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Riferimenti Normativi
Il reclamo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. è il rimedio che consente di sottoporre al vaglio di un organo collegiale ogni ordinanza cautelare – di accoglimento, di rigetto, di modifica o di revoca – nonché tutti i provvedimenti emessi in sede di attuazione ex art. 669-duodecies quando le parti lamentino difficoltà o contestazioni circa l’esecuzione della misura. La natura “a trazione collegiale” del reclamo assicura un secondo livello di controllo senza rallentare la protezione d’urgenza: il ricorso va depositato telematicamente entro il termine perentorio di quindici giorni che decorre, alternativamente, dalla pronuncia resa in udienza, dalla comunicazione di cancelleria oppure dalla notificazione se anteriore.
La competenza resta radicata presso il tribunale che ha emanato l’ordinanza in composizione monocratica, ma la decisione spetta a un collegio del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; se la misura proviene dalla corte d’appello, il reclamo si propone a un’altra sezione della medesima corte o, in mancanza, alla corte territorialmente più vicina.
Il procedimento conserva una fisionomia sommaria e interamente devolutiva: le parti possono produrre documenti e dedurre fatti sopravvenuti anche per colmare le eventuali lacune probatorie riscontrate in prima istanza, perché il tribunale “può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti” e non è prevista la rimessione al giudice che ha pronunciato la misura.
L’ordinanza oggetto di reclamo rimane efficace; tuttavia, il presidente del collegio – su istanza motivata e in presenza di un grave pregiudizio sopravvenuto – può sospenderne l’esecuzione o subordinarla alla prestazione di cauzione. Questa sospensione provvisoria non discende automaticamente dal solo deposito del reclamo, ma richiede una valutazione specifica di danno imminente.
Il collegio convoca le parti e decide con ordinanza non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, confermando, modificando o revocando la misura originaria; la decisione è immediatamente esecutiva, non comporta la traslatio iudicii e non è più impugnabile, salvo il ricorso per cassazione nelle sole ipotesi di giurisdizione. La Suprema Corte ha ribadito a più riprese, da Cass. S.U. 19889/2019 fino all’ordinanza 7692/2024, che l’ordinanza collegiale non riveste autorità di giudicato e non può essere attaccata con altri mezzi di impugnazione ordinari.
Proprio perché chiamato a risolvere contestazioni sul “come” della cautela, il reclamo si presta a dirimere conflitti nati durante l’attuazione: se il giudice, ai sensi dell’art. 669-duodecies, ha dettato modalità operative reputate inadeguate o se l’esecuzione sia ostacolata da terzi, la via del reclamo consente di ottenere rapidamente istruzioni correttive o di sbloccare la procedura, senza deviare sul più lento binario dell’opposizione esecutiva.
L’atto introduttivo, oltre a richiamare in modo analitico l’ordinanza impugnata, deve contenere i motivi e le prove che sorreggono la richiesta di riforma; va iscritto nel registro del procedimento cautelare e notificato alle controparti con modalità PEC o, se del caso, via UNEP. Il contributo unificato non è dovuto quando il reclamo si radica nello stesso fascicolo cautelare; se invece la misura era stata pronunciata ante causam e nel frattempo il merito non è stato instaurato, si applica lo scaglione di valore relativo.
L’ordinanza collegiale che accoglie il reclamo travolge quella originaria con effetto ex nunc, liberando i beni da vincoli cautelari o mutandone la disciplina di custodia; qualora la cautela abbia perso i presupposti, il collegio può dichiararne l’inefficacia raccordandosi con l’art. 669-novies. Se l’ordinanza conferma la misura, essa prosegue la propria efficacia fino alla decisione di merito, scollegando le sorti della cautela da eventuali revoche incidenti che potranno, semmai, essere dedotte con nuovo autonomo reclamo.
Esempio reclamo ex art. 669 terdecies cpc
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per reclamo ex art. 669 terdecies cpc.
RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.
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Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., residente in in …., via …., n. …., domiciliato in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine/in calce al presente ricorso, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al Fax n. …. o all’indirizzo di P.E.C. …;
PREMESSO CHE
– con ordinanza del …., il Giudice del Tribunale di …. (oppure) la Corte d’Appello di…. ha disposto che ….;
– il suddetto provvedimento cautelare è stato concesso sul presupposto che ….;
– tuttavia, risulta che ….;
– l’esecuzione del suddetto provvedimento potrebbe arrecare grave danno al reclamante in quanto ….;
Tanto premesso ed esposto, il Sig. …., come in epigrafe rappresentato e difeso, propone formale
RECLAMO
avverso l’ordinanza del …. emessa dal Giudice …. e fa istanza affinché il Tribunale (oppure) la Corte d’Appello adita Voglia, previa sospensione dell’esecuzione,
ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., revocare (oppure) modificare la suddetta ordinanza.
Luogo, data.
(Avv. ….
Modello reclamo ex art. 669 terdecies cpc da scaricare
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Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.