In questa pagina è disponibile un modello istanza di proroga del termine per allegare al ricorso la documentazione prevista dall’art. 567 cpc da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
La richiesta di proroga del termine per allegare al ricorso di vendita la documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. funziona solo se è costruita intorno a tre capisaldi testuali: il termine iniziale di deposito, la natura “una tantum” della proroga per giusti motivi e la diversa ipotesi, autonoma rispetto alla proroga, dell’integrazione quando la documentazione sia stata depositata tempestivamente ma risulti incompleta. Il dato oggi vigente prevede che, decorsi dieci giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o l’intervenuto munito di titolo depositino l’istanza di vendita allegando l’estratto catastale e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato compiute nei vent’anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, documentazione che può essere sostituita dalla certificazione notarile sostitutiva “ventennale”. Il termine di deposito è di quarantacinque giorni e può essere prorogato una sola volta, su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per non oltre ulteriori quarantacinque giorni; se la documentazione è stata depositata in tempo ma risulta incompleta, il giudice assegna al creditore un distinto termine di quarantacinque giorni per completarla.
Il momento da cui decorrono i quarantacinque giorni è oggetto di un orientamento non del tutto univoco, che occorre conoscere per impostare correttamente la richiesta. Una prima lettura, fatta propria da parte della dottrina e della prassi, sostiene che il legislatore abbia ridotto il termine da sessanta a quarantacinque giorni senza mutarne il dies a quo, che resterebbe collegato al deposito dell’istanza di vendita; in quest’ottica il fascicolo “resta sospeso” per quarantacinque giorni per consentire al creditore di acquisire e allegare la documentazione. Un diverso orientamento, pure diffuso nelle prassi di merito e in contributi specialistici, riancora il termine di quarantacinque giorni al compimento del pignoramento, muovendo dall’idea che la funzione acceleratoria della riforma imponga al procedente di attivarsi subito dopo la notifica del pignoramento, e non solo dopo il deposito dell’istanza. La conseguenza pratica è importante: se il tuo tribunale segue la seconda linea, la diligenza nel richiedere immediatamente le visure o l’incarico notarile diventa decisiva per dimostrare i “giusti motivi” della proroga quando i ritardi non sono imputabili alla parte.
Che cosa deve dimostrare l’istanza perché la proroga venga accordata? La giurisprudenza di merito più recente insiste sul fatto che la riduzione dei tempi, voluta dal d.lgs. 149/2022, impone al creditore un’attivazione tempestiva e documentata: non bastano richiami generici ai carichi di lavoro di Conservatorie o Catasto, ma vanno provati gli impedimenti non imputabili (richieste protocollate, ricevute dei pagamenti dei diritti, PEC di sollecito, incarico notarile tempestivo, difficoltà oggettive di ricostruzione ventennale). In assenza di questa diligenza, i “giusti motivi” difettano e la proroga non dovrebbe essere concessa. Al contrario, quando l’attivazione è stata tempestiva e l’impedimento è oggettivo, la proroga “una tantum” fino ad altri quarantacinque giorni è coerente con la lettera dell’articolo e con l’interesse alla celere prosecuzione.
La distinta ipotesi dell’integrazione opera su un piano diverso: se il deposito è avvenuto nei termini (originari o prorogati) ma i documenti sono incompleti, il giudice non può autorizzare la vendita e deve assegnare un ulteriore termine per completare il corredo documentale. Non si tratta di una “seconda proroga”, bensì di un meccanismo di completamento che presuppone la tempestività del primo deposito e che consente di evitare estinzioni per meri difetti integrabili. Commentari e schede operative evidenziano questa distinzione, utile anche per calibrare il petitum dell’istanza: quando c’è stato un deposito pur parziale nei termini, si chiede l’integrazione; quando il deposito non è stato possibile nel termine, si chiede la proroga per giusti motivi.
