In questa pagina è disponibile un modello progetto di distribuzione esecuzione immobiliare da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
L’articolo 596 del Codice di procedura civile si applica nei casi in cui vi sia una pluralità di creditori concorrenti nell’espropriazione immobiliare. Quando è presente un solo creditore, si segue invece la regola generale prevista dall’art. 510 c.p.c. Questa distinzione trova ragione nella maggiore complessità che può caratterizzare la distribuzione del ricavato nell’espropriazione immobiliare, soprattutto quando, oltre ai creditori chirografari, vi siano anche creditori ipotecari di diverso grado.
La riforma del processo civile introdotta con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha apportato significative modifiche all’art. 596, nonché agli artt. 597 e 598 c.p.c., con particolare riguardo alla ripartizione dei ruoli tra il giudice dell’esecuzione e il professionista delegato nella fase della distribuzione del ricavato della vendita forzata. In particolare, sono state ampliate le funzioni del professionista delegato, il quale può ora gestire integralmente la fase di distribuzione del ricavato, inclusa la predisposizione del piano di riparto, sempre seguendo le istruzioni preventive del giudice dell’esecuzione.
Le novità introdotte comprendono anche
-La convocazione delle parti da parte del professionista delegato per l’audizione e la discussione sul progetto di riparto;
-L’approvazione del progetto da parte del professionista delegato in caso di mancata comparizione delle parti o di assenza di contestazioni.
Inoltre, è attribuito al professionista delegato il compito di procedere al pagamento delle singole quote spettanti agli assegnatari.
Per quanto riguarda la formazione del progetto di distribuzione del ricavato, la norma ora stabilisce che, laddove non sia possibile procedere ai sensi dell’art. 510 c.p.c., sarà il professionista delegato, e non più alternativamente il giudice dell’esecuzione o il professionista, a formare un progetto di distribuzione (anche parziale) che contempli la graduazione dei creditori partecipanti e a trasmetterlo al giudice dell’esecuzione.
Il nuovo secondo comma prevede che, entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell’esecuzione esamini il progetto di distribuzione e, dopo aver apportato eventuali modifiche, lo depositi nel fascicolo della procedura affinché le parti possano consultarlo. Il giudice disporrà quindi la comunicazione al professionista delegato.
Successivamente, entro trenta giorni, il professionista delegato fisserà un’udienza per l’audizione delle parti sulla discussione del progetto di distribuzione.
Infine, il terzo comma della norma, rimasto invariato, mantiene la possibilità di procedere a una distribuzione parziale. Tuttavia, la nuova formulazione dell’ultimo comma stabilisce che, qualora il giudice dell’esecuzione decida di non delegare le operazioni di vendita, egli stesso si occuperà della formazione del progetto di distribuzione, del suo deposito in cancelleria e della fissazione dell’udienza di audizione delle parti entro il termine di trenta giorni previsto dal secondo comma.
Esempio progetto di distribuzione esecuzione immobiliare
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per progetto di distribuzione esecuzione immobiliare.
R.G.E. N. […]
TRIBUNALE DI …………
SEZIONE TERZA CIVILE
*°*°*°°*°
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PROMOSSA DA
[…]
CONTRO
[…]
GIUDICE DELL’ESECUZIONE: […]
Professionista delegato: […]
*°*°*°*°*°*
PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (art. 596 c.p.c.)
Il sottoscritto Professionista delegato,
PREMESSO CHE
-
L’immobile è stato aggiudicato per il prezzo di € […];
-
La cauzione di € […] è stata depositata sul conto corrente n. […], intestato alla procedura esecutiva immobiliare, aperto presso la banca […];
-
A mezzo […] è stato regolarmente versato il saldo del prezzo di aggiudicazione di € […](€ [prezzo aggiudicazione] – €[cauzione]), e sono state versate le imposte e le spese per il trasferimento dell’immobile; tutte le somme percepite sono state versate dal Professionista delegato sul predetto conto corrente/ ovvero euro ….. sono stati versati direttamente al creditore fondiario [da adattare in base alle diverse di modalità di pagamento e alla presenza o meno del 41 TUB].
