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Mediazione Per Usucapione – Fac Simile

In questa pagina è disponibile un modello mediazione per usucapione da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio mediazione per usucapione
  • Modello mediazione per usucapione da scaricare

Riferimenti normativi

 

La mediazione applicata all’usucapione è passata, in poco più di un decennio, da ipotesi di scuola a passaggio pressoché obbligato per chi intenda far dichiarare l’acquisto a titolo originario di un bene. Il punto di svolta è dato dal d.lgs. 28/2010, il cui art. 5 – riformato più volte fino al testo vigente dal 30 giugno 2023 – include i «diritti reali» fra le materie soggette a tentativo obbligatorio di mediazione: senza quella previa procedura la domanda giudiziale resta improcedibile, eccezione rilevabile dal convenuto o d’ufficio e sanabile solo se il giudice concede un termine per avviare il percorso conciliativo.

Nel contesto dell’usucapione ciò significa che il possessore che voglia far accertare il proprio diritto deve depositare un’istanza presso un organismo nel circondario del tribunale competente, indicando le parti, il bene e le ragioni del possesso; l’atto produce, fin dal deposito, gli stessi effetti interruttivi di una citazione in giudizio sui termini di prescrizione e decadenza, come chiarisce la ricognizione ministeriale sulle novità Cartabia. Il primo incontro, gratuito se non si prosegue, serve a illustrare il caso e a verificare se le parti intendano trattare: qualora una di esse dichiari di non voler procedere, la condizione di procedibilità è comunque soddisfatta, secondo il principio fissato dall’ordinanza Cass. 8 luglio 2024 n. 18485.

La presenza personale delle parti resta la regola; la delega è ammessa ma deve poggiare su procura sostanziale, distinta da quella alle liti. La Terza Sezione della Cassazione, con la sentenza 8473/2019, ha ribadito che la procura non può essere autenticata dal difensore se la legge non lo consente, pena l’improcedibilità della successiva causa. Ciò impone di verificare, prima dell’incontro, la correttezza dei poteri di rappresentanza, dato che l’inefficacia del tentativo grava su chi lo ha promosso in modo irregolare.

Se l’accordo viene raggiunto, il verbale, firmato dalle parti e dagli avvocati, deve essere autenticato da un notaio per poter essere trascritto. Dal 2013 l’art. 2643 c.c. riconosce infatti piena idoneità allo stesso titolo del trasferimento immobiliare, purché le sottoscrizioni siano autenticate; è il notaio, poi, a curare la registrazione e la trascrizione presso i registri immobiliari. La Camera di Commercio di Bari ricorda che tali accordi acquistano efficacia esecutiva immediata e sono trascrivibili, cosicché il possesso si converte in proprietà senza necessità di sentenza.

In mancanza di intesa il verbale negativo viene allegato all’atto di citazione: senza di esso il giudizio verrebbe dichiarato improcedibile, come avvenuto in più occasioni dinanzi ai tribunali e alla stessa Corte di cassazione. Il giudice, tuttavia, può ancora invitare le parti a un nuovo tentativo qualora lo ritenga utile alla definizione, segnalando che l’effettività del confronto verrà valutata ai fini delle spese.

Il legislatore incentiva il percorso conciliativo con agevolazioni economiche: il primo incontro è gratuito se si chiude senza accordo; sull’indennità di procedura e sugli onorari difensivi opera un credito d’imposta fino a seicento euro per ciascuna parte, con tetto annuo complessivo, oltre all’esenzione dall’imposta di registro sino a centomila euro sul valore dell’immobile trasferito. Nei fatti, tempi e costi risultano notevolmente inferiori rispetto al contenzioso ordinario, che su una domanda di usucapione può superare, fra primo e secondo grado, i cinque anni; la durata massima della mediazione è invece fissata in tre mesi, prorogabile soltanto con consenso scritto di tutti i partecipanti.

