In questa pagina è disponibile un modello ricorso per Cassazione da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti Normativi
Il ricorso per cassazione è il mezzo di impugnazione che serve a portare davanti alla Corte di cassazione esclusivamente questioni di legittimità, non di merito: non si rifanno i fatti, si controlla se il giudice di appello o di primo grado in unico grado abbia rispettato regole di giurisdizione, competenza, diritto sostanziale e processuale, e se la motivazione superi il “minimo costituzionale”. La base normativa è l’art. 360 c.p.c., che elenca i motivi deducibili: giurisdizione, violazione delle norme sulla competenza ove non si doveva proporre regolamento, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (e dei contratti/accordi collettivi nazionali di lavoro), nullità della sentenza o del procedimento, e l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Dopo la riforma Cartabia, quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sugli stessi fatti (“doppia conforme”), il ricorso resta proponibile, ma di regola solo per violazione di legge; il vizio di cui al n. 5 è sostanzialmente precluso in presenza di doppia conforme. È la stessa norma oggi a dirlo, così come delimita con precisione cosa è impugnabile e cosa no.
Ai fini dell’ammissibilità occorre una procura speciale e la firma di un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione; la mancanza comporta inammissibilità. La regola è nell’art. 365 c.p.c. ed è ribadita da numerosi arresti e documenti ufficiali; la Cassazione ha chiarito che la procura deve essere effettivamente speciale per il giudizio di legittimità e che il suo corretto rilascio e deposito sono condizioni rigide.
Il ricorso deve rispettare i requisiti di forma e contenuto dell’art. 366 c.p.c., compresa l’esposizione sommaria dei fatti, l’indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fondano i motivi, e le conclusioni. L’inosservanza di tali oneri, specie quanto alla localizzazione precisa di atti e prove, porta spesso a inammissibilità. Alla stessa logica risponde l’art. 360-bis c.p.c., che permette alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso se la decisione impugnata è conforme alla sua giurisprudenza e i motivi non offrono ragioni per mutarla, o se le censure sui principi del giusto processo sono manifestamente infondate.
I termini sono stringenti. Il termine breve per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata; in mancanza di notificazione vale il cosiddetto termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Queste scadenze, comuni a tutte le impugnazioni con le dovute specificità, derivano dagli artt. 325 e 327 c.p.c., come interpretati stabilmente dalla giurisprudenza di legittimità.
La notifica dell’atto d’impugnazione si esegue nel luogo e all’indirizzo indicati dalla controparte nell’atto di notificazione della sentenza, anche mediante PEC risultante da pubblici elenchi o domicilio digitale; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto per il giudizio. La regola è nell’art. 330 c.p.c. ed è oggi coordinata con la notifica in proprio via PEC degli avvocati disciplinata dall’art. 3-bis della l. 53/1994.
Dopo la notificazione, il ricorso deve essere depositato in Corte, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notificazione e insieme vanno depositati, sempre a pena di improcedibilità, tra l’altro la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica se avvenuta e la procura speciale. Le scansioni sono fissate dall’art. 369 c.p.c.; l’omesso o intempestivo deposito di quanto prescritto è causa frequente di improcedibilità.
Il deposito è telematico e obbligatorio: dal 1° gennaio 2023 il PCT è operativo in Cassazione per i giudizi civili, secondo quanto comunicato dalla stessa Corte e dal Ministero. Ciò vale per ricorsi, controricorsi, memorie e, in generale, per gli atti ammessi al deposito.
Il procedimento si svolge prevalentemente in camera di consiglio, con comunicazione alle parti almeno sessanta giorni prima e possibilità di depositare memorie illustrative fino a dieci giorni prima; il Pubblico Ministero può depositare conclusioni scritte fino a venti giorni prima. La cornice è quella degli artt. 380-bis.1 e 378 c.p.c., mentre l’udienza pubblica resta riservata a questioni di particolare rilevanza secondo l’art. 375. Inoltre, in presenza di ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, può trovare applicazione il procedimento “accelerato” dell’art. 380-bis.
Nel giudizio di legittimità non si producono nuovi documenti, salvo quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, come impone l’art. 372 c.p.c.; per il resto vige il divieto, più volte ribadito anche di recente. Questo riflette la natura del giudizio, vincolato al quadro documentale del merito.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza. È possibile domandare la sospensione al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata se dall’esecuzione può derivare danno grave e irreparabile, secondo l’art. 373 c.p.c.; il provvedimento è adottato con ordinanza non impugnabile e può subordinare la sospensione a congrua cauzione.
Sotto il profilo economico, oltre al contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo, se il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o respinto, la Corte “dà atto” dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, come richiamato dalle circolari ministeriali e da consolidata giurisprudenza.
Per la redazione dell’atto, oltre al rispetto dei contenuti dell’art. 366 c.p.c., oggi è richiesto che gli atti processuali siano chiari e sintetici: il principio è stato espressamente codificato nell’art. 121 c.p.c. ed è stato attuato dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110, che definisce criteri e limiti redazionali senza comminare nullità ma consentendo al giudice di valutarne gli effetti ai fini delle spese. Nella pratica forense, queste regole e il Protocollo d’intesa del 1° marzo 2023 tra Cassazione, Procura generale, Avvocatura dello Stato e CNF orientano stile e struttura di ricorsi e memorie.
Esempio ricorso in cassazione
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso per Cassazione.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
R.G.N.R. _____
Ricorso per cassazione
PER
il Sig. ___________, nato a ____________ in data ____________, (C.F. ______________), residente in ________ via ______, n. ___, domiciliato in _______ alla via _______, n. ____ e presso lo studio
dell’Avv. ___________(C.F. ___________), pec ________@___, che lo difende in forza di procura speciale congiunta al presente atto e rilasciata su foglio separato;
– Ricorrente –
CONTRO
il Sig. ___________, nato a ____________ in data ____________, (C.F. ______________), rappresentato e difeso nel giudizio di appello dall’Avv. ________ (C.F. ____________), pec ______@_____, del
foro di ________;
– Intimato –
Per la cassazione della sentenza n. ____. pubblicata in data ______ resa inter partes dalla Corte d’Appello di ________, sezione civile, Cons. Rel., Dott. _______, nel giudizio n. _____ R.G. _____ della Corte d’Appello di ______________, non notificata (oppure notificata in data _________);
Oggetto della controversia:
_______________________________________;
Sintesi dei motivi di ricorso:
______________________________________;
Valore della controversia:
________________________________________.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
In primo grado accadeva che
______________________________________.
Successivamente in appello si affermava che
_________________________.
Con il presente atto si impugna quest’ultima sentenza per i seguenti
MOTIVI
_____________________________________________________________.
Si vedano in particolare le parti di cui ______ laddove si afferma a pag. _____ che ________.
Conseguentemente, si
CHIEDE
la cassazione della sentenza n. _____ emessa da _______ con ogni conseguente provvedimento di legge.
Unitamente al presente ricorso, notificato alla controparte, si depositano i seguenti atti e documenti:
– copia autentica sentenza della Corte d’Appello di n. _____;
– procura speciale (se rilasciata su foglio separato);
– fascicolo di parte relativo al giudizio d’appello con l’allegato fascicolo di parte di primo grado.
Si depositano, inoltre, in copia i seguenti atti e documenti sui quali si fonda il ricorso:
1. __________;
2. __________.
____________, lì ___________
Firma ____________
Modello ricorso per Cassazione da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso per Cassazione in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.