Le conseguenze del mancato rispetto del termine non sono irrilevanti e, proprio per questo, la proroga va chiesta in tempo utile. In linea generale, se la documentazione non viene depositata entro i quarantacinque giorni (eventualmente prorogati), oppure se, depositata in tempo, non viene integrata nel termine assegnato, il giudice non può disporre la vendita e deve dichiarare l’estinzione secondo lo schema delle “cause tipiche” legate all’inefficacia del pignoramento; viceversa, se il giudice ha erroneamente disposto la vendita nonostante il deposito tardivo e quel vizio non è stato fatto valere con tempestiva opposizione, la tardività resta sanata e non potrà più condurre all’estinzione, restando eventualmente in gioco solo l’incompletezza del corredo e il relativo ordine di integrazione. Su questo punto si registra un allineamento tra massime di legittimità e approfondimenti dottrinali, che distinguono nettamente il tardivo deposito non sanato dall’ipotesi dell’ordinanza di vendita già emessa e non impugnata.
Redigere bene l’istanza significa, quindi, collocarla sul calendario giusto e provarne i presupposti. Nel testo vanno identificati la procedura e il pignoramento, indicata la regola temporale seguita dal foro di riferimento, descritte in modo circostanziato le attività già eseguite per acquisire i certificati ventennali o la certificazione notarile sostitutiva, allegate le ricevute e i solleciti, ed esplicitata la richiesta di proroga entro il tetto legale di quarantacinque giorni; in subordine, qualora sia già stato fatto un deposito parziale in tempo, occorre domandare l’assegnazione del termine di integrazione, chiarendo che si tratta dell’ipotesi distinta prevista dall’ultimo periodo del comma terzo dell’art. 567.
Per completezza, va ricordato che l’art. 567 c.p.c. consente la legittimazione anche all’esecutato per chiedere la proroga, soluzione che trova talora applicazione quando il debitore voglia evitare una chiusura della procedura per difetti sanabili del fascicolo, e che le ricerche devono comunque coprire i vent’anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, proprio per consentire la corretta notifica ai creditori iscritti e la graduazione dei diritti di prelazione. La funzione della documentazione non è formale: serve a verificare la titolarità del bene in capo all’esecutato e a costruire una distribuzione rispettosa dei ranghi, come chiarito anche da pronunce della Cassazione citate nei commentari.
Esempio istanza di proroga del termine per allegare al ricorso la documentazione prevista dall’art. 567 cpc
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza di proroga del termine per allegare al ricorso la documentazione prevista dall’art. 567 cpc.
ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE PER ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL’ART. 567 C.P.C.
Nella procedura esecutiva immobiliare n. …/… R.G.E. pendente innanzi al Giudice dell’Esecuzione, Dott. … .
Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione,
il Sig. …, nato a … il …, C.F. …, elettivamente domiciliato in …, via … n. …, presso lo studio dell’Avv. …, C.F. …, PEC …, che lo rappresenta e difende giusta procura, espone quanto segue.
In data … l’istante ha depositato istanza di vendita dell’immobile pignorato nella procedura n. … R.G.E., riservandosi di allegare l’estratto catastale e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato riferite ai venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, ovvero la certificazione notarile sostitutiva. Per ragioni non imputabili alla parte — già documentate e comprovate dalle richieste protocollate/PEC di sollecito/lettera d’incarico notarile del … — la produzione non potrà avvenire entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 567, comma 2, c.p.c.
Tanto premesso, il Sig. …, come sopra rappresentato e difeso,
chiede
ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c., che codesto Ill.mo Giudice voglia concedere una sola proroga del termine per il deposito della documentazione di cui al comma 2 per la durata massima di ulteriori quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine originario, ritenuti sussistenti i giusti motivi esposti.
Luogo e data ……………………………
Avv. ……………………………
Modello istanza di proroga del termine per allegare al ricorso la documentazione prevista dall’art. 567 cpc da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di proroga del termine per allegare al ricorso la documentazione prevista dall’art. 567 cpc in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.