In questa pagina è disponibile un modello istanza per la sospensione del processo esecutivo da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti normativi
Nel nostro sistema l’esecuzione può essere fermata per ragioni diverse e con strumenti diversi. Quando esiste un contrasto sul diritto a procedere si invoca la sospensione per “gravi motivi” ex art. 624 c.p.c.; quando, invece, tutte le parti titolate vogliono prendere tempo per definire un accordo, ristrutturare il debito, chiudere trattative o attendere un evento utile alla composizione, la strada è l’art. 624-bis c.p.c., che disciplina la sospensione su istanza delle parti. La norma attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di sospendere il processo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, ma solo se la domanda proviene da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e previa audizione del debitore. Non è, dunque, un rimedio “del debitore”: è uno strumento volontario e concordato di gestione della procedura, attivabile una soltanto volta nell’intero corso dell’esecuzione. Il testo vigente chiarisce anche la scansione decisionale e gli adempimenti pubblicitari: il giudice provvede entro dieci giorni dal deposito dell’istanza e, se la accoglie, quando ricorrono le ipotesi di pubblicità di cui all’art. 490, comma 2, dispone che entro i cinque giorni successivi l’ordinanza sia comunicata al custode e pubblicata sullo stesso sito sul quale è collocata la relazione di stima. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore, sentito comunque il debitore
Il potere di sospensione concordata ha precisi limiti temporali per la proposizione dell’istanza, che servono a non compromettere l’assetto della vendita. Nelle espropriazioni immobiliari la domanda può essere presentata fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto; se la vendita senza incanto non ha luogo, il termine ultimo diventa quindici giorni prima dell’incanto. Per le espropriazioni mobiliari l’istanza è proponibile non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della vendita se questa deve svolgersi nel luogo di custodia, e comunque prima della pubblicità commerciale, ove disposta. Nel pignoramento presso terzi, superato il momento della dichiarazione del terzo, l’istanza non è più proponibile. La norma prevede inoltre un onere di impulso alla scadenza della sospensione: entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato dal giudice, la parte interessata deve chiedere la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire. Su questi passaggi la prassi organizzativa degli uffici giudiziari è coerente con la lettera della legge.
Il perimetro soggettivo è essenziale: devono attivarsi tutti i creditori muniti di titolo esecutivo; non è richiesto il consenso degli eventuali intervenuti non titolati, che non rientrano nella formula legale, mentre il debitore va sentito dal giudice prima di concedere la misura. La ratio è chiara: la sospensione 624-bis è un atto di governo della procedura che incide sulla tutela di tutti i creditori che possono far valere il titolo in quella sede. I principali repertori e commentari confermano questo assetto, evidenziando che l’istanza ha natura di impulso processuale proprio dei soli creditori “titolati”. L’effetto pratico della sospensione concordata è quello di congelare l’intera esecuzione per il tempo fissato nell’ordinanza, senza estinguerla. Trattandosi di provvedimento revocabile “in qualsiasi momento”, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il creditore può anche sollecitare la prosecuzione prima del decorso del termine di sospensione, atteso che la richiesta di fissazione dell’udienza di prosecuzione si risolve in un minus rispetto all’istanza di revoca; allo scadere della sospensione, resta comunque l’onere di attivarsi entro dieci giorni per far rientrare la procedura in corso. Questo inquadramento è stato messo a fuoco in pronunce recenti e nella manualistica aggiornata.
Sul piano operativo, l’istanza deve identificare con precisione la procedura esecutiva, indicare i creditori muniti di titolo che la sottoscrivono congiuntamente, spiegare perché la sospensione è funzionale alla definizione della vicenda (trattative in stato avanzato, piano di rientro, attesa di dismissioni o di liquidità, atti di composizione negoziata) e proporre una durata compatibile con il limite legale massimo. È opportuno dare atto dell’audizione del debitore o, dove si depositi l’istanza, chiedere al giudice di fissarla in tempi rapidi, tenendo conto del termine per provvedere. Nelle vendite già pubblicizzate secondo l’art. 490, la parte istante curerà che l’ordinanza, se concessa, sia tempestivamente comunicata al custode e pubblicata sul portale indicato, perché la comunicazione e la pubblicazione entro i cinque giorni sono un adempimento imposto dalla legge e incidono sulle aspettative dei terzi offerenti. In mancanza dei presupposti o dei termini, l’istanza è destinata al rigetto; in presenza di mutamenti rilevanti, ciascun creditore titolato può invece domandare la revoca, con nuova audizione del debitore.
Esempio istanza per la sospensione del processo esecutivo
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza per la sospensione del processo esecutivo.
ISTANZA PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
Nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. _/__ R.ES. promossa da:
Sig. …., nato a …. il …., domiciliato presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a
margine di ….;
– creditore procedente
CONTRO
Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., residente in …. via …. n. ….,
– debitore esecutato
* * *
PREMESSO CHE
– l’istante è creditore procedente nella procedura esecutiva suindicata nei confronti di …. per un credito di € …. in forza di ….;
– nella predetta procedura esecutiva è l’unico creditore munito di titolo esecutivo;
– pertanto, l’istante intende chiedere la sospensione del processo esecutivo per …. al fine di ….;
INSTA
affinché l’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione Voglia, ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c., sentito il parere del debitore esecutato, disporre la sospensione della procedura
esecutiva suindicata.
Luogo, data.
Modello istanza per la sospensione del processo esecutivo da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza per la sospensione del processo esecutivo in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.