In questa pagina è disponibile un modello istanza di estinzione del processo esecutivo da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
Un’istanza di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’articolo 630 c.p.c. è l’atto con cui si chiede al giudice dell’esecuzione di prendere atto che la procedura si è spenta per inattività delle parti, cioè perché non è stata proseguita o riassunta entro i termini perentori fissati dalla legge o dal giudice. La norma, nel testo vigente, stabilisce che l’estinzione opera di diritto e deve essere dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi; l’ordinanza è comunicata alle parti e, se del caso, ai terzi pignorati anche a mezzo PEC o domicilio digitale. Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione, oppure contro il rigetto dell’eccezione di estinzione, è ammesso reclamo entro venti giorni, con le forme dell’art. 178 disp. att. c.p.c.; il collegio decide in camera di consiglio con sentenza. Dopo la sentenza n. 45/2023 della Corte costituzionale, il giudice che ha emesso l’ordinanza reclamata non può far parte del collegio che decide il reclamo.
L’istanza è lo strumento tipico del debitore, del creditore pignorante o dei creditori intervenuti per far rilevare formalmente la causa estintiva maturata, ma il provvedimento può essere adottato anche senza sollecitazione di parte, se il giudice accerta l’inattività. La giurisprudenza ha precisato che, quando l’inattività si è verificata in fase prodromica all’udienza ex art. 569 c.p.c. (vendita immobiliare), la “prima udienza successiva” che fa da limite preclusivo per dichiarare l’estinzione coincide, appunto, con l’udienza di comparizione ex art. 569: oltre quel momento, l’estinzione non può essere pronunciata per quelle pregresse inattività.
Le situazioni tipiche che generano l’inattività ex art. 630 sono quelle in cui il creditore non rispetta termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice. In immobiliare hanno rilievo soprattutto la perdita di efficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 497 c.p.c. per mancato impulso nei tempi, e il mancato deposito entro 45 giorni dal pignoramento della documentazione ipocatastale (o del certificato notarile sostitutivo) richiesta dall’art. 567 c.p.c., salvo la sola possibilità di integrazione se una parte di documenti sia stata tempestivamente depositata e il giudice conceda un ulteriore termine; in mancanza assoluta di deposito nel termine, il pignoramento perde efficacia e la procedura dev’essere dichiarata estinta. Si tratta di scansioni introdotte e puntualizzate dalla riforma Cartabia e confermate da prassi e commenti applicativi aggiornati.
Un’altra ricorrenza pratica è la fine del periodo di sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c.: entro dieci giorni dalla scadenza della sospensione, una parte interessata deve chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione; se l’istanza manca, la procedura può essere dichiarata estinta per inattività ai sensi dell’art. 630. La stessa norma consente il deposito dell’istanza anche prima della scadenza, mentre la sanzione per inerzia oltre il termine è proprio l’estinzione.
Sul come impostare l’istanza, la via corretta è indicare il numero di R.G.E., descrivere la causa estintiva maturata richiamando il termine violato e i relativi riferimenti (ad esempio la data del pignoramento e il mancato deposito dei documenti ex art. 567 entro 45 giorni, oppure la scadenza della sospensione ex 624-bis senza istanza di prosecuzione), chiedere la declaratoria di estinzione del processo esecutivo e gli effetti consequenziali, inclusa la cancellazione della trascrizione del pignoramento e la regolazione delle spese e dei compensi dell’eventuale delegato. Questi effetti sono tipizzati dall’art. 632 c.p.c., che impone sempre la cancellazione della trascrizione e consente al giudice di liquidare spese e compensi in seno alla stessa ordinanza.
Le conseguenze dell’estinzione dipendono dal momento in cui interviene: se è prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, gli atti compiuti divengono inefficaci; se è dopo, l’aggiudicazione resta ferma e la somma ricavata è restituita al debitore. In ogni caso l’ordinanza dispone la cancellazione del pignoramento; nella prassi, per eseguire materialmente la cancellazione nei registri immobiliari, è spesso richiesto un certificato di mancato reclamo che attesti la stabilità dell’ordinanza. Sono profili espressamente previsti dall’art. 632 c.p.c. e consolidati nella prassi applicativa degli uffici.
Quanto ai rimedi, il reclamo va proposto entro venti giorni dall’udienza in cui l’ordinanza è stata pronunciata, oppure dalla sua comunicazione se resa fuori udienza. Il provvedimento del collegio ha natura di sentenza ed è appellabile secondo le regole ordinarie; non è, di regola, esperibile ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza di estinzione o i provvedimenti consequenziali (per i quali, se si contesta l’atto successivo all’estinzione, resta l’opposizione ex art. 617 c.p.c.). La specialità del reclamo ex art. 630 quale rimedio “chiuso” in tema di estinzione è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza.
Esempio istanza di estinzione del processo esecutivo
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza di estinzione del processo esecutivo.
ISTANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
Nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. …./…. R.ES. promossa da:
Sig. …., nato a …. il …., domiciliato presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a margine dell’atto di precetto;
– creditore procedente
CONTRO
Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., domiciliato presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a margine di ….;
– debitore esecutato
* * *
PREMESSO CHE
– l’istante è debitore esecutato nella procedura esecutiva suindicata promossa da …. per un credito di € …. in forza di ….;
– in data …. è stato eseguito il sequestro dei seguenti beni mobili …. valutati € ….;
– contro tale sequestro il debitore ha proposto opposizione, con conseguente sospensione della procedura esecutiva con ordinanza del ….;
– l’opposizione è stata respinta in data …. con sentenza definitiva n. …. emessa dal …. di ….;
– il creditore non ha provveduto a riassumere il processo esecutivo nel termine di ….;
Tutto ciò premesso, il Sig. …., come sopra rappresentato e difeso,
INSTA
affinché l’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione Voglia, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., previa comparizione delle parti, dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva
sopra indicata per inattività delle parti.
Luogo, data
Modello istanza di estinzione del processo esecutivo da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di estinzione del processo esecutivo in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.