In questa pagina è disponibile un modello memoria di replica da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
Il fondamento sta direttamente nell’articolo 186-bis c.p.c., che attribuisce al giudice istruttore, su istanza di parte, il potere di ordinare fino al momento della precisazione delle conclusioni il pagamento delle somme non contestate, sempre che la non contestazione provenga da parti costituite. La norma disciplina anche la presentazione fuori udienza, imponendo al giudice di fissare la comparizione e di assegnare il termine per la notificazione, e chiarisce due effetti decisivi: l’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva efficacia anche se il processo si estingue. Inoltre, il provvedimento è soggetto al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c., il che ne segna la natura provvisoria e la possibile rimodulazione nel corso del giudizio o in sentenza.
La non contestazione che legittima l’ordine di pagamento deve essere effettiva e provenire da una parte che si sia regolarmente costituita; non può essere ricavata dalla mera contumacia, che ha carattere neutrale e non equivale né a confessione né a ammissione dei fatti. Nella prassi ciò significa che l’istanza ha chance quando dagli atti difensivi avversari emerga un’ammissione, anche implicita, dell’an debeatur o di una quota certa del quantum, mentre il silenzio del contumace o condotte non difensive non bastano. Su questi passaggi si registra un indirizzo di legittimità costante e una ricca elaborazione dottrinale sul principio di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. L’istanza può essere proposta in udienza o con deposito fuori udienza. Nel primo caso la richiesta si inserisce nella trattazione e, se del caso, viene immediatamente discussa; nel secondo, il giudice deve fissare la comparizione e disporre le notifiche. In ogni scenario il momento ultimo è la precisazione delle conclusioni; dopo quel punto, l’anticipazione non è più ottenibile e la domanda potrà rifluire solo nella decisione di merito. La discrezionalità del giudice resta ampia (“può disporre”), ma vincolata al presupposto della non contestazione e all’esigenza di evitare che il provvedimento anticipi il merito oltre i confini segnati dalla legge.
Quanto agli effetti, l’ordinanza ex art. 186-bis è immediatamente esecutiva per espressa previsione di legge, sicché consente di iniziare l’esecuzione forzata senza attendere la sentenza; al contempo è tipicamente non impugnabile con mezzi ordinari, potendo essere revocata o modificata dallo stesso giudice nel corso del processo, o assorbita e superata dalla sentenza finale. La giurisprudenza e la dottrina operative ribadiscono questo doppio binario: da un lato, titolo esecutivo idoneo a soddisfare il credito ammesso; dall’altro, provvisorietà e revocabilità come ordinanza istruttoria.
In sede esecutiva e cautelare vanno distinti i poteri collegati ai diversi provvedimenti anticipatori. Proprio perché l’art. 186-bis non prevede una clausola espressa sulla garanzia, l’ordinanza costituisce titolo esecutivo ma non è considerata, secondo prassi e inquadramenti maggioritari, titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; diversamente dispone l’art. 186-ter per l’ordinanza d’ingiunzione “dichiarata esecutiva”, che la legge qualifica esplicitamente come titolo per l’ipoteca. È un dettaglio pratico importante quando si scelgono le leve di pressione per l’adempimento.
Sul piano redazionale, l’atto efficace parte dall’identificazione puntuale del credito e dalla precisa indicazione delle pagine degli scritti difensivi avversari o dei verbali d’udienza da cui emerge la non contestazione, chiarendo se essa riguardi l’intero o solo una quota dell’importo e, in questo secondo caso, chiedendo l’ordinanza limitatamente alla parte ammessa. È utile richiamare testualmente l’art. 186-bis, chiedendo, se il deposito avviene fuori udienza, la fissazione della comparizione e il termine per la notificazione, e concludendo con l’istanza di emissione dell’ordinanza “costituente titolo esecutivo, efficace anche in caso di estinzione” e “soggetta a revoca ex artt. 177 e 178 c.p.c.”. Laddove la controparte abbia ammesso solo il criterio di calcolo o alcuni presupposti, conviene motivare perché, alla luce dell’art. 115 c.p.c. e della concreta difesa svolta, la non contestazione si sia in realtà formata sull’importo richiesto, tenendo presente che la contumacia non può essere valorizzata come ammissione.
Esempio istanza tendente a ottenere ordinanza di pagamento somme non contestate
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza tendente a ottenere ordinanza di pagamento somme non contestate.
ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE ORDINANZA DI PAGAMENTO SOMME NON CONTESTATE
nella causa portante il n. …. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
Sig. …., codice fiscale n. …., nato a …., residente in …., via …., n. …., elettivamente domiciliato
in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., codice fiscale n. …., P.E.C. (indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio Ordine) ……..it, fax n. …., che lo rappresenta e
difende in virtù di procura stesa in calce/a margine all’atto di citazione depositato in data ….
PREMESSO
– che il convenuto, costituitosi in data …. non ha contestato il diritto di credito dell’attore relativamente alla somma di € ….;
– che, pertanto, intende chiedere, ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c., il pagamento della predetta somma non contestata.
Tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c., disporre, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento della somma pari a euro ….. non contestata dal convenuto.
…., lì ….
(Avv. ….
Modello istanza tendente a ottenere ordinanza di pagamento somme non contestate da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza tendente a ottenere ordinanza di pagamento somme non contestate in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.