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Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo – Modello

In questa pagina è disponibile un modello istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo
  • Modello istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo da scaricare

Riferimenti normativi

Quando si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata prima che l’esecuzione inizi, lo strumento è l’opposizione al precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., da proporre con atto di citazione al giudice competente per materia o valore e per territorio ai sensi dell’art. 27 c.p.c. In quel giudizio si inserisce l’istanza con cui si chiede al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo. La norma, nel testo vigente, attribuisce espressamente questo potere “su istanza di parte” in presenza di gravi motivi e consente anche una sospensione parziale quando il diritto del creditore sia contestato solo per una parte: in tal caso l’inibitoria opera limitatamente alla quota contestata.

La sospensione ex art. 615, primo comma, incide sul titolo e ne disattiva provvisoriamente la forza esecutiva; non è, tecnicamente, una sospensione del processo esecutivo, perché quel processo non è ancora iniziato. È diverso, e successivo, il meccanismo dell’art. 624 c.p.c., che riguarda la sospensione del processo esecutivo già in corso quando sia stata proposta opposizione all’esecuzione o di terzo: in quel caso decide il giudice dell’esecuzione e la legge consente di sospendere il processo, con o senza cauzione, sempre al ricorrere di gravi motivi. La distinzione non è terminologica ma pratica: prima dell’inizio dell’esecuzione si chiede l’inibitoria dell’efficacia del titolo; dopo l’inizio, si chiede lo stop del processo esecutivo.

L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva si valuta secondo uno standard che la giurisprudenza riconduce ai “gravi motivi”, nozione che implica una delibazione sommaria sulla fondatezza dell’opposizione e, in via coerente con la tutela cautelare, l’esigenza di prevenire pregiudizi non altrimenti riparabili. La natura cautelare del provvedimento trova un riflesso anche nel regime delle impugnazioni: le Sezioni Unite hanno affermato che l’ordinanza con cui il giudice dell’opposizione ex art. 615, primo comma, decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. davanti al collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico (o al collegio del circondario del giudice di pace che l’ha emessa). In corso di esecuzione, invece, il potere di sospendere ex art. 624 c.p.c. spetta al giudice dell’esecuzione e il provvedimento è per sua natura revocabile o modificabile.

La competenza e la forma dipendono dal momento in cui si agisce. Prima dell’inizio dell’esecuzione si propone citazione in opposizione al precetto davanti al giudice individuato dall’art. 27 c.p.c., e in quel giudizio si formula l’istanza inibitoria sul titolo, anche limitatamente alla parte contestata. Dopo l’avvio, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa l’udienza e i termini per la notifica; va ricordato che, nell’espropriazione, l’opposizione è inammissibile se proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o dimostrata impossibilità non imputabile di proporla prima. Queste scansioni e preclusioni sono testualmente previste nel secondo comma dell’art. 615 c.p.c. e incidono direttamente sulla strategia difensiva.

Sul piano degli effetti, la sospensione ex art. 615 neutralizza provvisoriamente la spendibilità esecutiva del titolo e impedisce al creditore di intraprendere o proseguire atti fondati su di esso finché dura l’inibitoria; se l’esecuzione fosse già iniziata, la misura pertinente diventa la sospensione del processo esecutivo ex art. 624, con i correlati poteri del giudice e l’eventuale imposizione di cauzione. Anche nel circuito dell’art. 624 l’ordinanza è espressamente caratterizzata come revocabile o modificabile in relazione all’andamento del giudizio di opposizione e alle sopravvenienze che ne mutino il quadro cautelare.

Esempio istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

Tribunale ordinario di __
Atto di citazione in
opposizione ex art. 615 c.p.c.
(conforme alle novità introdotte con il Correttivo della Riforma Cartabia)

La società Alfa, con sede in __, via __ n° __ (Cod. fisc. e P.Iva __), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. __,

o il Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __), residente in __ alla via __ n. __,

elettivamente domiciliata in __, alla via __, presso lo studio dell’Avv. __ (cod. fisc. __), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di PEC __, espone quanto segue.

Premesso in fatto

(inserire un’esposizione analitica del fatto)

con atto di precetto notificato in data __, il Sig./Sig.ra o la Società Alfa intimava a __ di pagare l’importo complessivo di Euro __, oltre interessi e spese, in virtù di __;
In punto di fatto, va precisato che __ (ricorda di indicare i documenti e/o i testi che forniscono la prova di quanto si deduce)
Diritto

(indicare le ragioni di diritto e, in particolare, le contestazioni del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Le condizioni dell’esecuzione che si contestano sono:

il fondamento dell’azione esecutiva. N.B.: Per i titoli giudiziari e i titoli esecutivi stragiudiziali, la contestazione è possibile solo per fatti posteriori alla formazione del titolo.
le persone. Si può contestare la legittimazione attiva e passiva.
l’oggetto. Si contesta il diritto di procedere in relazione a determinati beni.
Si impugna per una questione di merito quando si nega il diritto.

Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto
(Indicare il fumus boni iuris e il periculum in mora, posti a fondamento dell’istanza cautelare di sospensione)Considerato che, alla luce di quanto evidenziato,
concorrono i gravi motivi ex art. 615 c.p.c. per come analiticamente motivati in narrativa;
ricorre senz’altro il fumus boni iuris, giacchè – come ampiamente argomentato e dedotto nel presente atto – __;
ricorre altresì il periculum in mora, atteso che la mancata sospensione
dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto __.
***

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, la Società __ o il Sig./Sig.ra __, come in epigrafe generalizzata, rappresentata e difesa, propone

opposizione

avverso l’atto di precetto notificato in data __, e a tal fine

cita

il sig. __, nel suo domicilio in __, via __ n° __ (o società __, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig. __ nella sua sede in __) a comparire dinanzi al Tribunale di __, nei suoi noti locali, sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del giorno __, alle ore di rito (Attenzione: il termine per comparire non deve essere inferiore a 120 giorni dalla notifica dell’atto di citazione), con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

in via cautelare, sospendere, ai sensi dell’art. 615, c.p.c., l’efficacia esecutiva del titolo, altresì dichiarando, se ritenuto di giustizia, nullo e/o privato di qualsiasi efficacia giuridica l’opposto atto di precetto;
in via principale, nel merito, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e in accoglimento della medesima dichiarare la nullità dell’esecuzione per inefficacia del precetto (ovvero l’insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata).
E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio, ivi compresa la fase cautelare, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della causa ammonta ad € __ e che di conseguenza il contributo unificato è pari ad € __.In via istruttoria:

si deferisce l’interrogatorio formale e/o giuramento decisorio del sig. __;
si chiede l’ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
vero che… ;
vero che… ;
Si indicano a testi i sig.ri:

…
…
si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:
atto di precetto notificato in data __
…
__, li __ (luogo e data)

Avv. ___ (Sottoscrizione avvocato)

Modello istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
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