In questa pagina è disponibile un modello istanza per la vendita senza incanto a mezzo commissionario da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti Normativi
Quando si chiede la vendita senza incanto “a mezzo commissionario” nell’espropriazione mobiliare, il binario processuale corre su tre norme: l’istanza di liquidazione ex art. 529 c.p.c., la scelta del modo di vendita ex art. 503 c.p.c. e, soprattutto, la disciplina della vendita tramite commissionario ex art. 532 c.p.c. Se i beni pignorati sono veicoli, la cornice si completa con l’art. 521-bis c.p.c., che regola pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi destinandone la consegna all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG). In pratica, il creditore procedente o l’intervenuto munito di titolo presenta l’istanza di vendita; il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, può disporre la vendita senza incanto oppure incaricare un commissionario, di regola l’IVG del circondario o, con provvedimento motivato, altro soggetto specializzato iscritto nell’elenco ex art. 169-sexies disp. att. c.p.c. Il riferimento all’IVG è espresso tanto nel 521-bis, per la presa in carico e la custodia dei veicoli pignorati, quanto nel 532, per la conduzione della vendita in qualità di commissionario.
L’istanza si presenta dopo il decorso del termine di cui all’art. 501 c.p.c. e può essere depositata fuori udienza in forma di ricorso o formulata oralmente in udienza; è sufficiente che indichi il pignoramento a cui si riferisce e solleciti la vendita dei beni pignorati, lasciando al giudice la scelta tra vendita senza incanto “pura” e vendita tramite commissionario. Sull’istanza, il giudice fissa l’udienza di audizione e adotta il provvedimento di autorizzazione alla vendita o di assegnazione; nei casi di “piccola espropriazione” senza interventi, può provvedere con decreto senza fissare udienza. Questa scansione, tipica dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, discende dagli artt. 529 e 530 c.p.c. e dal rinvio generale dell’art. 503 sulle modalità della vendita.
Quando la vendita è affidata al commissionario, l’art. 532 detta l’ossatura operativa: i beni sono consegnati all’IVG o, motivatamente, a un diverso soggetto specializzato che opera come commissionario; il giudice stabilisce regole e tempi, e – se il bene ha un valore desumibile da listini di borsa o di mercato – il prezzo non può scendere sotto il minimo ivi segnato. La norma, come aggiornata, riflette la fisiologia della vendita “a trattativa” gestita da un operatore qualificato e, dopo le riforme più recenti, convive con la possibilità di svolgere le operazioni in via telematica secondo il D.M. 32/2015. In concreto, molti uffici fissano un termine entro il quale il commissionario deve tentare la vendita e, se la vendita non riesce, ordinano la restituzione degli atti con relazione sull’attività svolta e sulla pubblicità eseguita.
Gli obblighi del commissionario sono tipizzati dall’art. 533 c.p.c.: assicurare agli interessati la possibilità di esaminare (anche con modalità telematiche) i beni almeno tre giorni prima dell’esperimento, non consegnare mai il bene all’acquirente prima dell’integrale pagamento del prezzo, adempiere agli oneri di pubblicità disposti dal giudice e riferire puntualmente sull’attività svolta. Il compenso è liquidato dal giudice con decreto; se la vendita non avviene nel termine fissato, il commissionario restituisce gli atti e documenta le iniziative adottate per reperire acquirenti.
Nel pignoramento di veicoli ex art. 521-bis, il legame con la vendita a mezzo commissionario è particolarmente stretto. Il pignoramento si esegue con notifica e trascrizione dell’atto che individua i mezzi da vincolare e contiene l’intimazione a consegnare, entro dieci giorni, veicolo e documenti all’IVG competente; al momento della consegna l’IVG assume formalmente la custodia e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante. Da qui in avanti, l’istanza ex art. 529 può domandare espressamente che si proceda a vendita tramite commissionario, valorizzando la disponibilità materiale del bene presso l’IVG e l’idoneità dell’ente a gestire le operazioni, spesso in via telematica. La lettera del 521-bis e le ricostruzioni dottrinali confermano questo circuito “custodia presso IVG → vendita a mezzo commissionario su provvedimento del giudice”.
Sul piano pratico, un’istanza ben costruita richiama il pignoramento e il verbale di consegna all’IVG (o documenta l’adempimento dell’intimazione di consegna se si procede ex 521-bis), chiede la vendita senza incanto a mezzo commissionario indicando l’IVG del circondario come soggetto esecutore o proponendo, con motivazione, un diverso operatore iscritto nell’elenco ex art. 169-sexies, sollecita la fissazione delle condizioni (termine, base di realizzo, pubblicità, modalità telematiche di gara) e si coordina con il flusso deciso dall’art. 530. La scelta tra vendita senza incanto “diretta” e vendita a mezzo commissionario resta nella discrezionalità del giudice alla luce dell’interesse dei creditori e delle caratteristiche del bene; lo si vede anche nelle ordinanze tipo degli uffici che, cessata l’operatività dell’IVG locale o in assenza di operatori specializzati, individuano case d’asta o piattaforme abilitate in qualità di commissionari.
Esempio istanza per la vendita senza incanto a mezzo commissionario
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza per la vendita senza incanto a mezzo commissionario.
TRIBUNALE CIVILE DI …
ISTANZA DI VENDITA TRAMITE COMMISSIONARIO
(ARTT. 521- BIS , 532 C.P.C.)
Nel procedimento di esecuzione forzata n. r. es. … promosso da:
BANCA … s.p.a. con sede legale in …, in persona del Sig. … e per questa procedura rappresentata e assistita dall’Avv. …, come in atti generalizzati
CONTRO
Società … s.r.l. con sede legale in …, in persona dell’amministratore unico Sig. …, rappresentato e assistito dagli Avv. …, debitrice esecutata, come in atti
A nome e per conto della propria assistita Banca …, creditrice procedente, il sottoscritto che la rappresenta in giudizio formula
ISTANZA DI VENDITA A MEZZO COMMISSIONARIO
dell’autoveicolo …, in proprietà della debitrice esecutata società …, pignorato con atto notificato alla medesima in data … e attualmente in custodia presso l’Istituto di vendite giudiziarie in ….
In proposito si osserva che la tipologia dei beni pignorati, di difficile collocazione commerciale e appartenenti ad un settore particolarmente specializzato, richiede che l’offerta venga diretta ad una potenziale clientela precisamente mirata e determinata, da raggiungere a mezzo di personale competente nel settore.
Unicamente un operatore qualificato, infatti, e conoscitore del mercato può riuscire a fornire un esito positivo e soddisfacente alla procedura esecutiva.
Per queste ragioni
CHIEDE
alla S.V., quale giudice dell’esecuzione, di disporre la vendita a mezzo commissionario dei beni pignorati come in atti, previa nomina eventuale di uno stimatore nella persona di soggetto dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale.
Luogo e data …
Firma Avv. …
Modello istanza per la vendita senza incanto a mezzo commissionario da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza per la vendita senza incanto a mezzo commissionario in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.