In questa pagina è disponibile un modello istanza per l’estinzione della procedura esecutiva mobiliare da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti Normativi
L’estinzione nella fase esecutiva non è una scelta discrezionale del giudice: opera di diritto quando ricorrono i presupposti fissati dal codice e dev’essere dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza “non oltre la prima udienza successiva” al verificarsi della causa estintiva. La cornice di riferimento è negli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., integrati dall’art. 632 sugli effetti: la rinuncia agli atti da parte dei soggetti richiesti dalla legge, l’inattività delle parti rispetto ai termini perentori di legge o fissati dal giudice, e la doppia mancata comparizione all’udienza (salva quella in cui ha luogo la vendita) sono i tre binari tipici su cui corre l’estinzione, che il giudice fotografa con il provvedimento dichiarativo. Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione o che respinge l’eccezione è ammesso reclamo entro venti giorni, con il rito camerale previsto dall’art. 178 disp. att. c.p.c. e con decisione del collegio in forma di sentenza.
Nel mobiliare l’istanza ha innanzitutto la funzione di mettere il giudice nella condizione di verificare e dichiarare l’estinzione per la specifica causa maturata. Se la causa è la rinuncia agli atti, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione devono aver rinunciato il creditore pignorante e tutti gli intervenuti muniti di titolo esecutivo; dopo la vendita, la rinuncia deve provenire da tutti i creditori concorrenti. In opposizione, invece, quando la causa è l’inattività, l’istanza indica il termine perentorio non rispettato (ad esempio un termine fissato dal giudice per proseguire o riassumere, ovvero la mancata riattivazione entro dieci giorni dopo una sospensione “concordata” ex art. 624-bis), e chiede la declaratoria ex art. 630. Se l’estinzione discende dalla mancata comparizione di tutte le parti a due udienze consecutive, è la stessa scansione dell’art. 631 a guidare il giudice: rinvio d’ufficio dopo la prima assenza e dichiarazione di estinzione alla seconda.
Gli effetti giuridici sono quelli tipizzati dall’art. 632 c.p.c. e valgono anche per l’esecuzione mobiliare. Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione il giudice dispone sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento, dove esista un registro (per esempio nei mobili registrati come autoveicoli al PRA); se l’estinzione interviene prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, tutti gli atti esecutivi compiuti divengono inefficaci e i beni eventualmente appresi tornano nella disponibilità del debitore; se interviene dopo, la somma ricavata viene restituita al debitore. Nella stessa ordinanza il giudice liquida, ove richiesto, le spese tra le parti e i compensi dell’eventuale delegato, e il custode è tenuto a rendere il conto al debitore, che si discute e chiude davanti al giudice. La prassi degli uffici chiede spesso, per procedere materialmente alle cancellazioni nei registri, il certificato di mancato reclamo: un adempimento coerente con la struttura del rimedio impugnatorio previsto dall’art. 630.
Sul piano operativo l’istanza si deposita nel fascicolo dell’esecuzione mobiliare già pendente, è indirizzata al giudice dell’esecuzione e identifica con precisione il R.G.E., le parti e l’oggetto del pignoramento. Nel testo si descrive la causa estintiva maturata con i relativi estremi (rinunce sottoscritte dai soggetti richiesti dalla legge, scadenza non rispettata con indicazione del termine fissato, doppia assenza all’udienza con richiami ai verbali) e si chiede la declaratoria di estinzione con i provvedimenti consequenziali: cancellazione dell’eventuale trascrizione del pignoramento, restituzione dei beni se apprensi, liquidazione delle spese e dei compensi, istruzioni al custode per la resa del conto. Se l’istanza interviene all’esito di una sospensione concordata, è utile esplicitare la scadenza del periodo e l’assenza di istanze di prosecuzione tempestive, perché il combinato disposto dell’art. 624-bis e dell’art. 630 rende l’inerzia rilevante ai fini estintivi.
Esempio istanza per l’estinzione della procedura esecutiva mobiliare
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza per l’estinzione della procedura esecutiva mobiliare.
ISTANZA PER L’ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
Nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. …./…. R.ES. promossa da:
Sig. …., nato a …. il …., domiciliato presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a margine dell’atto di precetto;
– creditore procedente
CONTRO
Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., residente in …. via …. n. ….,
– debitore esecutato
* * *
PREMESSO CHE
– l’istante è creditore procedente nella procedura esecutiva suindicata nei confronti di …. per un credito di € …. in forza di ….;
– in data …., nei confronti del debitore è stato eseguito il sequestro dei seguenti beni mobili: …
valutati € ….;
– l’istante intende rinunciare agli atti esecutivi per i seguenti motivi: ….
INSTA
affinché l’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione Voglia dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva sopra indicata.
Chiede, inoltre, di voler autorizzare la restituzione del titolo esecutivo e del precetto.
Luogo, data.
Modello istanza per l’estinzione della procedura esecutiva mobiliare da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza per l’estinzione della procedura esecutiva mobiliare in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.