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Ricorso per la conciliazione in sede non contenziosa – Modello

In questa pagina è disponibile un modello ricorso per la conciliazione in sede non contenziosa da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio ricorso per la conciliazione in sede non contenziosa
  • Modello ricorso per la conciliazione in sede non contenziosa da scaricare

Riferimenti normativi

L’istituto delineato dall’articolo 322 del codice di procedura civile appartiene alla volontaria giurisdizione e mette a disposizione delle parti un tavolo di confronto davanti al giudice di pace per mettere fine a una lite prima che essa diventi un processo vero e proprio. La norma, riscritta dalla legge istitutiva del giudice di pace nel 1991 e tuttora vigente senza modifiche sostanziali, stabilisce che l’istanza possa essere presentata anche a voce; la causa deve riguardare diritti disponibili, ma non dev’essere limitata dal valore o dalla materia che competerebbero in seguito allo stesso giudice, perché la fase è finalizzata soltanto a favorire l’accordo e non contiene alcuna decisione sul merito.

La competenza territoriale viene individuata in base alle regole ordinarie dettate per il giudizio davanti al giudice di pace – domicilio del convenuto o luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione – e la domanda può essere proposta senza difesa tecnica, circostanza che ne accentua la funzione deflattiva; l’articolo 68 delle disposizioni di attuazione precisa che, se l’istanza è formulata per iscritto, il cancelliere provvede a convocare le parti con biglietto di cancelleria, mentre quando la richiesta è verbale il giudice ne redige immediatamente processo verbale.

Nella pratica telematica post Cartabia il deposito in forma di ricorso firmato digitalmente resta la via preferita, ma la possibilità di rivolgersi oralmente all’ufficio conserva piena validità; in entrambi i casi il fascicolo non richiede contributo unificato se la controversia rientra nel limite di valore per cui il giudice di pace è competente in via esclusiva, mentre per le materie eccedenti è dovuta la tassa minima, senza ulteriori spese di mediazione perché l’intervento del magistrato supplisce ai costi dell’organismo.

La proposizione dell’istanza ha l’effetto di interrompere la prescrizione, in analogia a quanto avviene per la domanda giudiziale, poiché è idonea a manifestare formalmente la volontà di far valere un diritto e viene iscritta in un registro tenuto dall’ufficio. Una volta aperto il procedimento, il giudice ascolta le parti in udienza riservata e le assiste nella ricerca di un accordo; se una parte non compare l’esperimento si chiude senza pregiudicare i suoi diritti, salvo che l’istante chieda – con atto espresso e rituale – la trasformazione in giudizio contenzioso, giacché, come ha chiarito la Corte di cassazione, non esiste un automatismo che consenta al giudice di passare alla cognizione decisoria in assenza di domanda.

Quando la conciliazione riesce, il verbale redatto dal giudice di pace costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185 c.p.c. se la controversia rientrava nella sua competenza per materia o valore; negli altri casi resta una scrittura privata riconosciuta, che può essere prodotta nel futuro giudizio per far valere la transazione. Se invece l’accordo non matura, il fascicolo viene archiviato senza incidere sulla possibilità di avviare mediazione ex d.lgs 28/2010 o di proporre citazione davanti al giudice competente; l’esperimento non preclude né condiziona altri rimedi, perché la sua natura è esclusivamente conciliativa e non contenziosa.

Il verbale di conciliazione è registrato con esenzione dall’imposta di registro fino a 100 000 euro, in virtù dell’articolo 59, comma 1-bis, del d.P.R. 131/1986, e gode degli stessi benefici fiscali riconosciuti agli accordi raggiunti davanti agli organismi di mediazione; tale regime agevolato, confermato anche dalle circolari dell’Agenzia delle entrate successive alla riforma 2023, contribuisce a rendere lo strumento economicamente vantaggioso.

La dottrina e la prassi, pur rilevando che l’istituto è oggi meno frequentato a causa della mediazione obbligatoria, ne sottolineano l’utilità nei rapporti di vicinato, nelle piccole controversie di consumo o nei casi in cui le parti preferiscano la mediazione personale del giudice alla gestione di un organismo; la Cassazione ha puntualizzato che il provvedimento conclusivo non è impugnabile perché privo di contenuto decisorio e la sua validità, come titolo o scrittura privata, resta comunque soggetta a eventuale verificazione nel giudizio ordinario.

Esempio ricorso per la conciliazione in sede non contenziosa

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso per la conciliazione in sede non contenziosa.

RICORSO PER LA CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA

nella causa portante il n. …. R.G. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
* * *
Ill.mo Sig. Giudice di pace,
il Sig…. codice fiscale n…., residente a …., via …., n….,
PREMESSO
– che ritiene di aver diritto ad un risarcimento danni dal Sig. …., residente a …., via …., n…., per i seguenti motivi ….;
– che intende pervenire alla conciliazione della vertenza.
Tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma, previa comparizione delle parti, voglia tentare la predetta conciliazione.
…., lì ….
….firma del ricorrente

Modello ricorso per la conciliazione in sede non contenziosa da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso per la conciliazione in sede non contenziosa in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

Icona
Fac simile ricorso per la conciliazione in sede non contenziosa
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