In questa pagina è disponibile un modello progetto di distribuzione esecuzione mobiliare da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti Normativi
Nel linguaggio corrente si parla spesso di “progetto di distribuzione” anche quando ci si muove nell’esecuzione mobiliare, ma la base normativa del progetto in senso tecnico è l’art. 596 c.p.c., collocato nella sezione dedicata all’espropriazione immobiliare. Nell’espropriazione mobiliare il riferimento primario resta l’art. 510 c.p.c., che consente al giudice di pagare direttamente il solo creditore procedente se non vi sono interventi e, in caso diverso, impone la distribuzione tra tutti i creditori secondo le cause di prelazione, con eventuali accantonamenti per gli intervenuti privi di titolo esecutivo; un vero e proprio “progetto” come quello del 596 si forma invece nella cornice immobiliare. La distinzione è pratica: nel mobiliare la distribuzione è governata dall’art. 510; nel sistema immobiliare, dopo la vendita e il versamento del prezzo, il progetto di distribuzione viene formalmente predisposto e discusso secondo il 596.
Nell’espropriazione immobiliare, il 596 oggi attribuisce al professionista delegato la redazione del progetto entro trenta giorni dal versamento del prezzo, secondo le direttive del giudice dell’esecuzione, con graduazione dei creditori che vi partecipano; il progetto parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire. Entro dieci giorni dal deposito, il giudice esamina il progetto, può apportare variazioni, lo deposita nel fascicolo perché sia consultabile e ne dispone la comunicazione al delegato, che fissa l’audizione delle parti entro i successivi trenta giorni, assicurando almeno dieci giorni tra invito e comparizione. Questi scandagli temporali e la soglia massima del novanta per cento sono espressamente previsti dal testo vigente.
La discussione del progetto porta, se nessuno compare o se tutte le parti concordano, all’approvazione: la mancata comparizione importa approvazione ai sensi dell’art. 597 c.p.c.; in caso di approvazione o di accordo il professionista delegato, o il giudice nelle ipotesi in cui non vi sia delega, ordina il pagamento delle singole quote entro sette giorni. Se, davanti al delegato, emergono contestazioni, egli ne dà atto e rimette gli atti al giudice, il quale decide secondo l’art. 512 c.p.c., che prevede una cognizione sommaria conclusa con ordinanza impugnabile nei termini dell’art. 617. È su questo rinvio che la giurisprudenza di legittimità ha inquadrato in via stabile le “controversie distributive” e i relativi rimedi.
Sempre il 596 consente, con garanzie, di accelerare i tempi: il giudice può disporre una distribuzione, anche parziale, a favore dei creditori per i quali sarebbero state accantonate somme ex art. 510, terzo comma, oppure i cui crediti siano oggetto di controversia ex art. 512, purché sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti indicati dall’art. 574, idonea a garantire la restituzione di quanto eventualmente ripartito in eccesso, con interessi al tasso delle operazioni principali di rifinanziamento della BCE. La fideiussione è escussa dal custode o dal delegato su autorizzazione del giudice. È una leva normativa pensata per evitare che il riparto resti bloccato dall’attesa del consolidamento delle posizioni di tutti.
Se ci si muove in concreto su una procedura mobiliare e non immobiliare, conviene tenere fermo che il perno resta l’art. 510: con un solo creditore il giudice ordina il pagamento a suo favore, altrimenti procede alla distribuzione tra tutti, tenendo conto delle prelazioni e disponendo gli accantonamenti per gli intervenuti privi di titolo per un tempo non superiore a tre anni; esaurita la fase degli accantonamenti, si passa all’ulteriore distribuzione o alla restituzione del residuo al debitore. In quella sede, se sorgono contestazioni su esistenza, ammontare o rango dei crediti, vale comunque l’art. 512, con l’ordinanza del giudice impugnabile ex art. 617. Sono gli stessi snodi che, nel sistema immobiliare, vengono “incanalati” dentro il progetto di distribuzione ex art. 596.
Esempio progetto di distribuzione esecuzione mobiliare
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per progetto di distribuzione esecuzione mobiliare.
PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Nella procedimento di esecuzione forzata n. …. R.ES. promosso da:
Banca …. S.p.A.,, in persona del legale rappresentante Dott. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., con sede legale in …. via …. n. …., domiciliata presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a margine di ….;
– creditrice procedente
E
Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., domiciliato presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a margine dell’atto di intervento;
– creditore interveniente
E
Società …., in persona dell’Amministratore Unico Dott. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., domiciliata presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a margine dell’atto di intervento;
– creditore interveniente
CONTRO
Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., domiciliato presso lo studio dell’Avv. …. in …. via …, n. …., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a margine di ….;
– debitore esecutato
* * *
Il GIUDICE DELL’ESECUZIONE
RITENUTO CHE
– dalla vendita del bene sequestrato è stata ricavata la somma di € ….;
– è stato assolto il versamento dell’INVIM per € ….;
– sul libretto di deposito giudiziario n. …. residua la somma complessiva di € ….;
– alla distribuzione sono chiamati a partecipare i seguenti creditori:
Banca…. di ….;
Società ….;
Sig. ….;
Tanto premesso, visto l’art. 596 c.p.c., sottopone alle parti il seguente:
PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
1) alla Banca …. di …. a totale soddisfazione del credito privilegiato ex art. 2770 c.c. assegna per spese di procedura € ….;
2) assegna inoltre al predetto istituto a totale soddisfazione del credito assistito dalle ipoteche di 2° e 3° iscritte rispettivamente il …. n. ….e il …. al n. …. la somma complessiva di € …. come specificato con nota depositata il ….; resta da dividere la somma di € …. a fronte di un totale di crediti chirografari di complessive € … come qui di seguito specificati:
3) Sig. …. € …. di cui € …. per spese;
4) Società …. € …. di cui € …. per spese;
Tutto ciò premesso si attribuiscono nella percentuale dello…..% le seguenti somme:
1 – Banca…. di …. € ….;
2 – Sig. …. € ….
3 – Società …. € ….
Resta così distribuita l’intera somma disponibile.
ORDINA
che il presente progetto resti depositato in Cancelleria sino all’udienza del …. già fissata per essere consultato dai creditori e dal debitore.
Luogo, data.
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Modello progetto di distribuzione esecuzione mobiliare da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile progetto di distribuzione esecuzione mobiliare al ricorso in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.