In questa pagina è disponibile un modello dichiarazione di rinuncia agli atti da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
Nel processo civile italiano la rinuncia agli atti è lo strumento con cui una parte chiede di chiudere il giudizio senza una decisione sul merito. La base normativa è l’articolo 306 del codice di procedura civile, che subordina l’estinzione del processo all’accettazione della rinuncia da parte delle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; l’accettazione non può contenere riserve o condizioni, altrimenti è inefficace. La legge precisa anche chi può rendere le dichiarazioni e in quale forma: la rinuncia e l’accettazione possono essere rese in udienza, a verbale, oppure con atti scritti sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori “speciali” e notificati alle altre parti. Se ricorrono questi presupposti, il giudice dichiara l’estinzione del processo. Quanto alle spese, la regola generale è che il rinunciante rimborsa le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro, con liquidazione effettuata dal giudice istruttore mediante ordinanza non impugnabile. Queste condizioni e conseguenze sono testualmente fissate nell’art. 306 c.p.c. pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’accettazione serve solo se la controparte è costituita, perché la norma si rivolge alle “parti costituite”. Quando il convenuto è rimasto contumace, la giurisprudenza ha chiarito che non occorre né notificargli la rinuncia né acquisire una sua accettazione; allo stesso modo, se la rinuncia è notificata prima che la controparte si costituisca, il provvedimento che dichiara l’estinzione non deve statuire sulle spese, poiché manca il presupposto stesso dell’accettazione e del rimborso in favore di una parte ancora non presente nel processo. Questi principi sono stati ribaditi in decisioni di merito e di legittimità e ripresi dalla manualistica operativa.
Gli effetti dell’estinzione vanno letti in combinato con l’articolo 310 c.p.c. L’azione sostanziale non si estingue e potrà essere riproposta, salva la disciplina della prescrizione; diventano invece inefficaci gli atti processuali compiuti, con una rilevante eccezione a tutela della stabilità delle decisioni: restano ferme le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza. La norma affida al giudice la valutazione delle prove già raccolte secondo l’art. 116, comma 2. Questo assetto distingue nettamente la rinuncia agli atti dalla rinuncia alla domanda (o “all’azione”), che è un atto dispositivo sul diritto sostanziale e non richiede accettazione della controparte.
Sul piano pratico l’atto di rinuncia funziona solo se è “pulito” nei presupposti formali e nei destinatari. È opportuno indicare con precisione il numero di ruolo, il giudice, le parti, dichiarare che si rinuncia “agli atti del giudizio” e specificare se si allega l’accettazione della controparte già costituita; quando la rinuncia o l’accettazione sono rese dal difensore, la procura deve attribuire potere speciale a compiere proprio quell’atto. Se la rinuncia è resa fuori udienza, l’atto va notificato alle altre parti, perché la legge pretende una dichiarazione sottoscritta e notificata; se è resa in udienza, si fa mettere a verbale. Una volta verificata la regolarità formale, il giudice dichiara l’estinzione con ordinanza; solo in presenza di contestazioni sulla validità della rinuncia o dell’accettazione, la prassi ammette una decisione in forma di sentenza. Queste coordinate discendono dalla lettera dell’art. 306 e dalla prassi ricostruita nei principali repertori. La regola sulle spese, come detto, pone in via generale il rimborso a carico del rinunciante; il giudice può discostarsi solo in presenza di un accordo tra le parti, che conviene inserire espressamente nell’atto, oppure quando la rinuncia è intervenuta prima della costituzione della controparte, ipotesi in cui, secondo l’indirizzo della Cassazione, il provvedimento di estinzione non deve proprio occuparsi delle spese. Anche su questo punto la giurisprudenza più recente ha ricondotto la soluzione direttamente al testo dell’art. 306, comma 4.
È utile, infine, evitare due frequenti confusioni. La prima riguarda la rinuncia all’impugnazione: nell’appello la rinuncia “di merito” non necessita dell’accettazione dell’appellato e conduce al consolidamento della decisione impugnata, restando comunque ferma la regola del rimborso delle spese a carico del rinunciante; in Cassazione vale la disciplina speciale dell’art. 390 c.p.c., che detta forma e requisiti della rinuncia al ricorso. La seconda riguarda l’idea che la rinuncia estingua il diritto sostanziale: non è così, perché, a differenza della rinuncia alla domanda, l’estinzione per rinuncia agli atti lascia intatta la possibilità di riproporre la causa, nei limiti e nei tempi consentiti dall’ordinamento.
Esempio dichiarazione di rinuncia agli atti
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per dichiarazione di rinuncia agli atti.
TRIBUNALE CIVILE DI __________
Atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Il sottoscritto ……… (indicare generalità e codice fiscale) rappresentato e difeso dall’Avv…………. in forza di procura in calce all’atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via ……..
Premesso che
– E’ pendente presso questo tribunale il giudizio civile rubricato al n…………..
– che nell’atto di citazione introduttiva lo scrivente chiedeva ……
– che nel corso del giudizio………. (indicare sinteticamente i motivi che hanno indotto alla rinuncia);
– che, pertanto, non si ha più interesse nella prosecuzione del giudizio;
Ciò premesso,
Dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 306 cpc di
RINUNCIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
Promosso da ………………… contro ……………. (R.G. n. ………..) e chiede che sia dichiarata l’estinzione del processo.
Città………….., Data……………
Firma……………
Modello dichiarazione di rinuncia agli atti da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile dichiarazione di rinuncia agli atti in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.