In questa pagina è disponibile un modello rinuncia ex art. 629 cpc da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
La rinuncia agli atti esecutivi disciplinata dall’articolo 629 del codice di procedura civile rappresenta uno strumento attraverso il quale il creditore, pur mantenendo in vita il proprio diritto di credito, decide di interrompere la procedura forzata senza attendere l’esito finale dell’esecuzione. L’istituto ha la funzione di liberare il debitore e i terzi interessati dal vincolo gravante sui beni, consentendo al creditore di tornare alla tutela ordinaria delle proprie ragioni, senza però precludersi la possibilità di promuovere in seguito un nuovo procedimento esecutivo, salvo i limiti della prescrizione.
Il legislatore ha voluto con l’art. 629 c.p.c. garantire flessibilità alle parti e rispetto del principio di disponibilità del diritto di esecuzione. La normativa stabilisce che, in qualsiasi stato e grado del procedimento esecutivo, il creditore può manifestare, con atto formale, la volontà di rinunciare «agli atti esecutivi» già intrapresi. Non si tratta di un semplice “ritiro della pignoramento”, ma di una dichiarazione che deve essere depositata in cancelleria e notificata al debitore e agli eventuali terzi proceduti, come custodi o detentori di diritti opponibili, affinché essi ne prendano cognizione in via ufficiale.
Il contenuto minimo della dichiarazione di rinuncia deve recare l’indicazione del procedimento (numero di ruolo e Tribunale), i dati identificativi del creditore e del debitore, nonché l’espresso riferimento alla volontà di rinunciare «agli atti esecutivi» in corso. La forma consigliata è quella della scrittura privata autenticata dall’avvocato o, se redatta su carta libera, con firma autenticata da notaio; tuttavia la giurisprudenza ammette la validità di un documento sottoscritto dal creditore e dal suo difensore purché venga poi depositato nella cancelleria del giudice dell’esecuzione. Il deposito deve avvenire presso l’ufficio del giudice dell’esecuzione entro il quale si svolge il pignoramento o l’espropriazione, e contestualmente va disposta la notificazione degli estratti principali alla controparte e agli altri interessati, affinché il provvedimento di rinuncia sia opponibile anche nei loro confronti.
Effettuato il deposito e compiute le notificazioni, il giudice prende atto della rinuncia con decreto motivato e provvede a dichiarare estinte le operazioni esecutive pendenti sui beni indicati nel ricorso originario. Tale decreto non richiede l’emanazione di ulteriori ordinanze per ogni singolo atto, ma ha efficacia generale rispetto all’intera procedura: la causale di archiviazione, infatti, viene annotata nel registro delle esecuzioni e nel fascicolo telematico, ponendo fine all’espropriazione. È importante che nel decreto di estinzione vengano richiamati gli estremi della dichiarazione depositata, per garantire chiarezza sulla portata dell’effetto liberatorio.
La rinuncia agli atti esecutivi non comporta la perdita del diritto alla cognizione del credito: il creditore conserva la facoltà di agire in via ordinaria, o di riproporre una nuova esecuzione, entro i limiti della prescrizione ordinaria o breve. Ciò significa che, se il credito è soggetto a prescrizione decennale, il termine riprende a decorrere dalla data della rinuncia, come se l’azione esecutiva non fosse mai stata intrapresa. Diverso è il caso in cui il creditore rinunci in fase già avanzata di espropriazione immobiliare: la prassi forense segnala che, una volta venduto il bene all’asta e trasfuso in decreto di trasferimento, non è più possibile ripetere la procedura esecutiva sugli stessi beni, ma soltanto promuovere azioni di responsabilità contro il custode o il giudice per vizi degli atti. Perciò, la rinuncia in prossimità dell’aggiudicazione deve essere valutata con cautela per non vanificare l’utilità della vendita.
L’atto di rinuncia deve tenere conto delle eventuali garanzie prestate dal creditore, come le cauzioni ai sensi dell’art. 495 c.p.c., che potrebbero essere svincolate solo dopo il decreto di estinzione. Ugualmente, se nei confronti del debitore erano già state annotate ipoteche giudiziali, la dichiarazione di rinuncia abilita il debitore a richiederne la cancellazione, allegando in giudizio copia conforme del decreto di estinzione. Questa operazione è spesso effettuata mediante istanza al giudice dell’esecuzione, corredata dalla copia della rinuncia, e consente di ritornare ad una situazione patrimoniale del debitore sgombra da gravami.
Sul piano pratico, la scelta di rinunciare agli atti esecutivi si rivela strategica quando l’esecuzione risulti sovente antieconomica – per costi di custodia o di gestione del bene – o quando il creditore intend a riallinearsi con il debitore, magari in vista di un piano di rientro concordato. La rinuncia è irrevocabile: una volta depositata, il creditore non può tornare sui propri passi, pena la violazione del principio di buona fede processuale e l’esposizione a sanzioni ordinatorie o disciplinari da parte del giudice per eventuali tentativi di revoca della dichiarazione.
Esempio rinuncia ex art. 629 cpc
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per rinuncia ex art. 629 cpc.
Tribunale di ___________
Esecuzioni mobiliari
Dichiarazione di rinuncia agli atti esecutivi ex art. 629 c.p.c.
Procedura esecutiva a carico della ________ S.r.l. – R.G.E. n.° ___________/___
Per ____________ nato a ___________ il __________ e residente in _______________ via ________________ n. ___ (C.F. _______________), domiciliato in ______________ via ______________ n. ______ presso e nello studio dell’ Avv. ___________________ (CF: _______________ – fax _____________________ – pec _______________) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di precetto notificato in data ________________, espressamente estesa alla fase esecutiva.
Premesso che
– il sig. __________, con decreto ingiuntivo n. ____/___, emesso in data _______e munito di formula esecutiva in data _______ ed atto di precetto notificato in data ______, ha promosso azione esecutiva nei confronti di ________ per complessivi euro _______;
– in data _________ l’Ufficiale giudiziario addetto all’Ufficio Unep del Tribunale di _______ha eseguito un pignoramento immobiliare / mobiliare presso la sede della debitrice;
– in data _________ parte creditrice depositava istanza di sospensione dell’esecuzione essendosi avviata una trattativa tra le parti volta a risolvere bonariamente la controversia;
– in data __________, _____ ha provveduto al pagamento di quanto concordato tra le parti.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto come sopra rappresentato e difeso
Dichiara
di voler rinunciare all’azione esecutiva promossa nei confronti di _______ e per l’effetto
Chiede
che venga dichiarata l’estinzione del procedimento e che siano conseguentemente liberati i beni sottoposti a pignoramento in data _____________.
Con autorizzazione al ritiro del titolo esecutivo e del precetto, così come sopra meglio identificati.
Luogo, data ________
Avv. _______________
Modello rinuncia ex art. 629 cpc da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile rinuncia ex art. 629 cpc in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.