In questa pagina è disponibile un modello accettazione rinuncia agli atti da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
La dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è l’atto con cui la parte costituita che abbia un interesse alla prosecuzione del processo aderisce alla rinuncia proposta dall’altra parte, così consentendo al giudice di dichiarare l’estinzione del processo. La base normativa è l’art. 306 c.p.c., che richiede espressamente che la rinuncia sia “accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”; l’accettazione deve essere priva di riserve o condizioni, perché la legge la considera inefficace se condizionata. Il provvedimento estintivo è pronunciato dal giudice una volta verificata la regolarità di rinuncia e accettazione.
Sul piano delle forme la legge consente che la dichiarazione di accettazione sia resa in udienza, a verbale, oppure mediante atto scritto sottoscritto e notificato alle altre parti. La capacità di compiere l’atto non rientra nei poteri ordinari del difensore munito di sola procura alle liti: la norma pretende che rinuncia e accettazione siano compiute dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale; di qui la prassi di allegare o richiamare un mandato che attribuisca espressamente al difensore il potere di accettare la rinuncia.
Non tutte le parti processuali devono accettare. La necessità dell’accettazione riguarda soltanto le parti già costituite che possano avere un interesse concreto alla prosecuzione; se la controparte non si è costituita o se, pur costituita, non ha un interesse effettivo a proseguire verso una decisione nel merito, la rinuncia può produrre l’estinzione senza che sia necessaria la sua adesione. Si tratta di un corollario testuale della clausola “parti costituite che potrebbero aver interesse”, più volte ribadito in giurisprudenza e in dottrina.
Gli effetti economici seguono una regola chiara: le spese del processo estinto gravano sul rinunciante, salvo diverso accordo fra le parti. Il giudice liquida le spese con ordinanza non impugnabile; la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, in mancanza di un esplicito accordo, non vi è spazio per una compensazione discrezionale, proprio perché l’art. 306 individua nel rinunciante il soggetto tenuto al rimborso. Per evitare fraintendimenti con la richiesta di compensazione, la migliore tecnica redazionale vuole che l’accettazione resti pura e semplice, accompagnata, se del caso, da una separata concorde dichiarazione sulle spese.
Una volta ricevute rinuncia e accettazione regolari, il giudice dichiara l’estinzione; l’estinzione non tocca il diritto sostanziale né equivale a rinuncia all’azione, con la conseguenza che la domanda potrà essere riproposta, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che l’ordinamento ricollega al decorso del tempo e ai singoli atti compiuti. Il codice disciplina separatamente gli effetti dell’estinzione all’art. 310 c.p.c.; da qui la netta distinzione dalla rinuncia all’azione, che non esige accettazione e che, ove configurabile, produce esiti diversi sul piano sostanziale.
Quanto al perimetro applicativo, il meccanismo dell’art. 306 c.p.c. opera nei gradi di merito retti dall’impulso di parte; nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è regolata da norme speciali e segue regole proprie, pur richiamando taluni principi generali emersi in tema di rinuncia agli atti. È bene quindi usare il modello dell’accettazione ex art. 306 solo quando il processo si svolge davanti al tribunale o alla corte d’appello nel rito ordinario o negli altri riti compatibili.
Esempio accettazione rinuncia agli atti
In questa sezione è possibile trovare un esempio di accettazione rinuncia agli atti.
TRIBUNALE CIVILE DI __________
Atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Il sottoscritto ……… (indicare generalità e codice fiscale) rappresentato e difeso dall’Avv…………. in forza di procura in calce all’atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via ……..
Premesso che
– E’ pendente presso questo tribunale il giudizio civile rubricato al n…………..
– che nell’atto di citazione introduttiva lo scrivente chiedeva ……
– che nel corso del giudizio………. (indicare sinteticamente i motivi che hanno indotto alla rinuncia);
– che, pertanto, non si ha più interesse nella prosecuzione del giudizio;
Ciò premesso,
Dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 306 cpc di
RINUNCIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
Promosso da ………………… contro ……………. (R.G. n. ………..) e chiede che sia dichiarata l’estinzione del processo.
Città………….., Data……………
Firma……………
Modello accettazione rinuncia agli atti da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile accettazione rinuncia agli atti in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.