-
La/lo scrivente, dopo l’emissione del decreto di trasferimento, ha provveduto ad espletare le formalità di trascrizione e voltura dello stesso, nonché alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull’immobile venduto.
Gli importi restituiti all’aggiudicatario, a conguaglio delle somme percepite a titolo di imposte e spese per il trasferimento, ammontano ad € […] e sono esclusi dal presente piano di riparto. Tale importo è dato dalla differenza tra quanto percepito (€ […]) e quanto speso per la registrazione (€ […]) del decreto di trasferimento [da adattare in base alle spese effettivamente sostenute].
-
Per la presente procedura il creditore […] ha provveduto a costituire un fondo spese per la custodia e per la vendita di € […] come sotto indicato (trattandosi di fondo spese puro detto importo è da considerarsi esente IVA, in quanto utilizzato esclusivamente per anticipazioni e non compensabile nemmeno parzialmente con onorari); a seguito delle spese sostenute, di seguito riepilogate (e documentate come da allegato n. […]), la procedura esecutiva è tenuta a restituire al predetto creditore l’importo eccedente come da seguente tabella:
Fondo spese custodia |
(creditore e data) |
€ |
Fondo spese vendita | ||
Integrazione fondo spese |
(creditore e data) |
+ € |
Pagamento fattura fabbro |
(data) |
– € |
Pagamento asta |
(data) |
– € |
Pagamento asta |
(data) |
– € |
FONDO SPESE DA RESTITUIRE | € TOT |
La presente sezione, così come quella delle anticipazioni effettuate dai creditori e da riconoscersi ex art. 2770 c.c., deve essere adattata in funzione delle modalità con le quali sono stati versati i fondi spese (se si è trattato di fondo spese puro o di importi fatturati dal delegato) e con le quali sono state fatturate le prestazioni dei terzi (se nei confronti del creditore che ne ha anticipato gli importi o del delegato)
-
Il Tribunale ha liquidato i compensi e le spese spettanti per l’attività delegata nella misura di:
-
€ lordi, di cui € già corrisposti dal creditore e € a carico dell’aggiudicatario, pertanto il delegato riceverà dalla procedura € ;
-
€ lordi, di cui € già corrisposti dal creditore , pertanto il custode riceverà dalla procedura € ;
-
Tutto ciò considerato, il calcolo delle somme distribuibili ai creditori, considerati gli interessi e le spese bancarie, può essere così riassunto:
Massa attiva |
Note |
|
Ricavo vendita immobiliare |
(cauzione + saldo prezzo con indicazione di quanto eventualmente già versato al creditore fondiario ex art. 41 TUB) |
|
Ulteriori somme da distribuire (con separata indicazione delle singole voci) |
(es. interessi, canoni o indennità di occupazione, somme acquisite ex art. 495 c.p.c. o confiscate ex art. 587 c.p.c., ecc.) |
|
Totale attivo |
|
|
Spese imputabili |
||
Onorario e spese del professionista delegato |
indicare la quota ancora a carico della procedura |
|
Onorario del custode e spese di custodia |
idem |
|
Spese di tenuta e chiusura c/c della procedura |
|
|
Altre spese della procedura (per ciascuna categoria di spese aggiungere una riga) |
(es. spese annotamento cancellazioni, spese postali, accantonamento per spese di liberazione dell’immobile, marche e copie decreto trasferimento,ecc.) |
|
Totale spese imputabili |
||
Totale distribuibile |
I creditori hanno chiesto di partecipare alla distribuzione con il privilegio ex art. 2770 c.c. per gli importi così come di seguito indicati, risultanti dalle note di precisazione depositate telematicamente; detti importi vengono riconosciuti nella misura sotto indicata [indicare distintamente gli importi richiesti, gli importi riconosciuti e, succintamente, i motivi per i quali il delegato ha riconosciuto integralmente gli importi indicati negli atti di precisazione del credito o se ne è discostato].
Le spese (ad esempio i compensi versati ai professionisti) sono comprensive dell’IVA avendo il creditore dichiarato di non portare in detrazione l’imposta [da adattare per ciascun creditore a seconda che egli sia ai fini fiscali un soggetto che porta o meno in detrazione l’IVA].