Sul piano sostanziale l’accordo di mediazione non si limita a certificare il decorso ventennale del possesso; rappresenta uno strumento negoziale con cui il soggetto originariamente titolare trasferisce – o comunque riconosce – il diritto al possessore, spesso ricevendo in cambio un corrispettivo o altre utilità. Per i beni appartenenti a soggetti incapaci o enti pubblici, la firma presuppone le autorizzazioni di legge, e gli immobili demaniali restano comunque sottratti a usucapione, circostanza che rende inammissibile la procedura sulla sola base della natura del bene.

Quanto alle implicazioni processuali, il rifiuto ingiustificato di partecipare all’incontro preliminare può essere tenuto in considerazione nella successiva liquidazione delle spese, e il giudice può condannare la parte assente a versare un ulteriore contributo a favore del Fondo per l’accesso alla giustizia, oltre ad acquisire il verbale al fascicolo per utilizzarlo ex art. 116 c.p.c. Le riforme del 2023-2024 hanno reso più agevole la comparizione a distanza tramite piattaforme telematiche, hanno previsto un modello standard di istanza, hanno ampliato i poteri del mediatore – oggi tenuto a formulare una proposta se le parti lo richiedono – e hanno chiarito che la domanda sospende i termini di scadenza dei diritti possessorî collegati alla controparte.

Esempio mediazione per usucapione

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per mediazione per usucapione.

ISTANZA DI MEDIAZIONE
Nell’interesse di:
Sig. ____________________ nato a ____________________ il ____________________ Codice Fiscale ____________________ residente in ____________________ via ____________________ n. ____________________ rappresentato dall’avv. ____________________ del Foro di ____________________ P.E.C. ____________________ FAX n. ____________________ con studio in
____________________ via ____________________ n. ____________________ giusta procura speciale in calce alla presente domanda,
ESPONE
– L’istante dal ____________________ ha esercitato il possesso, pacifico e continuato ‘uti dominus’, sull’unità immobiliare sita in ____________________ via ____________________ n. ____ di mq _____, costituita da n. _____ vani, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di ____________________ al foglio ____________________ mappale ____________________ particella ____________________, pagando in via esclusiva le relative imposte e le utenze come da bollettini che si allegano;
– E’ intenzione dell’istante agire in giudizio per far dichiarare, in ordine all’immobile sopra indicati, l’intervenuta usucapione in suo favore, per decorso del termine previsto dal c.c. art. 1158, nel corso del quale il suo possesso è stato continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
– L’oggetto della controversia rientra tra le materie contemplate dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 art. 5 per le quali è obbligatorio esperire la mediazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria;
Ciò premesso, l’istante, difeso e assistito dall’avv. ____________________
CHIEDE
a codesto Organismo di Mediazione di avviare una procedura di mediazione tra l’istante e il Sig. ____________________ nato a ____________________, C. F. ____________________, residente in ____________________ via ________________________________________ n. ____________________, al fine di tentare una risoluzione bonaria della descritta controversia, che avverrà seguendo l’apposito regolamento predisposto dal medesimo Organismo di Mediazione,
nonché in base alle tariffe concordate fra le parti o, in mancanza di espressa pattuizione, in base al tariffario adottato, designando a tal fine il mediatore e fissando la data per l’incontro tra le parti;
DICHIARA
– che il valore della controversia è di € ____________________;
– di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
– ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 art. 3, di aver preso visione del regolamento e del tariffario dell’Organismo scelto, di accettarne integralmente i contenuti
riconoscendo il relativo debito nei confronti dell’Organismo, e corrisponde per le spese del procedimento l’importo di € ____________________ consapevole di dover versare, in
caso di inizio della procedura di mediazione, le spese di mediazione entro la data fissata per l’incontro;
– di autorizzare il trattamento dei propri dai personali da parte dell’Organismo di mediazione prescelto, limitatamente a quanto necessario all’organizzazione ed
all’espletamento del tentativo di conciliazione ivi richiesto;
– di essere stato informato che il conferimento dei dati è obbligatorio, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui espressamente acconsentito, gli
derivano dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 art. 7;
Allega i seguenti documenti:
1) ____________________
2) ____________________
3)____________________
Luogo ____________________ data ____________________ Firma ____________________
E’ autentica
Avv. ____________________

Modello mediazione per usucapione da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile mediazione per usucapione in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

Icona

Fac simile mediazione usucapione

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