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Ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c. – Modello

In questa pagina è disponibile un modello ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c. da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
  • Esempio ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
  • Modello ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c. da scaricare

Ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

 

Il punto di partenza è la disciplina della sospensione necessaria: quando la decisione del processo dipende dall’esito di un’altra controversia con efficacia vincolante, il giudice “dispone che il processo sia sospeso”. È la c.d. pregiudizialità in senso stretto, che serve a prevenire conflitti di giudicati. La base normativa è l’art. 295 c.p.c. nel suo testo vigente.

Per riattivare il giudizio sospeso l’atto tipico è il ricorso ex art. 297 c.p.c., da depositare nel fascicolo della causa sospesa. La norma stabilisce che, se l’ordinanza di sospensione non ha già fissato l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere la fissazione della nuova udienza con ricorso rivolto al giudice istruttore (o, in mancanza, al presidente del tribunale). Il giudice provvede con decreto che stabilisce data e termini, e il ricorso con il decreto va notificato alle altre parti nel termine fissato.

I tempi sono perentori. L’art. 297 qualifica espressamente come perentorio il termine entro cui chiedere la prosecuzione: tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza resa nella causa pregiudicante oppure, nelle ipotesi di sospensione per pregiudizialità penale, dalla cessazione di quella causa. La Corte costituzionale ha però chiarito che il dies a quo non decorre dall’evento in sé, ma dal momento in cui le parti ne abbiano conoscenza legale. Questo principio, sancito dalla sentenza n. 34 del 1970, è riportato anche nella nota ufficiale al testo dell’articolo.

La giurisprudenza ha puntualizzato come si accerta, in concreto, la “conoscenza” che fa scattare il termine. Se la sospensione dipendeva da una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro processo, il termine di tre mesi decorre dalla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale in Gazzetta Ufficiale, poiché quella pubblicazione integra un sistema di pubblicità legale idoneo a rendere conoscibile l’esito del giudizio costituzionale; non occorrono ulteriori notifiche sollecitatorie tra le parti.

È importante distinguere i casi in cui bisogna davvero attendere il giudicato da quelli in cui si può ripartire prima. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, salvo le ipotesi in cui una norma imponga espressamente di attendere l’autorità di giudicato sulla causa pregiudicante, dopo la decisione di primo grado di quest’ultima non opera più la sospensione “necessaria” dell’art. 295, ma può semmai trovare spazio una sospensione “facoltativa” ex art. 337, comma 2, c.p.c. Ne discende che si può depositare subito il ricorso ex art. 297 per chiedere la prosecuzione, rimettendo al giudice del processo sospeso la valutazione sull’eventuale prosecuzione o sulla persistenza, in via discrezionale, di una pausa ex art. 337.

Sul piano pratico il ricorso deve identificare la causa sospesa, richiamare l’ordinanza di sospensione, indicare l’evento che ha fatto venir meno la ragione della sospensione e documentarne la conoscenza legale; tipicamente si deposita copia autentica della decisione pregiudicante con attestazione del passaggio in giudicato, oppure, nei casi pertinenti, la prova della pubblicazione in G.U. o la comunicazione/notifica che ha reso conoscibile l’evento. Presentato il ricorso, la cancelleria rilascia il decreto di fissazione dell’udienza, che l’istante deve notificare alle controparti nel termine assegnato, così ricostruendo il contraddittorio per la ripresa del processo. Durante la sospensione non si compiono altri atti e i termini restano interrotti: ricominceranno a decorrere dalla nuova udienza.

La legittimazione all’iniziativa spetta a qualunque parte interessata alla prosecuzione, senza esclusività per chi chiese la sospensione: la dottrina e le rassegne giurisprudenziali più aggiornate lo affermano espressamente. In caso di rigetto dell’istanza di prosecuzione, il provvedimento che di fatto mantiene la sospensione è suscettibile di regolamento necessario di competenza, in linea con il regime impugnatorio dei provvedimenti in materia di sospensione ex art. 295.

Il mancato deposito del ricorso entro il termine perentorio comporta l’estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi dell’art. 307, comma 3, con tutte le note conseguenze in punto di inefficacia degli atti e riproponibilità della domanda in uno nuovo giudizio. Questo esito è affermato in modo netto nelle ricostruzioni dottrinali e nelle massime di legittimità che commentano l’art. 297.

Un’ultima attenzione riguarda i casi di sospensione concordata ex art. 296 c.p.c., dove l’ordinanza stabilisce un termine temporale di sospensione: lì l’istanza di fissazione della nuova udienza va proposta dieci giorni prima della scadenza del termine, sempre con ricorso al giudice istruttore, e con il medesimo circuito di decreto e notificazione. La scansione e le forme sono le stesse dell’art. 297, che infatti si applica a tutte le ipotesi di sospensione in cui non sia già stata calendarizzata la prosecuzione..

Esempio ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

RICORSO PER LA PROSECUZIONE DELLA CAUSA SOSPESA ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

nella causa portante il n. …. R. G. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
* * *
Ill.mo Sig. Giudice Istruttore,
Sig. …., codice fiscale n. …., nato a …., residente in …., via …., n. …., elettivamente domiciliato
in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., codice fiscale n. …., P.E.C. (indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio Ordine) ……..it, fax n. …., che lo rappresenta e
difende in virtù di procura alle liti a margine/in calce al presente atto
PREMESSO
– che con ordinanza in data …. la causa portante il n. …. R.G. è stata sospesa in attesa della
decisione della controversia civile (oppure) amministrativa pendente nanti il …. di …. tra le
parti ….;
– che in data …., la predetta controversia si è conclusa, essendo stata emessa sentenza definitiva
n. …./…., con la quale ….
Tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma Voglia fissare, ai sensi dell’art. 297 c.p.c., l’udienza onde proseguire la causa
sopra indicata.
Allega sentenza del …. n. …./….
…, lì ….
(Avv. ….

Modello ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c. da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c
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