CREDITORE PROCEDENTE |
IMPORTO RICHIESTO ex art. 2770 c.c. |
IMPORTO RICONOSCIUTO ex art. 2770 c.c. |
MOTIVI |
contributo unificato iscrizione a ruolo | € | € | |
trascrizione del pignoramento | € | € | |
certificazione ipocatastale o notarile sostitutiva | € | € | |
compenso liquidato allo stimatore e anticipato | € | € | |
eventuale acconto sul compenso versato al delegato (fondo spese escluso) | |||
eventuale acconto sul compenso versato al custode (fondo spese escluso) | |||
fondo spese versato al custode effettivamente utilizzato e quindi da rimborsare | € | € | |
fondo spese versato al delegato, effettivamente utilizzato e quindi da rimborsare | € | € | |
spese legali ex D.M. 55/2014 1 | € | € | |
rimborso 15% | € | € | |
CPA 4% | € | € | |
IVA 22% 2 | € | € | |
altre voci | € | € | |
TOTALE PRIVILEGIO ART. 2770 C.C. | € | € |
-
Le spese legali sostenute dal creditore procedente devono essere riconosciute, sulla base degli atti della procedura, tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal DM 55/2014, prendendo quale valore di riferimento la minor somma tra il credito indicato in precetto e il ricavo effettivamente realizzato con la vendita. Sono escluse dal privilegio ex art. 2770 c.c. le spese sostenute dal creditore per procurarsi il titolo esecutivo (ad es. spese per ottenere un d.i.), per il precetto, per i pignoramenti di beni già pignorati, nonché le spese sostenute per l’intervento nel processo esecutivo (le quali sono collocate nel medesimo rango del credito ex art. 2749 e 2855 c.c.)
-
L’IVA andrà conteggiata solo nel caso in cui il creditore non abbia facoltà di portarla in detrazione.
NB In alcun modo potranno riconoscersi:
-
spese per pubblicità non disposte dal Giudice
-
compensi pagati dal creditore procedente ad agenzie di servizi per attività che dovrebbero essere svolte direttamente dalla parte (ad es. per la trascrizione pignoramento e la produzione dei certificati ipotecari e catastali);
IPOTECARIO INTERVENUTO |
IMPORTO RICHIESTO ex art. 2770 c.c. |
IMPORTO RICONOSCIUTO ex art. 2770 c.c. |
MOTIVI |
certificazione ipocatastale o notarile sostitutiva qualora abbia provveduto in sostituzione del procedente | € | € | |
compenso liquidato allo stimatore e anticipato | € | € | |
eventuale acconto sul compenso versato al delegato (fondo spese escluso) | |||
eventuale acconto sul compenso versato al custode (fondo spese escluso) | |||
fondo spese versato al custode | € | € | |
fondo spese versato al delegato, effettivamente utilizzato e quindi da rimborsare | € | € | |
compensi ex D.M. 55/2014 1 | € | € | |
rimborso 15% | € | € | |
CPA 4% | € | € | |
IVA 22% 2 | € | € | |
altre voci | € | € | |
TOTALE PRIVILEGIO ART. 2770 C.C. | € | € |
-
Le spese legali da riconoscere al creditore intervenuto non godono del privilegio ex art. 2770 c.c. salvo che abbia effettivamente sostituito il creditore procedente nello svolgimento di attività a favore di tutti i creditori (non rileva a questi fini il mero versamento del fondo spese o la corresponsione del compenso allo stimatore).
-
L’IVA andrà conteggiata solo nel caso in cui il creditore non abbia facoltà di portarlo in detrazione.
