In questa pagina è disponibile un modello istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo informatico da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
L’istanza con cui un avvocato chiede la “visibilità temporanea” di un fascicolo informatico serve a colmare la distanza, oggi quasi esclusivamente digitale, che separa le parti non ancora costituite (o i nuovi difensori subentranti) dal patrimonio documentale già caricato in cancelleria. Il perno giuridico dello strumento è costituito dalle regole tecniche dettate dal D.M. 44/2011, integrate dal provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014 e dalla sua più recente modifica del 30 luglio 2021: questi atti stabiliscono che l’accesso da remoto al fascicolo, di regola riservato ai soggetti già costituiti, può essere aperto “a tempo” se la cancelleria, ricevuta un’apposita richiesta telematica, accredita l’avvocato tra gli utenti abilitati esterni per la sola durata necessaria allo svolgimento delle attività difensive.
La prassi operativa, descritta nei vademecum ministeriali e ripresa dai singoli tribunali, impone che l’istanza sia predisposta in formato PDF-nativo, firmata digitalmente e depositata attraverso il canale del Processo Civile Telematico selezionando, nel redattore, il registro e il ruolo corrispondenti al procedimento e qualificando l’atto come “richiesta di visibilità” o “atto generico” a seconda del software utilizzato. Alla busta devono essere allegati la procura o la delega specifica della parte, l’eventuale atto notificato che giustifica l’interesse e l’indicazione puntuale del numero di ruolo; il sistema restituisce le consuete quattro PEC di accettazione e, se la richiesta supera i controlli di cancelleria, genera un biglietto di notifica con cui l’ufficio comunica l’apertura della finestra di consultazione.
L’autorizzazione non ha un termine fisso a livello nazionale: i sistemi di gestione impongono di norma una durata che oscilla tra ventiquattro e quarantotto ore – termine visualizzato nella dicitura “concessa autorizzazione alla consultazione dal… al…” che compare nello storico del fascicolo – ma ogni tribunale può estendere o ridurre quella soglia in base al proprio protocollo interno. Scaduta la finestra, la visibilità viene revocata in automatico e l’avvocato deve, se necessario, ripresentare una nuova istanza motivando il perdurare dell’interesse. L’accesso, inoltre, attribuisce le stesse prerogative di un difensore costituito (download, salvataggio e stampa degli atti), ma non consente il deposito di nuovi documenti finché la parte non abbia formalizzato la propria costituzione nel giudizio. Sotto il profilo soggettivo la legittimazione appartiene unicamente agli “soggetti abilitati esterni” di cui all’art. 2 D.M. 44/2011, vale a dire gli avvocati iscritti all’albo (o i praticanti abilitati) titolari di indirizzo PEC registrato presso il loro Ordine; non sono ammesse deleghe ad ausiliari di studio. L’interesse deve essere concreto e attuale: la cancelleria può negare l’accesso se la richiesta si limita a formule generiche o se è già decorso il termine per proporre.
Il mancato rispetto dei requisiti formali genera un diniego espresso o, più spesso, l’invio di un messaggio di rifiuto “informatico” nel registro eventi; contro questo esito è ammesso reclamo al direttore di cancelleria oppure istanza al magistrato istruttore perché, con decreto, ordini la visibilità quando ravvisi un pregiudizio del diritto di difesa. La giurisprudenza di merito accoglie tali ricorsi soprattutto nei procedimenti monitori ed esecutivi, in cui l’accesso al fascicolo è condizione di effettività per redigere opposizione o intervento tempestivi.
Una volta ottenuta la visibilità, l’avvocato deve trattare i documenti nel rispetto della normativa privacy: le specifiche tecniche ministeriali qualificano i dati del fascicolo come “dati giudiziari” e ne impongono l’utilizzo esclusivo per gli scopi dichiarati. Ogni diffusione extra-processuale espone il professionista alle sanzioni di cui al GDPR e alle regole deontologiche forensi. L’accesso temporaneo non incide, infine, sulle spese: il prelievo di copie semplici resta gratuito in ambiente digitale, mentre le copie conformi continuano a essere soggette ai diritti di copia di cui al Testo unico sulle spese di giustizia.
Esempio istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo informatico
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo informatico.
Istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo informatico
n. _____/R.G anno________.
Il./La Sig./Sig.ra/soc.______________, cod. fisc./P.IVA ___________________________, residente/con sede __________________________, rappresentato/a e difeso/a ai fini del presente atto dall’Avv. ____________, cod. fisc. __________________, con studio in _____________________, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto.
Premesso che il/la Sig./Sig.ra./La Soc. ____________ è parte del procedimento in epigrafe indicato;
CHIEDE
avendone interesse
ai fini dell’eventuale proposizione dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. _________
(se si tratta di procedimento ordinario) a fini difensivi, dovendo procedere all’esame di atti, documenti e provvedimenti depositati nel fascicolo informatico,
CHIEDE
che il Sig. Cancelliere voglia consentire allo scrivente Avvocato la consultazione da remoto del fascicolo telematico per il tempo necessario all’espletamento delle anzidette attività difensive.
Con osservanza.
Avv. _____________________
Modello istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo informatico da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo informatico in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.