita non abbia luogo”, dunque non consente di scavalcare un’offerta valida pari almeno al prezzo base; lavora, invece, come rete di sicurezza quando l’esperimento va deserto o quando, pur essendoci offerte, il prezzo raggiunto non arriva alla soglia minima legale legata al “prezzo base”. La seconda attiene alla tempistica: se non è stata presentata nei dieci giorni antecedenti l’udienza, l’istanza non è utilizzabile per quell’esperimento, e la via dell’assegnazione potrà essere ripercorsa solo in vista del successivo calendario di vendita, mentre in difetto il giudice dovrà muoversi tra amministrazione e nuova vendita secondo l’articolo 591. Gli arresti più recenti e gli studi pratici confermano tanto la struttura “condizionata” dell’istanza quanto la natura perentoria del termine.

Esempio istanza di assegnazione beni a seguito di incanto andato deserto

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza di assegnazione beni a seguito di incanto andato deserto.

ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI BENE IMMOBILE PIGNORATO

Nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. …. R.ES. promossa da:
Sig. …., nato a …. il …., domiciliato presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a margine di ….;
– creditore procedente
CONTRO
Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., residente in …. via …. n. ….,
– debitore esecutato
* * *
PREMESSO CHE
– l’istante è creditore procedente nella suindicata procedura esecutiva, instaurata nei confronti del Sig. …. per la somma di € …., in forza di …., nella quale è stato pignorato il seguente bene immobile ….;
– in data …. Il Giudice Dott. …. con provvedimento del …. disponeva l’amministrazione giudiziaria dell’immobile pignorato, nonostante l’istante avesse chiesto
l’assegnazione del bene, offrendo il pagamento della somma di € ….;
– l’amministrazione giudiziaria non ha dato risultati in quanto ….;
– si rende pertanto, necessario, previa la cessazione dell’amministrazione giudiziaria, disporre l’assegnazione del bene o, in mancanza, procedere a un nuovo incanto;
Tutto ciò premesso, il Sig. …., come sopra rappresentato e difeso,
INSTA
affinché l’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione Voglia, previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti e liquidazione delle spese, disporre l’assegnazione in favore dell’istante dell’immobile pignorato e, in subordine, provvedere alla fissazione di un nuovo incanto.
Luogo, data.
(Avv. ….

Modello istanza di assegnazione beni a seguito di incanto andato deserto da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di assegnazione beni a seguito di incanto andato deserto in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

Icona
Fac simile istanza di assegnazione beni a seguito di incanto andato deserto
1 file(s)
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