In questa pagina è disponibile un modello ricorso in riassunzione per fallimento da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
Quando, nel corso di un giudizio civile, una parte viene dichiarata fallita, il processo si interrompe automaticamente per le controversie che riguardano rapporti di diritto patrimoniale compresi nella procedura. Lo diceva l’art. 43 della Legge Fallimentare e lo ripete oggi, testualmente, l’art. 143 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): sta in giudizio il curatore; l’apertura della liquidazione giudiziale “determina l’interruzione del processo”; il termine per la riassunzione decorre da quando l’interruzione è dichiarata dal giudice. È una codifica fedele dell’indirizzo delle Sezioni Unite del 2021, che hanno ancorato il dies a quo alla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti, non alla mera notizia di fatto del fallimento; principio ribadito anche di recente dalla Cassazione nel 2024. In pratica, l’interruzione scatta ipso iure con l’apertura della procedura, ma il timer dei tre mesi per riassumere comincia a correre solo quando il giudice dichiara (o comunica) l’interruzione.
Se la parte colpita dall’evento non chiede essa stessa la prosecuzione, chi ha interesse riattiva il processo con l’atto di riassunzione previsto dall’art. 303 c.p.c., rispettando il termine perentorio di tre mesi dell’art. 305 c.p.c. La forma operativa dipende dallo stato del fascicolo: se è già fissata un’udienza, la prosecuzione può avvenire con dichiarazione in udienza o con costituzione secondo l’art. 302 c.p.c.; se invece non c’è udienza in calendario, si deposita ricorso al giudice istruttore (o, in mancanza, al presidente) per ottenere un decreto di fissazione d’udienza e si notificano ricorso e decreto “a coloro che devono costituirsi per proseguire”, cioè innanzitutto al curatore e alle altre parti già in causa. Diverse pronunce ammettono che il tempestivo deposito del ricorso per fissare l’udienza sia idoneo a impedire l’estinzione, fermo l’onere di perfezionare le notifiche ordinate dal giudice; in ogni caso, la strada sicura è completare deposito e notifiche entro i tre mesi dalla dichiarazione di interruzione.
Attenzione però al perimetro delle liti che possono davvero essere riassunte. Se la domanda contro l’impresa riguarda un credito concorsuale (o in prededuzione), dopo l’apertura della procedura non si prosegue nella causa ordinaria: il credito va accertato nel passivo con le forme endoconcorsuali, come dispone l’art. 151 CCII. In queste ipotesi il giudizio di cognizione non riprende il suo corso e l’iniziativa va spostata sul binario della verifica dello stato passivo. Se invece il giudizio non attiene a un credito concorsuale (o rientra nelle eccezioni ammesse), la riassunzione davanti al giudice della causa resta lo strumento corretto.
Sui tempi e sulle ricadute processuali, la perentorietà del termine ex art. 305 c.p.c. impone un calendario serrato: entro tre mesi dalla conoscenza legale della dichiarazione di interruzione occorre riattivare il processo; se nessuno provvede, il giudizio si estingue. La giurisprudenza ha chiarito che l’avviso ai creditori della procedura concorsuale non è di per sé idoneo a far decorrere il termine, se non contiene uno specifico riferimento al processo in cui era parte il fallito; vale, invece, la dichiarazione di interruzione resa o comunicata nel processo e conosciuta secondo le regole del codice. Nello stesso solco si collocano arresti successivi che confermano, anche dopo l’entrata in vigore del CCII, la centralità di questo momento formale per il calcolo del termine.
Operativamente, il tuo ricorso in riassunzione deve richiamare il provvedimento che ha aperto il fallimento/liquidazione giudiziale e l’ordinanza che ha dichiarato l’interruzione, indicare le generalità del curatore e delle altre parti, chiedere la fissazione dell’udienza per la prosecuzione e dare atto del rispetto del termine di cui all’art. 305 c.p.c.; ottenuto il decreto, va notificato insieme al ricorso al curatore e agli altri destinatari indicati, così da rimettere la causa sul ruolo. Ricorda che il processo prosegue da dove si era fermato: non si ricomincia da capo, non cambiano le preclusioni già maturate e la legittimazione in giudizio, per i rapporti patrimoniali inclusi nella procedura, fa capo al curatore
Esempio ricorso in riassunzione per fallimento
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso in riassunzione per fallimento.
RICORSO IN RIASSUNZIONE
nella causa portante il n. …. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
avente ad oggetto: ….
* * *
Ill.mo Sig. Giudice Istruttore (oppure) Presidente,
Sig. …., codice fiscale n. …., nato a …., residente in …., via …., n. …., elettivamente domiciliato
in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., codice fiscale n. …., P.E.C. (indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio Ordine) ……..it, fax n. …., che lo rappresenta e
difende in virtù di procura in calce/a margine al presente atto
PREMESSO
– che il Sig. …., con atto di citazione notificato in data …., ha convenuto in giudizio il Sig. …. per
sentire accertare e dichiarare ….e per l’effetto condannare ….;
– che, costituitosi regolarmente il contraddittorio, all’udienza del …., l’Avv. …., in qualità di
procuratore di …., ha dichiarato che il proprio assistito è fallito;
– che in pari data il processo è stato dichiarato interrotto;
– che il ricorrente intende riassumere il giudizio nei confronti del curatore del fallimento…. Dott
….
Tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma Voglia fissare, ai sensi dell’art. 303 c.p.c., l’udienza per la prosecuzione del
processo, affinché siano accolte le seguenti conclusioni: ….
…., lì ….
(Avv. ….
Modello ricorso in riassunzione per fallimento da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso in riassunzione per fallimento in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.