In questa pagina è disponibile un modello istanza di estinzione del processo per inattività delle parti da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
L’estinzione per inattività ex art. 307 c.p.c. è la chiusura “per inerzia” del processo quando, dopo la notificazione dell’atto introduttivo, nessuno si costituisce nei termini o, dopo la costituzione, la causa viene cancellata dal ruolo e non viene riassunta per tempo. La norma fissa un termine perentorio di tre mesi per la riassunzione davanti allo stesso giudice: decorre, a seconda dei casi, dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all’art. 166 c.p.c. o dalla data del provvedimento di cancellazione; se il termine non è rispettato, il processo si estingue. Il testo chiarisce anche che, una volta riassunto, il processo si estingue se nessuno si costituisce o se il giudice, nei casi previsti, dispone una nuova cancellazione. La regola vale, salvo le discipline specifiche richiamate dallo stesso art. 307 (tra cui l’art. 181 sulla mancata comparizione e l’art. 290 sulla contumacia dell’attore), e copre anche le ipotesi in cui la legge o il giudice fissino un termine per rinnovare la citazione o proseguire, riassumere o integrare il giudizio, con il vincolo che l’eventuale termine “giudiziale” non può essere inferiore a un mese né superiore a tre. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore o con sentenza del collegio.
Il rapporto con l’art. 181 è cruciale perché, se alla prima udienza nessuna parte compare e alla successiva si ripete l’assenza, il giudice cancella la causa dal ruolo e dichiara immediatamente l’estinzione, senza che occorra riassumere: è per questo che l’art. 307 salva espressamente il disposto dell’art. 181. Allo stesso modo, l’art. 290 disciplina la contumacia dell’attore e consente la prosecuzione solo se lo chiede il convenuto, altrimenti la causa è cancellata ed il processo si estingue. Queste due norme delimitano le situazioni in cui l’estinzione è “contestuale” alla cancellazione o alla dichiarazione di contumacia e non passa dalla riassunzione.
Quando, invece, l’estinzione dipende dal mancato rispetto del termine per riattivare la causa, l’iniziativa utile è una istanza di parte perché il giudice dichiari l’estinzione per inattività, allegando il fatto generatore (cancellazione, trasferimento del processo, ordine di integrazione o rinnovazione) e la scadenza del relativo termine: la natura “ipso iure” della fattispecie consente al giudice di provvedere anche d’ufficio, ma l’istanza velocizza la definizione. Sul piano delle forme, la riassunzione che si intendeva evitare si fa ordinariamente con “comparsa di riassunzione” ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., che deve riportare i dati del processo, il richiamo dell’atto introduttivo e l’udienza di comparizione; la sua omissione nel termine perentorio è ciò che apre la strada alla declaratoria estintiva. Oggi gli atti si depositano telematicamente nel PCT, secondo la disciplina generale sul deposito degli atti di parte.
La decisione che dichiara l’estinzione è adottata con ordinanza e, se pronunciata fuori udienza, è comunicata dalla cancelleria; contro l’ordinanza del giudice istruttore è ammesso reclamo al collegio e, se l’estinzione è stata dichiarata dal collegio, è ammesso l’appello. La giurisprudenza e le raccolte codicistiche confermano che, se il collegio respinge il reclamo, provvede con sentenza, mentre se lo accoglie emette ordinanza non impugnabile che detta anche i provvedimenti per la prosecuzione. Questo circuito rimediale è quello segnato dall’art. 308 c.p.c. nella sua formulazione attuale.
Gli effetti della chiusura sono quelli dell’art. 310 c.p.c.: l’estinzione non estingue l’azione, sicché la domanda può essere riproposta; rende inefficaci gli atti del processo, ma non travolge le sentenze di merito pronunciate nel suo corso né le pronunce sulla competenza; le prove raccolte non fanno stato, ma possono essere valutate come argomenti di prova nel nuovo giudizio alla luce dell’art. 116 c.p.c. Resta distinta la regola speciale del giudizio di rinvio dopo cassazione, dove l’omessa riassunzione ha effetti più incisivi previsti dall’art. 393 c.p.c., come ricordano i repertori aggiornati.
Esempio istanza di estinzione del processo per inattività delle parti
In questa sezione è possibile trovare un esempio di istanza di estinzione del processo per inattività delle parti per Cassazione.
ISTANZA DI ESTINZIONE
nella causa portante il n. …. R.G. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
* * *
Ill.mo Sig. Giudice Istruttore,
Sig. …., codice fiscale n. …., nato a …., residente in …., via …., n. …., elettivamente domiciliato
in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., codice fiscale n. …., P.E.C. (indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio Ordine) ……..it, fax n. …., che lo rappresenta e
difende in virtù di procura stesa in calce a ….
PREMESSO
– che, con atto di citazione notificato in data …. è stato convenuto in giudizio dal Sig. …. per fare accertare e dichiarare ….e, per l’effetto, condannare ….;
– che all’udienza del …. la causa è stata cancellata dal ruolo per i seguenti motivi ….;
– che da tale data è trascorso più di un anno (oppure) sono trascorsi più di tre mesi senza che processo sia stato riassunto.
Tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., dichiarare estinto il predetto processo.
…, lì ….
(Avv. ….
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI
IL CANCELLIERE
Modello istanza di estinzione del processo per inattività delle parti da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di estinzione del processo per inattività delle parti in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.