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Liquidazione coatta amministrativa – Modello

In questa pagina è disponibile un modello liquidazione coatta amministrativa da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio liquidazione coatta amministrativa
  • Modello liquidazione coatta amministrativa da scaricare

Riferimenti Normativi

La liquidazione coatta amministrativa inizia con un decreto dell’autorità di vigilanza – di regola il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per le cooperative, la Banca d’Italia per gli intermediari bancari, l’IVASS per le imprese di assicurazione – che dispone lo scioglimento dell’ente, ne dichiara l’insolvenza quando occorre, nomina il commissario liquidatore e fissa gli obblighi immediati di consegna delle scritture sociali. Il provvedimento è pubblicato integralmente nella «Gazzetta Ufficiale» e iscritto, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel Registro delle imprese per assicurare l’opponibilità erga omnes; il registro camerale, con un “blocco” automatico, segnala la cessazione dell’obbligo di versare il diritto annuale a decorrere dall’anno successivo, salvo che l’autorità autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa.

A seguito della pubblicazione il commissario assume la gestione esclusiva del patrimonio e, non oltre un mese dalla nomina, deve ricostruire in via provvisoria i conti, selezionare i creditori sulla base delle scritture aziendali e inviare a ciascuno di loro, nonché a chi rivendichi beni in natura, una comunicazione nominativa che indica l’importo risultante a credito e l’indirizzo PEC della procedura. L’articolo 308 del Codice della crisi, in vigore dal 28 settembre 2024, stabilisce che l’avviso viaggi preferibilmente via PEC; la raccomandata resta ammessa soltanto se il destinatario è privo di domicilio digitale reperibile nei pubblici elenchi. Il testo deve chiudersi con l’espressione “con riserva di eventuali contestazioni”, così da evitare che la ricognizione assuma valore confessorio, e dare un termine di quindici giorni per inviare osservazioni o produrre documenti.

Il mancato recapito dell’avviso non priva il creditore della tutela: l’articolo 309 riconosce sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in «Gazzetta Ufficiale» per presentare un’istanza di riconoscimento al commissario, fermo restando che questi resta libero di valutare anche domande tardive pervenute prima del deposito del progetto di stato passivo e che oltre tale momento l’interessato dovrà ricorrere al regime delle domande “tardive” o “supertardive” disciplinato dagli articoli 312 e 313.

Tutte le comunicazioni successive – dalla convocazione di eventuali adunanze alla trasmissione del progetto di stato passivo – avvengono esclusivamente sul domicilio digitale dichiarato; se l’indirizzo non è indicato oppure risulta inattivo, il commissario effettua un deposito in cancelleria che equivale alla notifica. La digitalizzazione integrale del fascicolo è stata resa cogente dalle direttive ministeriali del 1 agosto 2025, che impongono il caricamento in formato PDF/A di ogni atto autorizzativo e la conservazione in cloud certificato, sotto il controllo dell’autorità vigilante mediante report trimestrali. Ai sensi dell’articolo 305 il commissario deve inoltre inviare all’autorità e depositare nel Registro delle imprese una relazione semestrale sull’andamento della procedura, accompagnata da estratti conto e prospetto delle spese vive; la relazione è oggetto di pubblicità integrale e permette ai creditori di monitorare la gestione prima del rendiconto finale. La mancata osservanza di questi obblighi è fonte di responsabilità e può indurre l’autorità a sostituire il commissario.

Quando le operazioni di realizzo consentono pagamenti, il commissario trasmette ai creditori, sempre via PEC, il piano di riparto parziale corredato da nota sintetica: in assenza di contestazioni entro il termine fissato dall’autorità – di regola venti giorni – il piano diventa definitivo. Analoga comunicazione precede il riparto finale, accompagnata dal bilancio conclusivo; l’approvazione di quest’ultimo comporta la cessazione degli effetti della procedura e lo scioglimento del commissario.

Esempio liquidazione coatta amministrativa

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per liquidazione coatta amministrativa.

OGGETTO: Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa …. disposta con D.M. …. Pubblicato in G.U. n. ….del ….
Bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il primo di riparto tra i creditori
relativo alla liquidazione coatta amministrativa dell’impresa….

On. Ministro

con la presente, invio il bilancio finale della liquidazione dell’impresa in oggetto indicata con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnato dalla relazione del Comitato di Sorveglianza, al fine di sottoporli alla Sua attenzione e per chiedere l’autorizzazione a effettuarne il deposito nella Cancelleria del Tribunale di …. ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 art. 213 comma 1, con conseguente chiusura della procedura per ripartizione finale dell’attivo, secondo quanto dispone il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 art. 118 n. 3.

Chiedo altresì, che oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale un avviso dell’avvenuto deposito sia inserito nei seguenti giornali: ….

Distinti saluti.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
….

Modello liquidazione coatta amministrativa da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile liquidazione coatta amministrativa in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

Icona
Fac simile liquidazione coatta amministrativa
1 file(s)
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