In questa pagina è disponibile un modello istanza tendente a ottenere ordinanza ingiunzione di pagamento somma da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
L’ordinanza “post-istruttoria” ex art. 186-quater c.p.c. è il provvedimento con cui, una volta esaurita l’istruzione, il giudice istruttore — su istanza della parte che ha chiesto la condanna al pagamento di somme — può ingiungere il pagamento nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova, provvedendo contestualmente sulle spese. L’ordinanza costituisce immediatamente titolo esecutivo ed è destinata a essere assorbita o revocata dalla sentenza che definirà il giudizio: per questo è uno strumento anticipatorio “a cognizione piena”, ritagliato per dare attuazione rapida a crediti che risultano già provati all’esito della fase istruttoria.
Il presupposto reale non è un formalismo, ma uno stato del processo in cui l’istruttoria sia sostanzialmente conclusa: non occorre un separato provvedimento di chiusura se il fascicolo è maturo e il giudice ritiene inutile o impossibile assumere altre prove. In questa cornice l’istanza va depositata quando il materiale probatorio consente di dimostrare il credito quantomeno per una parte, perché il giudice può ingiungere anche “nei limiti” del già provato. La giurisprudenza di merito ammette l’uso dell’ordinanza 186-quater anche in contesti contenziosi come l’opposizione a decreto ingiuntivo, proprio perché la domanda è, per definizione, una pretesa di pagamento.
Sul piano testuale, la disciplina positiva oggi recita che, esaurita l’istruzione, su istanza dell’attore il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma; l’ordinanza è titolo esecutivo, regola le spese ed è revocabile con la sentenza finale. A valle delle riforme più recenti, resta inoltre in vigore il meccanismo di “conversione” in sentenza impugnabile: l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza sull’oggetto dell’istanza se il processo si estingue, e la acquista anche se la parte intimata non manifesta, entro trenta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione, la volontà che sia emessa la sentenza; la rinuncia può essere esercitata anche subito per anticipare l’impugnazione. Il correttivo Cartabia del 31 ottobre 2024 ha soltanto eliminato dal testo il residuo riferimento al deposito “in cancelleria”, per allinearlo al deposito telematico; per il resto la struttura e gli effetti restano invariati.
L’atto dev’essere cucito sul canovaccio probatorio già acquisito: si richiama il capo di domanda di condanna al pagamento, si cristallizzano i fatti costitutivi provati con puntuale localizzazione degli atti e dei documenti di causa, si formula il petitum “nei limiti” del già dimostrato e si chiede l’emissione dell’ordinanza, con la liquidazione delle spese. La scelta del timing è strategica: si deposita quando la prova scritta, testimoniale o tecnica rende il credito “pronto” senza attendere la sentenza, sapendo che l’ordinanza, pur essendo esecutiva, non cristallizza il giudicato e sarà assorbita dalla decisione finale. Questo la distingue dall’ordinanza ex 186-ter, che opera prima della chiusura della fase istruttoria e secondo presupposti diversi; la 186-quater, invece, presuppone un quadro istruttorio già completo e perciò si muove su una valutazione piena del materiale di causa.
Due attenzioni pratiche chiudono il quadro. La prima riguarda la traiettoria successiva all’ordinanza: l’intimato può voler “rinunciare alla sentenza” per impugnare subito l’ordinanza stessa; in mancanza, se non chiede la rimessione in sentenza entro trenta giorni o se il processo si estingue, l’ordinanza diventa sentenza impugnabile quanto all’oggetto dell’istanza. La seconda concerne le forme: tutti i depositi connessi (istanza, eventuale atto di rinuncia alla sentenza o istanza dell’intimato perché sia pronunciata sentenza) seguono oggi, per regola, il canale telematico del processo civile, essendo stato espunto il vecchio rinvio al deposito in cancelleria.
Esempio istanza tendente a ottenere ordinanza ingiunzione di pagamento somma
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza tendente a ottenere ordinanza ingiunzione di pagamento somma.
ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SOMMA (oppure) DI CONSEGNA BENI
nella causa portante il n. …. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
Sig. …., codice fiscale n. …., nato a …., residente in …., via …., n. …., elettivamente domiciliato in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., codice fiscale n. …., P.E.C. (indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine) ………it, fax n. …., che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce/a margine all’atto di citazione in data …
PREMESSO
– che ….;
– che l’attore ha dato prova scritta del suo diritto, come risulta da ….
– che nel caso di specie ricorrono, pertanto, tutti i presupposti di cui all’art. 633 comma 1 n. 1 e 633 comma 2 nonché 634 c.p.c. in quanto….;
– che intende chiedere, ai sensi dell’art. 186-quater c.p.c., ordinanza di ingiunzione di pagamento della somma di €…. (oppure) di consegna dei seguenti beni: ….
Tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c., pronunciare ordinanza ingiunzione di pagamento della suddetta somma (oppure) di consegna dei suddetti beni.
…, lì ….
(Avv. ….
Modello istanza tendente a ottenere ordinanza ingiunzione di pagamento somma da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza tendente a ottenere ordinanza ingiunzione di pagamento somma in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.