In questa pagina è disponibile un modello reclamo avverso ordinanza giudice istruttore da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti Normativi
Il potere di controllo del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore è regolato dall’articolo 178 del codice di procedura civile. La norma, fin dall’ultima sistemazione apportata dalla legge 353/1990 e confermata dalle riforme del biennio 2022-2025, individua i casi in cui le parti possono chiedere al collegio di riesaminare un provvedimento assunto dal singolo magistrato istruttore, precisandone forma, termini e limiti.
Il reclamo è ammesso esclusivamente contro l’ordinanza con cui il giudice istruttore – purché non operi in funzione di giudice unico – dichiara l’estinzione del processo. Per tutte le altre ordinanze istruttorie (ammissione di prove, rigetto di mezzi istruttori, regolazione del calendario, provvedimenti sulla CTU) la legge non prevede più un controllo immediato: eventuali doglianze potranno essere riproposte solo con l’impugnazione della sentenza oppure al collegio quando questi venga investito della decisione sull’intera causa ai sensi dell’articolo 178, primo comma. La giurisprudenza di merito del 2025 continua a dichiarare inammissibili i reclami proposti avverso ordinanze diverse da quella estintiva, ribadendo che l’istituto ha carattere tassativo.
Il termine è rigidamente perentorio: dieci giorni che decorrono dalla pronuncia in udienza, se l’ordinanza viene letta alle parti, oppure dalla sua comunicazione di cancelleria quando sia emessa fuori udienza. La scadenza, così come la qualificazione di perentorietà, è prevista espressamente dal terzo comma dell’articolo 178 c.p.c. e ribadita dagli studi dottrinali più recenti. Nel periodo di dieci giorni – e per tutta la durata del procedimento sul reclamo – l’ordinanza resta sospesa di diritto, salvo che il giudice istruttore, ravvisando urgenza, l’abbia resa esecutiva nonostante reclamo; anche in tale ipotesi, però, il collegio può intervenire e sospendere l’efficacia del provvedimento quando prende in esame il gravame.
La forma dell’impugnazione è duplice, entrambe semplificate: la parte può formulare immediatamente il reclamo con dichiarazione a verbale, qualora l’ordinanza sia stata pronunciata in udienza, oppure depositare un ricorso motivato nel fascicolo telematico indicando le ragioni di censura e chiedendo la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Il deposito non sconta contributo unificato aggiuntivo perché avviene dentro un fascicolo già pendente. Il giudice istruttore ne cura la trasmissione al collegio; la cancelleria, mediante biglietto di cancelleria o PEC, avvisa le altre parti, che possono replicare nei termini indicati dal tribunale oppure fino all’udienza camerale.
Il collegio decide con sentenza se rigetta il reclamo, mentre adotta ordinanza quando lo accoglie, revocando o modificando il provvedimento impugnato. In entrambi i casi la decisione non è ulteriormente impugnabile, salvo nei limiti in cui il contenuto dell’ordinanza confluisca nella sentenza conclusiva del giudizio: soltanto allora le censure potranno essere riproposte con l’appello. La sospensione, se non già disposta, cessa automaticamente una volta definito il reclamo.
Quanto all’efficacia delle preclusioni, la mancata presentazione del reclamo non blocca la possibilità di contestare, in sede di impugnazione della sentenza, i vizi che derivino da errori istruttori; la Corte di cassazione ha più volte chiarito che il reclamo ex art. 178 è rimedio facoltativo e non condiziona le successive impugnazioni su questioni di prova o di rito che possano riflettersi sul merito.
Sul piano operativo, il deposito avviene ormai esclusivamente con il Processo Civile Telematico: il ricorso viene firmato digitalmente, classificato come reclamo ex art. 178 c.p.c., e la cancelleria provvede a formare il fascicolo del collegio. L’udienza camerale, con la riforma Cartabia, può svolgersi da remoto, e il provvedimento conclusivo è reso disponibile in formato nativo digitale sul SICID, con immediata decorrenza dei termini di efficacia e di eventuali ulteriori rimedi consentiti.
Esempio reclamo avverso ordinanza giudice istruttore
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per reclamo avverso ordinanza giudice istruttore.
Reclamo ex art. 178 c.p.c.
Sezione ….
Giudice Istruttore . ….
L’Avv. …. codice fiscale …. con studio in …. via …. procuratore costituito nell’interesse di …. nel giudizio proposto nei confronti di …. iscritto al n. …. del Ruolo Generale,
Premesso
– che all’udienza del …., il Giudice Istruttore . …., ha dichiarato l’estinzione del processo con la seguente motivazione ….;
– che l’ordinanza del Giudice Istruttore è ingiusta e illegittima per i seguenti motivi: ….;
– tutto ciò premesso, propone avverso detta ordinanza
Reclamo
affinchè l’On.le Tribunale adito, in accoglimento delle motivazioni su esposte, voglia revocare l’ordinanza emessa dal Giudice Istruttore all’udienza del …..
…. li ….
Modello reclamo avverso ordinanza giudice istruttore da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile reclamo avverso ordinanza giudice istruttore in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.