NB In alcun modo potranno riconoscersi:
-
spese per pubblicità non disposte dal Giudice
-
compensi pagati dal creditore procedente ad agenzie di servizi per attività che dovrebbero essere svolte direttamente dalla parte (ad es. per la trascrizione pignoramento e la produzione dei certificati ipotecari e catastali);
Soddisfatti i creditori privilegiati ex art. 2770 c.c., residua per la distribuzione l’importo di €
Il creditore ipotecario ha chiesto di partecipare alla distribuzione in via privilegiata secondo i seguenti importi, che vengono riconosciuti nella misura di seguito indicata [il delegato dovrà verificare che l’ipoteca non sia scaduta nel corso del processo esecutivo, atteso che la scadenza del ventennio in assenza di rinnovazione ha l’effetto di privare il creditore procedente della prelazione ipotecaria; se il creditore ipotecario non ha precisato le varie voci si imputerà tutto al capitale]:
IPOTECARIO INTERVENUTO |
IMPORTO RICHIESTO |
IMPORTO RICONOSCIUTO |
MOTIVI |
capitale residuo | € privilegio ex art. 2808 c.c. | € | |
rate scadute | € | € | |
interessi convenzionali 1 | € | € | |
interessi legali 4 | € | € | |
interessi debitori contrattualmente dovuti | € | € | |
compensi ex DM 55/2014 valore medio 3 | € privilegio ex art. 2855 c.c. | € | |
rimborso 15% | € | € | |
CPA 4% | € | € | |
IVA 22% 4 | € | € | |
Altre spese ?? | € | ||
TOTALE PRIVILEGIO | €. | € | |
interessi moratori | € chirografo | € |
-
Gli interessi convenzionali sono ammessi nella misura del tasso indicato nella iscrizione ipotecaria per l’anno in corso e per le due annate precedenti alla data del pignoramento o dell’intervento. Sono esclusi gli interessi moratori.
-
Gli interessi legali sono dovuti dalla fine dell’anno in corso alla data del pignoramento o dell’intervento alla data del decreto di trasferimento.
-
Le competenze dei legali dei creditori intervenuti devono essere riconosciute sulla base degli atti della procedura, tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal DM 55/2014, limitatamente alla fase di trattazione, prendendo quale valore di riferimento la minor somma tra il credito indicato in precetto e il ricavo effettivamente realizzato con la vendita. Nel caso di intervento si riconosceranno solo i compensi relativi alla seconda fase.
-
L’IVA andrà conteggiata solo nel caso in cui il creditore non abbia facoltà di portarla in detrazione.
Sono incluse le spese per la costituzione dell’ipoteca, le spese di iscrizione e rinnovazione, nonché le spese di intervento nel processo esecutivo collocate nello stesso grado del credito ex art. 2855 c.c.
Soddisfatti i creditori privilegiati, residua per la distribuzione l’importo di €
[Nel caso in cui non residuino somme da distribuire non è necessario precisare quanto segue]
Il creditore chirografario ha chiesto di partecipare alla distribuzione nella misura sotto indicata, che viene riconosciuta come segue:
CHIROGRAFARIO |
IMPORTO RICHIESTO |
IMPORTO RICONOSCIUTO |
MOTIVI |
capitale residuo | € | € | |
interessi | € | € | |
spese (es. per conseguire il titolo) | € | ||
TOTALE CHIROGRAFO | € | € |
Ciò premesso, si propone il seguente
PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
-
Creditori
Credito
Somma distribuita
1) CREDITORE CHIROGRAFARIO PROCEDENTE (di cui priv. art. 2770 c.c.)
2) CREDITORE IPOTECARIO INTERVENUTO (di cui priv. art. 2770 c.c.)
(di cui priv. art. 2855 c.c.)
TOTALE DISTRIBUITO
Resta così distribuita l’intera somma disponibile.
L’eventuale residuo per interessi, al netto delle spese, risultante a seguito dell’estinzione del conto della procedura o l’eventuale residuo delle somme accantonate per la liberazione dell’immobile e non utilizzate, verrà distribuito al creditore ipotecario ad ulteriore parziale soddisfacimento del relativo credito/oppure distribuito tra i chirografi in proporzione al rispettivo credito/oppure restituito al debitore.
Si precisa che il creditore fondiario (che aveva chiesto l’applicazione del 41 TUB), ha già incassato l’importo di € ………………= e dovrà quindi ricevere dalla procedura il residuo importo di € ……………..
Con osservanza,
………………., …………
Il Professionista delegat
Modello progetto di distribuzione esecuzione immobiliare da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile progetto di distribuzione esecuzione immobiliare in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.